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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18431/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del GIP presso il TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per quanto qui di interesse la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa al Biasiol per i plurimi reati di rapina allo stesso ascritti, nonché per i delitti di ricettazione e violazione della disciplina in materia di armi.

2. Biasiol ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto con unico motivo violazione di legge perché la pena era stata irrogata con un significativo scostamento rispetto ai minimi edittali in mancanza di specifica motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico.

Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo manifestamente infondato, in assenza di qualsiasi illegalità della pena irrogata.

Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 del GIP presso il TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Torino applicava, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per quanto qui di interesse la pena di anni cinque di reclusione ed euro 1000,00 di multa al Biasiol per i plurimi reati di rapina allo stesso ascritti, nonché per i delitti di ricettazione e violazione della disciplina in materia di armi. 2. Biasiol ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che ha dedotto con unico motivo violazione di legge perché la pena era stata irrogata con un significativo scostamento rispetto ai minimi edittali in mancanza di specifica motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che generico e del tutto aspecifico. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, solo per motivi attinenti alla volontà del'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga - con il motivo del tutto generico per come articolato, formalmente inteso a contestare la pena richiesta, definendola illegale in modo del tutto aspecifico, in assenza di qualsiasi effettiva allegazione, senza precisare secondo quale parametro - un motivo manifestamente infondato, in assenza di qualsiasi illegalità della pena irrogata. Il motivo valica così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte, non ricorrendo, né essendo stata effettivamente allegata una pena illegale. 5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 18431/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris