CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 01601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 15 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 25 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere, applicata per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento e articolando due motivi, con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura disposta, nonché all’operatività della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in relazione al delitto di associazione di tipo mafioso ascritto all’assistito. 3. Il 15 ottobre 2025 il difensore procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla sopravvenuta rinuncia al ricorso consegue, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. 2. Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 18/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]