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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 44018/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ROMA, in data 22/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva.

Il ricorso motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame la corte di appello ha già sufficientemente spiegato come la violenza sia stata estesa e protratta anche in danno della persona e non spiegata solo sull'oggetto materiale.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la recidiva è adeguatamente riconosciuta avuto riguardo alla reiterazione di gravi fatti di reato appena cessato lo stato detentivo precedente e ciò a dimostrazione corretta della maggiore pericolosità con valutazione che è esente da qualsiasi illogicità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 23/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di ROMA, in data 22/06/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini della rapina; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva. Il ricorso motivo è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità ( Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha già sufficientemente spiegato come la violenza sia stata estesa e protratta anche in danno della persona e non spiegata solo sull'oggetto materiale. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la recidiva è adeguatamente riconosciuta avuto riguardo alla reiterazione di gravi fatti di reato appena cessato lo stato detentivo precedente e ciò a dimostrazione corretta della maggiore pericolosità con valutazione che è esente da qualsiasi illogicità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2
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