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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34917/2022

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to la seguente ORDINANZA i/\ sul ricorso 10149-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2333/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 10149 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 10149/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n. 2333/20, depositata il 7/10/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento riguardante l'[OSCURATO:PERSONA] dell'anno 2010, ha respinto l'appello confermando la decisione di prime cure.

In particolare la CTR ha respinto la tesi del contribuente che lamentava il vizio di ultra petizione, affermando che il primo giudice, interpretando l'atto di accertamento, aveva legittimamente ritenuto che esso riguardava non l'omessa o infedele dichiarazione quanto piuttosto l'omesso versamento del tributo, riqualificando, pertanto, la fattispecie senza alcun vizio di ultra petizione o di inammissibile integrazione della motivazione dell'atto amministrativo.

Il Comune di Pizzo è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 del D.Igs n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver la CTR disatteso i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Quanto al vizio di ultra petizione, questa Corte, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall'Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato.

Ciò ,peraltro, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, e dall'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7393 del 11/05/2012).

Va altresì rilevato, come peraltro evidenziato nella memoria, che fra le stesse parti in relazione ad analogo motivo, è stato accolto il ricorso della società oggi ricorrente, sul dedotto vizio di ultrapetizione (Cass.n. 4395/2020). 2.2.Nel caso in esame, il giudice di merito non si è limitato a dare della realtà fattuale, prospettata con il ricorso, una qualificazione giuridica diversa da quella alla stessa attribuita dalle parti, bensì ha, autonomamente, preso in considerazione un fatto, quale è l'omesso versamento dell'imposta, che era estraneo alla proposizione del ricorso e con riferimento al quale non si era instaurato alcun contraddittorio e, di conseguenza, le parti non erano state poste in grado di interloquire, esercitando il proprio diritto di difesa.

3. La CTR non si è così limitata a dare della fattispecie una diversa qualificazione giuridica, ma ha pronunciato oltre i limiti segnati dal petitum, posto in relazione con la causa petendi, prendendo in esame una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti, in tal modo prescindendo dall'effettiva esistenza di una manifestazione di volontà delle parti, sullo specifico punto.

Ne consegue che l'esame da parte del giudice di un punto che può essere, in ipotesi, controverso, ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio, è in contrasto con l'esplicita disposizione dell'art. 112 cod.proc.civ., integrando gli estremi del vizio di ultra petizione.

4. Questa Corte ha già affermato sul punto che: <In tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio tributario senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione, mediante l'accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall'Amministrazione> (Cass. n.5929 del 2010).

5. Il ricorso, per i motivi su evidenziati, va accolto, diversamente dalla proposta della relatrice; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA i/\ sul ricorso 10149-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2333/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10149 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 10149/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria n. 2333/20, depositata il 7/10/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento riguardante l'[OSCURATO:PERSONA] dell'anno 2010, ha respinto l'appello confermando la decisione di prime cure. In particolare la CTR ha respinto la tesi del contribuente che lamentava il vizio di ultra petizione, affermando che il primo giudice, interpretando l'atto di accertamento, aveva legittimamente ritenuto che esso riguardava non l'omessa o infedele dichiarazione quanto piuttosto l'omesso versamento del tributo, riqualificando, pertanto, la fattispecie senza alcun vizio di ultra petizione o di inammissibile integrazione della motivazione dell'atto amministrativo. Il Comune di Pizzo è rimasto intimato. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 7 del D.Igs n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per aver la CTR disatteso i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 2. Il motivo è fondato. 2.1.Quanto al vizio di ultra petizione, questa Corte, nel ribadire che il giudice tributario non è vincolato, nella sua decisione, alla qualificazione giuridica dei fatti fornita dall'Ufficio, ha da tempo chiarito che le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato. Ciò ,peraltro, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa, e dall'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nei casi previsti dalla legge, non potendo ritenersi che i poteri del giudice tributario siano più limitati di quelli esercitabili in qualunque processo d'impugnazione di atti autoritativi, quale quello amministrativo di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7393 del 11/05/2012). Va altresì rilevato, come peraltro evidenziato nella memoria, che fra le stesse parti in relazione ad analogo motivo, è stato accolto il ricorso della società oggi ricorrente, sul dedotto vizio di ultrapetizione (Cass.n. 4395/2020). 2.2.Nel caso in esame, il giudice di merito non si è limitato a dare della realtà fattuale, prospettata con il ricorso, una qualificazione giuridica diversa da quella alla stessa attribuita dalle parti, bensì ha, autonomamente, preso in considerazione un fatto, quale è l'omesso versamento dell'imposta, che era estraneo alla proposizione del ricorso e con riferimento al quale non si era instaurato alcun contraddittorio e, di conseguenza, le parti non erano state poste in grado di interloquire, esercitando il proprio diritto di difesa. 3. La CTR non si è così limitata a dare della fattispecie una diversa qualificazione giuridica, ma ha pronunciato oltre i limiti segnati dal petitum, posto in relazione con la causa petendi, prendendo in esame una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti, in tal modo prescindendo dall'effettiva esistenza di una manifestazione di volontà delle parti, sullo specifico punto. Ne consegue che l'esame da parte del giudice di un punto che può essere, in ipotesi, controverso, ma che non è stato dedotto dalle parti e sul quale non si è realizzato il contraddittorio, è in contrasto con l'esplicita disposizione dell'art. 112 cod.proc.civ., integrando gli estremi del vizio di ultra petizione. 4. Questa Corte ha già affermato sul punto che: <In tema di contenzioso tributario, il giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell'operato dell'Ufficio tributario senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'Amministrazione, mediante l'accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall'Amministrazione> (Cass. n.5929 del 2010). 5. Il ricorso, per i motivi su evidenziati, va accolto, diversamente dalla proposta della relatrice; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Roma, 13 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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