CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 26915/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9226/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale r appresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 25 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 16 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -2 -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 27 presso gli uffici dell’Avvocatura dell’ente, rappresenta ta e difesad all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] n. 1 [OSCURATO:PERSONA]Viterbo; -intimata - avverso la sentenza n. 1465/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Cons. Dott.ssaANTONIETTA [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 763/2014, depositata in data 8 settembre 2014, il Giudice di pace di Viterbo, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo per la fornitura idrica effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]., il risarcimento dei danni patiti a causa della non potabilità dell’acqua erogata per l’eccessiva concentrazione di arsenico in essa presente nonché la restituzione del 50% delle somme versate, condannò la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato, per ciascuno di essi, in euro 500,00, oltre interessi dalla citazione al saldo; in accoglimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa Regione [OSCURATO:PERSONA], condannò quest’ultima a tenere Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -3 indenne [OSCURATO:SOCIETA]. di ogni somma dovuta in conseguenza di quella sentenza; compensò le spese tra gli attori e Autorità d’Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e di quelle tra [OSCURATO:SOCIETA]., dall’altro, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. alle spese di lite nei confronti degli attori e condannò la Regione [OSCURATO:PERSONA] al ristoro delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] propose appell o avverso la decisione di primo grado, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., il difetto della sua legittimazione passiva, la carente e/o omessa motivazione, oltre a plurime violazioni di legge e contrasto con altri giudicati, l’infondatezza della domand a propost a dagli attori n onché la violazione degli artt. 112, 113, secondo comma, c.p.c. e dell’art.1226 c.c. Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:SOCIETA]. mentre rimase contumace ATOn. 1 [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, gli originari attori contestarono gli assunti dell’appellante principale e di [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’eccepita carenza di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., evidenziarono che il presupposto del giudizio fosse il rapporto contrattuale privatistico tra gli stessi e il gestore del servizio idrico, integrato e che la richiesta risarcitoria non fosse null’altro che una ordinaria actio quanti minoris; ribadirono che le norme applicabili anche nella liquidazione in via equitativa del danno fossero quelle di cui agli artt. 1218,1223 e 1226; aderirono sostanzialmente alla contestazione di difetto di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], come da sempre sostenuto nei loro scritti difensivi di primo grado, in cui avevano contestato la richiesta di chiamata in causa sia della Regione che Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -4 dell’ATO; insistettero per la correttezza della domanda risarcitoria formulata anche in forza di quanto statuito dagli artt. 113, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 1226 c.c., reiterarono inoltre, con appello incidentale, la domanda risarcitoria per danno da perdita di chance, quella in via estimatoria ex art,. 1492 c.c. ed infine la domanda di restituzione della somma equivalente al 50% dei canoni di acqua potabile fino al ripristino della potabilità della stessa. [OSCURATO:SOCIETA]. chiese il rigetto dell’appello principale, ritenendo sussistente la responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe omesso comportamenti alla medesima spettanti, nonché dell’appello incidentale. Con sentenza n. 1465/2019, pubblicata il 12 dicembre 20 19 , i l Tribunale di Viterbostatuì, in riforma della sentenza impugnata, come segue: «dichiara la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla questione e materia trattata ad eccezione di quella di cui ai punti che seguono; accoglie parzialmente l’appello della Regione [OSCURATO:PERSONA] e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di Regione; accoglie ulterio rmente l’appello promosso dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] dichiarando la carenza di legittimazione passiva della Regione; accoglie l’appello incidentale promosso dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni di cui in parte motiva e limitatamente alle ragioni e specifiche sopra indicate, per l’effetto condanna la [OSCURATO:PERSONA] a pagare agli attori, appellanti incidentali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di ciascuna di esse, la somma di Euro 1.834,65 oltre ad Euro 300,00 ciascuno a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi in Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -5 misura legale dalla data del deposito della precedente pronuncia al saldo ex art. 1232 c.c.; accerta il diritto degli attori, appellanti incidentali, alla riduzione del 50% del canone acqua potabile fino a quando non sarà erogata acqua potabile, da contenere, in ogni caso entro il complessivo importo di Euro 5.000,00 quale somma massima richiesta con la formulazione della clausola di contenimento di cui all’atto introduttivo di primo grado formulata dalle originarie parti attrici; compensa per i motivi in narrativa le spese di giudizio tra la Regione [OSCURATO:PERSONA] e Ato 1 [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e Ato 1 [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima rimasta contumace; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere alla parte appellante Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio ...; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a ciascuna e per ciascuna delle parti appellate e appellanti in via incidentale, originarie parti attrici, le spese del presente giudizio …, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari».. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Hanno resistito con distinti controricors i, da una parte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Autorità d’Ambito AATO (o ATO come pure indicato in atti) n. 1 [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva in questa sede (si precisa che [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto in ricorso di aver rinunciato, nel corso del giudizio di merito, alla domanda proposta nei confronti della stessa, rinuncia accettata da quest’ultima). La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -6 1. Con il primo motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] adito ai sensi dell’art. 360, n. 1, c.p.c.» la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all’esame in cui la domanda risarcitoria formulata implica, a suo avviso, «una richiesta di riduzione del prezzo - tariffa stabilit a in sede amministrativa per l’erogazione di un servizio di somministrazion e ». [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., la parte attorea avrebbe «lamentato, in pratica, l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con ciò una questione in cui l’effettivothema decidendum coinvolge inevitabilmente l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del S.I.I. ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimità dell’azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale». 1.1. Il motivo è infondato. Nella specie,l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314). L'erogazione di acqua nonconforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento del gestore del servizio dell'obbligazione contrattualmente assunta, in conformità alle norme Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -7 di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n. 83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione), attenendo quindi unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non è conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia(v. Cass., sez. un., 26/11/2021,n. 36897, in motivazione). 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’) e della O.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione [OSCURATO:PERSONA], pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti. 2.1. Il motivo di ricorso in esame è fondato ; va , pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva propostada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 5) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA] sulla Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -8 domanda di manleva, ritenendo che il gestore [OSCURATO:SOCIETA]. avesse lamentato l’insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l'omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilità dell'acqua, in tal modo censurando sia il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell’ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], anche ex art. 133 cod. proc. amm.. Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021. 3. Il terzomotivo di ricorso la r i corrente lamenta « omesso esame di un fatto …decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal “ruolo-chiave” della Regione [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del secondomotivo. 4. Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di Ric. 2020n. 09226 sez. S3 - ud. 21 - 04 - 20 23 -9 manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; va dichiarato assorbito l’esame del terzo motivo e va rigettato il primo motivo; l a sentenza impugnata va c assata in relazione a l motivoaccolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. 5. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del G iudice O rdinario sulla domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito l’esame del terzo motivo e rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazio