CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 08444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto ascritto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] nel reato di furto semplice di cui all'art. 624 cod. pen., ha rideterminato la pena in mesi 4, giorni 20 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale verificato la presenza in atti di un valido atto di querela, nonostante la derubricazione del fatto in furto semplice. Deduce, in proposito, che in atti vi è solo una denuncia non datata, su carta intestata "[OSCURATO:PERSONA]", inviata solamente via PEC e sottoscritta digitalmente, senza specifica indicazione dei poteri di rappresentanza e, soprattutto, senza alcuna manifestazione di volontà punitiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è fondato. In effetti la Corte di appello in sentenza si limita a dire che in atti vi sarebbe un "tempestivo atto di querela", senza ulteriormente specificare in ordine a contenuto e validità di un simile atto. Tuttavia, dalla sentenza di primo grado si evince che il procedimento trae origine da un atto di denuncia di notizia di reato ex art. 331 cod. proc. pen., che non può certo definirsi una querela, tant'è che nello stesso atto si specifica che il soggetto denunciante è la società di distribuzione mentre la persona offesa deve individuarsi nella società di vendita dell'energia elettrica ([OSCURATO:PERSONA] elettrico S.p.a.), la quale non ha presentato alcun atto di querela. Si deve, quindi, ritenere pacificamente accertata la mancanza in atti di un valido atto di querela della persona offesa. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità del reato, stante l'assenza di una valida querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso il 16 dicembre 2021 e estensore [OSCURATO:PERSONA]