CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21313/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 ottobre 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso 1'8 ottobre 2017, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed C 1.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dell'attenuante speciale; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, che ha evidenziato trattarsi di coltello a serramanico della lunghezza di cm. 17,5 , senza alcuna critica alla struttura della motivazione,e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 aprile 20