CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38063/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3737/2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, n. 43, giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del responsabile del contenzioso della [OSCURATO:PERSONA], Dr. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],del 27 giugno 2013, n. rep. 38358, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, alla via F.P. [OSCURATO:PERSONA], n. 60, giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentatoe difes o dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, n. 4435/14/14, depositata il 3 luglio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del3 luglio 2014, la Commissione t ributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello principale de ll'Agenzia delle Entrate , rigettando quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] , proposti avverso la sentenza della Commissione provinciale di Roma n. 4/47/13 del 21 gennaio 2013, che aveva accolto il ricorso del contribuente, annullando la pretesa tributaria relativa all'IVA, anno 1995, per complessivi euro 18.345,17, affermando l'irregolarità della intimazione di pagamento notificata in data 21 novembre 2009, la cui sottostante iscrizione ipotecaria era stata annullata con altrasentenza del 24 giugno 2009. 2. L'Agenzia delle Entrate aveva asserito di avere prodotto prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data 10 giugno 2004 presso l'indirizzo indicato dal contribuente, mediante deposito dell'atto al Comune, affiggendo all'albo l'avviso, dopo averne constatato l'irreperibilità, mentre il contribuente, con la memoria del 4 giugno 2014, si era riportato integralmente all'appello incidentale del 24 ottobre 2013, ribadendo che il tentativo di notifica era stato effettuato ad un indirizzo sbagliato e che l'inesistenza della cartella era stata accertata anche con sentenza passata in giudicato. 3.[OSCURATO:PERSONA] regionale tributaria ha rilevato che la notifica, che risultava dagli atti, era stata effettuata all'indirizzo indicato dal contribuente e che la relativa procedura si presentava regolare, con la conseguenza che la non si era verificata alcuna prescrizione del credito in quanto l'avversata intimazione era stata effettuata in data 25 novembre 2009, ossia entro l'arco decennale di prescrizione del credito maturato nel 1995. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato asei motivi (così rinumerati in ragione della esposizione formulata nel ricorso per cassazione) 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 6. L'Agenzia delle Entrate si è costituita al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce l 'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto; la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale nulla aveva detto in merito ai punti 2) e 3) e 4) dell'atto di appello, ovvero sull'intervenuta prescrizione del diritto di impostae del credito con conseguente intervenuta prescrizione del diritto alla riscossionee sull'intervenuta decadenza dell'azione ovvero dal diritto alla riscossione; sulla violazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972; eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, nonché difetto procedurale di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972; sulla violazione e/o falsa applicazione della legge n. 212/2000, con particolare riferimento all'art. 7e sulla violazione dell'art. 24 Costituzione.2. Il secondo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo i giudici di secondo grado affermato che la notifica era stata effettuata all'indirizzo indicato dal contribuente, mentre la cartolina allegata dalla controparte non era altro che il tentativo di notifica della cartella non andato a buon fine; nel caso di specie, la notificazione doveva essere eseguita a norma degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ., in cui mancava la seconda raccomandata. 3. Il terzo motivo deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto; i giudici di secondo grado non avevano specificato in ragione di quale norma la notifica della cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata, stante che il semplice invio dell'atto all'indirizzo del contribuente non era sufficiente per il perfezionamento della stessa, richiedendo la normativa dei specifici adempimenti, specialmente in caso di mancato recapito dell'atto, il cui difetto non permetteva il perfezionamento della procedura. 4.Il quarto motivo deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 212/2000, dato che l'Agenzia delle Entrate, nel diramare le istruzioni agli uffici periferici, atteso il carattere dell'obbligatorietà dell'esito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentati dai contribuenti, aveva individuato che la notifica della suddetta comunicazione era adempimento essenziale per la corretta procedura di liquidazione del tributo. 5.Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo n. 462/1997, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, in quanto il contribuente destinatario della pretesa tributaria era stato privato della liquidazione con l'invito al pagamento dei tributi a proprio carico, che era la condizione di procedibilità per l'avvio del procedimento di riscossione coattiva. 6.Il sesto mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, nulla essendo stato prodotto in merito alla regolare notifica dell'atto prodromico, nonostante la richiesta fatta dal ricorrente nei due gradi di giudizio; si ribadiva, inoltre, quanto già esposto nell'atto di appello nei punti 2), 3) e 4) sull'intervenuta prescrizione del diritto di imposta, ovvero sull'intervenuta prescrizione del credito, con conseguente intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione; sull'intervenuta decadenza dall'azione, ovvero dal diritto alla riscossione; sulla violazione dell'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972; eccesso di potere, difetto assoluto di motivazione, nonché difetto procedurale di cui all'art. 56 del d.P.R. n. 633/1972; sulla violazione e/o falsa applicazione della legge n. 212/2000, con particolare riferimento all'art. 7 e sulla violazione dell'art. 24 Costituzione. 6.1I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, perché attengono alla regolarità del procedimento della notifica della cartella esattoriale posta a fondamento dell'intimazione di pagamento, appaiono fondati. 6.2 La domanda del contribuente sostanzialmente si fonda sulla mancata notifica della cartella di pagamento n. 097 2002 0261577577000, relativa al credito IVA di euro 11.913,48, accertato per l'anno 1995, oltre sanzioni ed interessi, posta a fondamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2009 910616609/000 dell'importo complessivo di euro 18.345,17, e sulla conseguente prescrizione del credito e decadenza dall'azione in ragione della irritualitàdella notifica della cartella di pagamento in esame (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione). 6.3Nel caso di specie può ritenersi pacifico che la notifica della cartella di pagamento siastata effettuata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., stante l'irreperibilità relativa del destinatario, non rinvenuto all'indirizzo indicato nell'atto, con conseguente deposito dello stesso nella casa comunale (cfr. pag. 4 del controricorso). 6.4Ciò posto, la società controricorrente sostiene che nella specie la regolarità della notificazione discenderebbe dall'applicazione del disposto di cui all'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, nei casi previsti dall'art. 140 cod. proc. civ., di irreperibilità relativa del destinatario dell'atto, la notificazione dalla cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune. Al riguardo precisa la società controricorrente che essendo stata la notifica effettuata il 22 g iugno 20 04 , non sarebbe applicabile nella specie la predetta disposizione nella versione risultante a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012, in base alla quale il ricorso alla procedura di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 è consentito soltanto nei casi di irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto. 6.5 La tesi è manifestamente infondata alla stregua del principio giurisprudenziale affermato da questa Corte in ipotesi del tutto analoga, secondo cui «Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c., come prescritto dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012)» (Cass., 28 gennaio 2022, n. 2621; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33610 del 2019; Cass., Cass., 15 aprile 2019, n. 10519). 6.6 Ciò precisato, osserva la Corte che i motivi sono fondati e vanno accolti alla stregua del principio giurisprudenziale in base al quale «In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione» (Cass., 28 gennaio 2022, n. 2621; Cass., 19 aprile 2018, n. 9782 ; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27825). 6.7 Tal e orientamento ha trovato ulteriore conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 10012 del 15 aprile 2021, secondo cui «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in bas e ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa», in quanto «solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato - giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario». 6.8 Orbene, applicati detti principi al caso in esame, in cui la raccomandata informativa non risulta che sia stata consegnata al destinatario, è del tutto evidente che il giudizio sulla ricezione «effettiva» o almeno « legale» della stessa non può che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente della riscossione, nella specie non adempiuto, procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi. 7. Pertanto, all'accoglimento dei motivi di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti costituite in ragione dell'incidenza sulla decisione della recente pronuncia nomofilattica di questa Corte. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, acc