CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 25090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso; lette le note conclusive a firma del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto sottoscritto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 21 settembre 2022, che ha disposto la sospensione del procedimento a suo carico, previa ammissione alla messa alla prova, onde consentire l'esecuzione del programma di trattamento predisposto dall'ufficio esecuzione penale esterna di Brindisi, prevedendo anche che "dalla data del verbale di messa alla prova decorre [....] quello per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie".Nella premessa del provvedimento il Tribunale ha previsto che "ai fini dell'estinzione del reato per cui si procede [....] l'imputato risarcisca interamente il danno patito dall'odierna persona offesa in ragione del reato in oggetto". 2. Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 464 quater comma 4 cod. proc. pen., avendo l'ordinanza impugnata integrato il programma di trattamento in assenza del consenso dell'imputato e nonostante il difensore, munito di procura speciale, avesse fatto presente le difficoltà dello stesso a risarcire il danno. Denunzia, altresì, il ricorrente l'incertezza sull'esatta determinazione del risarcimento del danno, non quantificato dal giudice, risultando in tal modo la relativa prescrizione indeterminata o generica. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulteriore corso. È stata depositata una memoria a firma del difensore della parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come risulta dagli atti, non risponde al vero quanto allegato nel ricorso ovvero che vi sia stata una modifica al programma elaborato dal U.E.P.E., in quanto all'imputato, in sede di audizione, è stata formulata la domanda sulla disponibilità alla riparazione e alla mediazione con la vittima del reato ed egli ha riferito che era in corso l'azione di mediazione penale tramite i legali, precisando che era stata già avanzata una proposta di risarcimento del danno della vittima, solo rifiutata in quei termini, senza alcuna preclusione di carattere generale. Pertanto, l'Ingrosso non ha affatto manifestato la volontà di non provvedere al risarcimento del danno, ma ha solo rifiutato in prima istanza la proposta della persona offesa. Né può rilevare che il giudice non abbia quantificato il danno; invero, come già evidenziato, tale quantificazione può essere effettuata previo accordo tra le parti. Peraltro, come si desume dal provvedimento impugnato, non è vero che il giudice ha subordinato l'ammissione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno, avendo in realtà già ammesso l'Ingrosso al programma, sospendendo per dodici mesi il procedimento e fissato lo stesso termine "per l'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi relativi alle condotte ripara torie o risarcitorie". Consegue a quanto sopra evidenziato che non sussiste alcuno dei vizi denunziabili dall'imputato con il ricorso in cessazione. In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237) hanno affermato che, sebbene l'imputato può avere interesse a censurare alcune scelte relative ai contenuti del programma, alle condotte riparatorie, al lavoro di pubblica utilità, tuttavia si tratta di contenuti del programma di trattamento che ha proposto e per i quali, anche in caso di integrazione da parte del giudice, è necessario il suo consenso, sicché di regola, non dovrebbe avere motivi per contestare il merito, dal momento che egli stesso - come avvenuto nella specie- ha contribuito a tracciare il perimetro fattuale della messa alla prova. In sostanza, il ricorso per cassazione, limitato ai motivi di legittimità può, almeno in parte, soddisfare le esigenze di garanzie difensive dell'imputato (cfr., Corte cost.,n. 125 del 1995, con riferimento al procedimento di messa alla prova minorile). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa