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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17114/2026

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Corte di appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministeroresistente, con la quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

La Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione peringiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ispettore della Polizia di Stato, ilquale veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 20 luglio2016 al 2 dicembre 2016 — 136 giorni complessivi — in forza di ordinanza del GIPdel Tribunale di Palermo del 18 luglio 2016, nell'ambito del procedimento n.8070/2015 R.G.N.R., nel quale risultava indagato per i reati di cui agli artt. 61 nn.2 e 9, 110, 368 commi 1 e 2, 479, 635 commi 1 e 2 e 658 cod.pen.Con sentenza n. 1634/2022 del 3 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 21luglio 2022, il Tribunale di Palermo lo assolveva dai capi a), b) e d) perché il fattonon sussiste e dal reato di cui al capo c) per non avere commesso il fatto.Il giudice della riparazione ha ritenuto che l'istante, pur prosciolto consentenza irrevocabile, teneva nel corso dell'attività investigativa una condottagravemente colposa che contribuiva significativamente alla detenzione patita.All'[OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere, in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA],falsamente rappresentato — nella relazione di servizio del 16 marzo 2015 e inquella integrativa del 17 marzo 2015 — il pedinamento dell'autovettura HyundaiAtos successivamente rinvenuta in uso a [OSCURATO:PERSONA], lungo un tragitto chequel veicolo non aveva effettuato, e uno scontro a fuoco che non si era verificato,nel corso del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] veniva asseritamente attinto di striscio, simulandoin tal modo il reato di tentato omicidio ai loro danni.

In conseguenza di quelnarrato, il [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato e sottoposto alla misura cautelare dellacustodia in carcere.Particolarmente significativo, nel senso di un comportamento finalizzato alconseguimento di visibilità e benefici personali, era altresì il comportamentodell'[OSCURATO:PERSONA] successivo all'episodio.

Questi consegnava personalmentedocumentazione a un funzionario del Gabinetto del Sindaco di Palermo al fine diottenere un formale attestato di riconoscimento ed apprezzamento dell'attivitàsvolta dalla collega [OSCURATO:PERSONA] nell'intervento nel noto quartiere Z.E.N., conclusosicon una sparatoria; richiedeva al Ministero dell'Interno il riconoscimento delladipendenza da causa di servizio dell'infermità riportata (ferita d'arma da fuoco albraccio destro) e il correlato equo indennizzo; inoltrava altresì la richiesta perottenere i benefici contemplati in favore delle vittime del dovere dalla legge266/2005.Le incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] negli interrogatori,con i progressivi aggiustamenti della versione dei fatti, integravano poi quellacondotta mendace ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Deduce la violazione dell'art. 606, lett. c), cod.proc.pen. per manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione, osservando che il giudice disecondo grado, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per deciderefavorevolmente sull'istanza, ha concentrato la propria attenzione su circostanzedel tutto ininfluenti rispetto al thema decidendum, mutuando sostanzialmente ilproprio ragionamento da quello che aveva condotto all'emissione delprovvedimento cautelare, senza confrontarsi con la sentenza assolutoria.Lamenta anzitutto che fra gli elementi qualificati come costitutivi della colpagrave figuri la perizia balistica del Dott. [OSCURATO:PERSONA], senza che si sia tenutoconto del fatto che lo stesso Pubblico Ministero, avvedutosi nel corso dell'istruttoriadibattimentale dell'inconsistenza scientifica dell'elaborato di quell'esperto — inrealtà curatore di un museo di armi antiche, del tutto privo di specifica competenzain materia — aveva chiesto e ottenuto, con il consenso delle difese, la nomina diun perito qualificato.

Quest'ultimo era addivenuto alla condivisa risultanza che lasparatoria si era effettivamente verificata e che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da unproiettile — o da una porzione di esso — sparato da un soggetto antagonista inposizione ortogonale rispetto all'autovettura di servizio, dietro la quale si erariparato per rispondere al fuoco.

Il dato era stato altresì certificato dagliappartenenti al RIS nominati dal giudice.Pertanto, continuare ad attribuire rilievo alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA], ad avviso delricorrente, configura un percorso argomentativo sicuramente illogico econtraddittorio, già disatteso nel dibattimento di primo grado.Deduce altresì l'illogicità del rilievo accordato alle immagini estratte dalletelecamere del centro commerciale Conca d'Oro.

Il fatto che in quei filmati non sivedeva transitare la [OSCURATO:PERSONA] non integra alcun mendacio, affermando l'Eliache la vettura inseguita, a un certo punto della [OSCURATO:PERSONA], sfuggiva alla vistadegli occupanti della macchina di servizio per poi riapparire a distanza di circacinquanta metri all'ingresso dello ZEN.La conferma della veridicità di quel narrato risiede nel fatto che, circa trentaminuti dopo la sparatoria e a circa cinquecento metri di distanza, la stessa HyundaiAtos veniva intercettata dalle numerose macchine della Polizia accorse in ausiliodei colleghi coinvolti nel conflitto a fuoco, come confermato dalle relazioni diservizio degli equipaggi di Volante intervenuti.Sotto un connesso profilo, il ricorrente contesta il peso indiziante attribuito aiprogressivi aggiustamenti della versione dei fatti.

Le relazioni di servizio venivanoredatte nell'immediatezza dell'episodio da soggetti in evidente stato di agitazione,essendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rimasto ferito al braccio destro — e non sinistro, comeerroneamente indicato nell'Ordinanza impugnata — nel corso di uno scontro afuoco; gli interrogatori successivi si svolgevano in un clima di estremaconcitazione, contrassegnato dallo stress post-traumatico da conflitto armato dicui tutti i presenti erano vittime.

Esigere un ricordo preciso da soggetti vittime diun attentato alla propria vita è già di per sé fuori da ogni umana logica, e farnediscendere un addebito per colpa tanto grave da determinare l'arresto, a ben unanno e mezzo dai fatti, non risponde ad alcun canone di ragionevolezza.Contesta il rilievo, e comunque l’efficacia sinergica, attribuita alla condottadell'[OSCURATO:PERSONA] successiva all'episodio —consistita in iniziative assunte per ottenere ilriconoscimento formale dell'attività svolta e i benefici previsti dalla legge266/2005.Osserva infine che la pronuncia assolutoria, resa con la formula dell'art. 530,comma 2, cod.proc.pen. — avverso la quale l'allora imputato non disponeva distrumenti di impugnazione — statuiva la veridicità di quanto dichiarato dall'Eliacirca le modalità dello scontro a fuoco e la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nei paraggi,riconoscendo la configurabilità, quanto meno in via di ragionevole dubbio, delcoinvolgimento di quell'autovettura nella sparatoria.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.L’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero resistente, ha depositatomemoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.1.1.

Va premesso che, quando si configura un'ipotesi di ingiustizia sostanziale– quale quella dedotta nel presente procedimento – il giudice della riparazionedeve valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente oimprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria inrelazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.La connotazione solidaristica dell'istituto viene così contemperata con il dovere diresponsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito cheil giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale.

Il suo compito non consiste nellostabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì nel verificarese quelle stesse condotte si siano poste come fattore condizionante – anche nelconcorso dell'altrui errore – alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263-01; Sez.

U, n. 43 del13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01).Inoltre – e questo rappresenta un principio cardine che governa la materia –il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono staticonsiderati tali dal giudice della cognizione, né può ritenere non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,Quaresima, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015,Patanella, Rv. 262957-01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv.250385-01).L'autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un oggettodiverso, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, inchiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, unarivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a undeterminato fatto storico.

La ricostruzione di quel fatto storico resta quella operatadai giudici della cognizione.Ne consegue che, nell’individuare i comportamenti ritenuti ostativi, il giudicedella riparazione è tenuto a un confronto effettivo con la sentenza irrevocabile:deve verificare se i fatti che intende valorizzare siano stati accertati o, quantomeno, non esclusi; deve misurarsi con le ragioni per le quali il giudice del processoli reputa equivoci, non dimostrativi o compatibili con una ricostruzione alternativa;deve infine spiegare, con motivazione puntuale, in qual modo proprio quei dati —letti nel loro significato oggettivo e non in chiave meramente congetturale —abbiano un’efficacia causale rispetto alla detenzione.2.

Ciò posto, l’ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità, perchémostra un difetto di impostazione che si riflette sui principali segmentiargomentativi.La Corte territoriale assume come condotta gravemente colposa la presuntafalsità della ricostruzione dei fatti, ma lo fa senza confrontarsi con gli specificipassaggi della sentenza assolutoria che, su quegli stessi snodi, ha esclusol’univocità dimostrativa dei dati e ha ritenuto plausibile — e in parte positivamenteriscontrata — la versione dell’istante.

Il risultato è una motivazione che, più chevalutare l’efficacia causale della condotta ex ante, finisce per riprodurre ilragionamento cautelare originario senza spiegare perché esso resti compatibilecon l’accertamento irrevocabile.2.1.

Il primo profilo concerne la valorizzazione della consulenza balistica deldott. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello la assume tra gli elementi fondativi della colpagrave, ma non si misura con l’evoluzione dell’approfondimento tecnico nel giudiziodi cognizione e, soprattutto, con l’uso che di tale materiale ha fatto la sentenzaassolutoria.

Quest’ultima, alla luce della perizia disposta, ha dato atto dellaimpossibilità di determinare con certezza tipo di proiettile e angolazione del tiro;ha ritenuto ipotizzabile una dinamica compatibile con la lesione riportata; haescluso che gli esiti tecnici consentissero, da soli, di affermare la simulazione delloscontro a fuoco.

In tale quadro, la mera riproposizione, in sede riparatoria,dell’elaborato che in fase cautelare era stato letto come decisivo, senzaconfrontarsi con le ragioni per le quali il giudice del processo ne ha negatol’univocità dimostrativa, non integra un esercizio dell’autonomia valutativa, maun’omissione motivazionale su un passaggio essenziale.In sintesi, non è spiegato perché, nonostante la neutralizzazione operata nellasentenza irrevocabile, quel medesimo dato dovrebbe fondare — in viadeterminante — la colpa grave ostativa.Occorre ribadire che l’autonomia del giudice della riparazione non consente diquelli della sentenza irrevocabile, né di fondare il diniego su elementi che il giudicedella cognizione abbia giudicato non dimostrativi della falsità del narrato.

In questaprospettiva, il difetto di confronto con la motivazione assolutoria rende l’iterargomentativo della Corte territoriale vulnerabile, secondo il principio giàaffermato da questa Corte.2.2.

È altresì ravvisato il vizio che investe la valorizzazione delle immagini delsistema di videosorveglianza del centro commerciale Conca d’Oro.L’ordinanza impugnata trae dall’assenza della [OSCURATO:PERSONA] nelle riprese unargomento in chiave di mendacio.La sentenza assolutoria, tuttavia, ha esaminato il medesimo dato e lo hacollocato in un contesto probatorio che ne escludeva l’univocità.

Ha qualificato leriprese come per lo più sfocate e poco nitide; ha ritenuto plausibile che il veicolopotesse avere percorso tratti non inquadrati dalle telecamere (anche attraversoaccessi laterali); ha concluso, in modo espresso, che la ricostruzione offerta dagliimputati era una ricostruzione possibile e coerente con i dati certi acquisiti; e haaffermato che essi furono vittime di un’aggressione armata ad opera di terzi, nelluogo e nell’ora indicati, con la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nei paraggi.In presenza di tali affermazioni, il giudice della riparazione poteva certamenteinterrogarsi sull’efficacia causale ex ante di eventuali condotte equivoche; ma nonpoteva ricavare, senza alcun confronto con la motivazione assolutoria, unaconclusione fattuale di segno opposto, ossia che l’assenza del veicolo nelle ripresefosse prova di falsità della narrazione.Il punto non è la legittimità di una lettura più severa delle medesimecircostanze, bensì l’omessa giustificazione del perché un elemento che il giudicedel processo ha ritenuto non dimostrativo e compatibile con la versionedell’imputato venga trasformato nel perno del giudizio di colpa grave.

In questaomissione si radica la contraddittorietà della motivazione e il superamento dellimite metodologico richiamato.In questo passaggio occorre precisare che non è corretto postulare una sortadi degradazione dello standard dimostrativo, come se la condanna esiga la pienaprova, mentre una base probatoria insufficiente a sostenere l’affermazione diresponsabilità possa nondimeno bastare, da sola, a dare consistenza a unacondotta gravemente colposa ostativa.I due giudizi non si distinguono per la solidità del fatto storico posto afondamento, che resta quello accertato nel processo, ma per la diversa prospettivadi indagine.

Nel giudizio penale il fatto è scrutinato per stabilire se integri un reatoe se sia attribuibile all’imputato secondo la regola probatoria propria dellacondanna; nel giudizio di riparazione lo stesso fatto, nei limiti tracciati dallasentenza irrevocabile, è considerato per verificare se il comportamentodell’istante, nel suo significato oggettivo e nella sua attitudine ex ante a incideresull’adozione o sul mantenimento della misura, abbia colposamente contribuito adeterminare l’evento detenzione.Ne consegue che, quando il giudice della cognizione abbia escluso l’univocitàdimostrativa di un elemento o ne abbia affermato la compatibilità con unaricostruzione alternativa, quel dato non può essere convertito, senza adeguatoconfronto con tali ragioni, nell’asse portante di un giudizio ostativo, quasi chel’incertezza che impedisce la condanna divenga, per ciò solo, sufficiente a fondarela colpa grave.2.3.

La medesima carenza si coglie con riguardo alla condotta successivaall’episodio (richieste di attestazioni, causa di servizio, benefici di legge), chel’ordinanza impugnata assume come indice di finalità personali e, per tale via,come ulteriore conferma della colpa grave.Anche qui manca, tuttavia, il passaggio logico decisivo.La condotta extraprocessuale, per assumere rilievo ostativo, deve essersiposta come fattore condizionante — in termini di concreta efficacia sinergica —dell’adozione o del mantenimento della misura restrittiva.Non è sufficiente evocare una ricerca di visibilità; occorre spiegare se, e inquale misura, quelle iniziative siano innanzitutto basate sul mendacio e poi seabbiano contribuito a ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenza di unillecito, determinando la detenzione.L’ordinanza impugnata si arresta a una descrizione valutativa, priva di unaverifica causale specifica.3.

Resta il tema dei progressivi aggiustamenti della versione dei fatti.Anche su questo terreno l’ordinanza impugnata non si confronta con un datoimprescindibile: la sentenza irrevocabile ha escluso che le divergenze dichiarativeintegrassero contraddizioni significative, qualificandole, piuttosto, comepuntualizzazioni e integrazioni rese a mente più lucida dopo un evento traumaticoe in un contesto di evidente concitazione.La Corte territoriale ha, invece, operato una qualificazione in termini dimendacio deliberato, assumendo che tali “aggiustamenti” fossero sintomatici diuna falsa prospettazione causalmente rilevante.Nel caso in esame, la Corte di appello non spiega perché le puntualizzazioni— che la sentenza irrevocabile ha ritenuto non significative e giustificate dalcontesto — debbano essere qualificate, nel loro significato oggettivo, come falsitàdeliberata.A ciò si aggiunge che l’ordinanza impugnata omette, anche su questo profilo,la verifica dell’efficacia sinergica; non individua, in termini concreti, quale specificoapporto le dichiarazioni dell’istante avrebbero fornito alla decisione cautelare, néchiarisce se la misura sia stata disposta (o mantenuta) proprio in ragione di quelleprecisazioni, o piuttosto per altri elementi del quadro probatorio.4.

Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui viene anche demandata laregolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la domanda di riparazione attenendosi aiprincipi sopra richiamati e, in particolare, dovrà muovere dagli accertamenti difatto contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione, senza porre afondamento della causa ostativa ricostruzioni incompatibili con essi; indicare, perciascun elemento eventualmente valorizzato, se esso sia stato accertato o nonescluso nel giudizio di cognizione e perché conservi, in prospettiva ex ante,efficacia causale rispetto alla detenzione; motivare in modo specifico sul rapportodi sinergia tra la condotta dell’istante e l’adozione o il mantenimento della misurarestrittiva.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Palermo, cui demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio tra leparti.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale haconcluso per il rigetto del ricorso.Letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministeroresistente, con la quale ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di riparazione peringiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ispettore della Polizia di Stato, ilquale veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 20 luglio2016 al 2 dicembre 2016 — 136 giorni complessivi — in forza di ordinanza del GIPdel Tribunale di Palermo del 18 luglio 2016, nell'ambito del procedimento n.8070/2015 R.G.N.R., nel quale risultava indagato per i reati di cui agli artt. 61 nn.2 e 9, 110, 368 commi 1 e 2, 479, 635 commi 1 e 2 e 658 cod.pen.Con sentenza n. 1634/2022 del 3 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 21luglio 2022, il Tribunale di Palermo lo assolveva dai capi a), b) e d) perché il fattonon sussiste e dal reato di cui al capo c) per non avere commesso il fatto.Il giudice della riparazione ha ritenuto che l'istante, pur prosciolto consentenza irrevocabile, teneva nel corso dell'attività investigativa una condottagravemente colposa che contribuiva significativamente alla detenzione patita.All'[OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere, in concorso con l'[OSCURATO:PERSONA],falsamente rappresentato — nella relazione di servizio del 16 marzo 2015 e inquella integrativa del 17 marzo 2015 — il pedinamento dell'autovettura HyundaiAtos successivamente rinvenuta in uso a [OSCURATO:PERSONA], lungo un tragitto chequel veicolo non aveva effettuato, e uno scontro a fuoco che non si era verificato,nel corso del quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] veniva asseritamente attinto di striscio, simulandoin tal modo il reato di tentato omicidio ai loro danni. In conseguenza di quelnarrato, il [OSCURATO:PERSONA] veniva arrestato e sottoposto alla misura cautelare dellacustodia in carcere.Particolarmente significativo, nel senso di un comportamento finalizzato alconseguimento di visibilità e benefici personali, era altresì il comportamentodell'[OSCURATO:PERSONA] successivo all'episodio. Questi consegnava personalmentedocumentazione a un funzionario del Gabinetto del Sindaco di Palermo al fine diottenere un formale attestato di riconoscimento ed apprezzamento dell'attivitàsvolta dalla collega [OSCURATO:PERSONA] nell'intervento nel noto quartiere Z.E.N., conclusosicon una sparatoria; richiedeva al Ministero dell'Interno il riconoscimento delladipendenza da causa di servizio dell'infermità riportata (ferita d'arma da fuoco albraccio destro) e il correlato equo indennizzo; inoltrava altresì la richiesta perottenere i benefici contemplati in favore delle vittime del dovere dalla legge266/2005.Le incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese dall'[OSCURATO:PERSONA] negli interrogatori,con i progressivi aggiustamenti della versione dei fatti, integravano poi quellacondotta mendace ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi.2.1 Deduce la violazione dell'art. 606, lett. c), cod.proc.pen. per manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione, osservando che il giudice disecondo grado, pur avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per deciderefavorevolmente sull'istanza, ha concentrato la propria attenzione su circostanzedel tutto ininfluenti rispetto al thema decidendum, mutuando sostanzialmente ilproprio ragionamento da quello che aveva condotto all'emissione delprovvedimento cautelare, senza confrontarsi con la sentenza assolutoria.Lamenta anzitutto che fra gli elementi qualificati come costitutivi della colpagrave figuri la perizia balistica del Dott. [OSCURATO:PERSONA], senza che si sia tenutoconto del fatto che lo stesso Pubblico Ministero, avvedutosi nel corso dell'istruttoriadibattimentale dell'inconsistenza scientifica dell'elaborato di quell'esperto — inrealtà curatore di un museo di armi antiche, del tutto privo di specifica competenzain materia — aveva chiesto e ottenuto, con il consenso delle difese, la nomina diun perito qualificato. Quest'ultimo era addivenuto alla condivisa risultanza che lasparatoria si era effettivamente verificata e che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da unproiettile — o da una porzione di esso — sparato da un soggetto antagonista inposizione ortogonale rispetto all'autovettura di servizio, dietro la quale si erariparato per rispondere al fuoco. Il dato era stato altresì certificato dagliappartenenti al RIS nominati dal giudice.Pertanto, continuare ad attribuire rilievo alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA], ad avviso delricorrente, configura un percorso argomentativo sicuramente illogico econtraddittorio, già disatteso nel dibattimento di primo grado.Deduce altresì l'illogicità del rilievo accordato alle immagini estratte dalletelecamere del centro commerciale Conca d'Oro. Il fatto che in quei filmati non sivedeva transitare la [OSCURATO:PERSONA] non integra alcun mendacio, affermando l'Eliache la vettura inseguita, a un certo punto della [OSCURATO:PERSONA], sfuggiva alla vistadegli occupanti della macchina di servizio per poi riapparire a distanza di circacinquanta metri all'ingresso dello ZEN.La conferma della veridicità di quel narrato risiede nel fatto che, circa trentaminuti dopo la sparatoria e a circa cinquecento metri di distanza, la stessa HyundaiAtos veniva intercettata dalle numerose macchine della Polizia accorse in ausiliodei colleghi coinvolti nel conflitto a fuoco, come confermato dalle relazioni diservizio degli equipaggi di Volante intervenuti.Sotto un connesso profilo, il ricorrente contesta il peso indiziante attribuito aiprogressivi aggiustamenti della versione dei fatti. Le relazioni di servizio venivanoredatte nell'immediatezza dell'episodio da soggetti in evidente stato di agitazione,essendo lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rimasto ferito al braccio destro — e non sinistro, comeerroneamente indicato nell'Ordinanza impugnata — nel corso di uno scontro afuoco; gli interrogatori successivi si svolgevano in un clima di estremaconcitazione, contrassegnato dallo stress post-traumatico da conflitto armato dicui tutti i presenti erano vittime. Esigere un ricordo preciso da soggetti vittime diun attentato alla propria vita è già di per sé fuori da ogni umana logica, e farnediscendere un addebito per colpa tanto grave da determinare l'arresto, a ben unanno e mezzo dai fatti, non risponde ad alcun canone di ragionevolezza.Contesta il rilievo, e comunque l’efficacia sinergica, attribuita alla condottadell'[OSCURATO:PERSONA] successiva all'episodio —consistita in iniziative assunte per ottenere ilriconoscimento formale dell'attività svolta e i benefici previsti dalla legge266/2005.Osserva infine che la pronuncia assolutoria, resa con la formula dell'art. 530,comma 2, cod.proc.pen. — avverso la quale l'allora imputato non disponeva distrumenti di impugnazione — statuiva la veridicità di quanto dichiarato dall'Eliacirca le modalità dello scontro a fuoco e la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nei paraggi,riconoscendo la configurabilità, quanto meno in via di ragionevole dubbio, delcoinvolgimento di quell'autovettura nella sparatoria.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo peril rigetto del ricorso.L’Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero resistente, ha depositatomemoria, concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. Va premesso che, quando si configura un'ipotesi di ingiustizia sostanziale– quale quella dedotta nel presente procedimento – il giudice della riparazionedeve valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente oimprudente, abbia colposamente indotto in inganno l'autorità giudiziaria inrelazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.La connotazione solidaristica dell'istituto viene così contemperata con il dovere diresponsabilità gravante su tutti i consociati.Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito cheil giudice della riparazione deve procedere a una autonoma valutazione dellerisultanze processuali rispetto al giudice penale. Il suo compito non consiste nellostabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, bensì nel verificarese quelle stesse condotte si siano poste come fattore condizionante – anche nelconcorso dell'altrui errore – alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n.34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263-01; Sez. U, n. 43 del13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638-01).Inoltre – e questo rappresenta un principio cardine che governa la materia –il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono staticonsiderati tali dal giudice della cognizione, né può ritenere non provatecircostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350-01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017,Quaresima, Rv. 270039-01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015,Patanella, Rv. 262957-01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv.250385-01).L'autonomia dei due giudizi va intesa nel senso che essi hanno un oggettodiverso, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, inchiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, unarivisitazione della valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a undeterminato fatto storico. La ricostruzione di quel fatto storico resta quella operatadai giudici della cognizione.Ne consegue che, nell’individuare i comportamenti ritenuti ostativi, il giudicedella riparazione è tenuto a un confronto effettivo con la sentenza irrevocabile:deve verificare se i fatti che intende valorizzare siano stati accertati o, quantomeno, non esclusi; deve misurarsi con le ragioni per le quali il giudice del processoli reputa equivoci, non dimostrativi o compatibili con una ricostruzione alternativa;deve infine spiegare, con motivazione puntuale, in qual modo proprio quei dati —letti nel loro significato oggettivo e non in chiave meramente congetturale —abbiano un’efficacia causale rispetto alla detenzione.2. Ciò posto, l’ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità, perchémostra un difetto di impostazione che si riflette sui principali segmentiargomentativi.La Corte territoriale assume come condotta gravemente colposa la presuntafalsità della ricostruzione dei fatti, ma lo fa senza confrontarsi con gli specificipassaggi della sentenza assolutoria che, su quegli stessi snodi, ha esclusol’univocità dimostrativa dei dati e ha ritenuto plausibile — e in parte positivamenteriscontrata — la versione dell’istante. Il risultato è una motivazione che, più chevalutare l’efficacia causale della condotta ex ante, finisce per riprodurre ilragionamento cautelare originario senza spiegare perché esso resti compatibilecon l’accertamento irrevocabile.2.1. Il primo profilo concerne la valorizzazione della consulenza balistica deldott. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello la assume tra gli elementi fondativi della colpagrave, ma non si misura con l’evoluzione dell’approfondimento tecnico nel giudiziodi cognizione e, soprattutto, con l’uso che di tale materiale ha fatto la sentenzaassolutoria. Quest’ultima, alla luce della perizia disposta, ha dato atto dellaimpossibilità di determinare con certezza tipo di proiettile e angolazione del tiro;ha ritenuto ipotizzabile una dinamica compatibile con la lesione riportata; haescluso che gli esiti tecnici consentissero, da soli, di affermare la simulazione delloscontro a fuoco. In tale quadro, la mera riproposizione, in sede riparatoria,dell’elaborato che in fase cautelare era stato letto come decisivo, senzaconfrontarsi con le ragioni per le quali il giudice del processo ne ha negatol’univocità dimostrativa, non integra un esercizio dell’autonomia valutativa, maun’omissione motivazionale su un passaggio essenziale.In sintesi, non è spiegato perché, nonostante la neutralizzazione operata nellasentenza irrevocabile, quel medesimo dato dovrebbe fondare — in viadeterminante — la colpa grave ostativa.Occorre ribadire che l’autonomia del giudice della riparazione non consente diquelli della sentenza irrevocabile, né di fondare il diniego su elementi che il giudicedella cognizione abbia giudicato non dimostrativi della falsità del narrato. In questaprospettiva, il difetto di confronto con la motivazione assolutoria rende l’iterargomentativo della Corte territoriale vulnerabile, secondo il principio giàaffermato da questa Corte.2.2. È altresì ravvisato il vizio che investe la valorizzazione delle immagini delsistema di videosorveglianza del centro commerciale Conca d’Oro.L’ordinanza impugnata trae dall’assenza della [OSCURATO:PERSONA] nelle riprese unargomento in chiave di mendacio.La sentenza assolutoria, tuttavia, ha esaminato il medesimo dato e lo hacollocato in un contesto probatorio che ne escludeva l’univocità. Ha qualificato leriprese come per lo più sfocate e poco nitide; ha ritenuto plausibile che il veicolopotesse avere percorso tratti non inquadrati dalle telecamere (anche attraversoaccessi laterali); ha concluso, in modo espresso, che la ricostruzione offerta dagliimputati era una ricostruzione possibile e coerente con i dati certi acquisiti; e haaffermato che essi furono vittime di un’aggressione armata ad opera di terzi, nelluogo e nell’ora indicati, con la presenza della [OSCURATO:PERSONA] nei paraggi.In presenza di tali affermazioni, il giudice della riparazione poteva certamenteinterrogarsi sull’efficacia causale ex ante di eventuali condotte equivoche; ma nonpoteva ricavare, senza alcun confronto con la motivazione assolutoria, unaconclusione fattuale di segno opposto, ossia che l’assenza del veicolo nelle ripresefosse prova di falsità della narrazione.Il punto non è la legittimità di una lettura più severa delle medesimecircostanze, bensì l’omessa giustificazione del perché un elemento che il giudicedel processo ha ritenuto non dimostrativo e compatibile con la versionedell’imputato venga trasformato nel perno del giudizio di colpa grave. In questaomissione si radica la contraddittorietà della motivazione e il superamento dellimite metodologico richiamato.In questo passaggio occorre precisare che non è corretto postulare una sortadi degradazione dello standard dimostrativo, come se la condanna esiga la pienaprova, mentre una base probatoria insufficiente a sostenere l’affermazione diresponsabilità possa nondimeno bastare, da sola, a dare consistenza a unacondotta gravemente colposa ostativa.I due giudizi non si distinguono per la solidità del fatto storico posto afondamento, che resta quello accertato nel processo, ma per la diversa prospettivadi indagine. Nel giudizio penale il fatto è scrutinato per stabilire se integri un reatoe se sia attribuibile all’imputato secondo la regola probatoria propria dellacondanna; nel giudizio di riparazione lo stesso fatto, nei limiti tracciati dallasentenza irrevocabile, è considerato per verificare se il comportamentodell’istante, nel suo significato oggettivo e nella sua attitudine ex ante a incideresull’adozione o sul mantenimento della misura, abbia colposamente contribuito adeterminare l’evento detenzione.Ne consegue che, quando il giudice della cognizione abbia escluso l’univocitàdimostrativa di un elemento o ne abbia affermato la compatibilità con unaricostruzione alternativa, quel dato non può essere convertito, senza adeguatoconfronto con tali ragioni, nell’asse portante di un giudizio ostativo, quasi chel’incertezza che impedisce la condanna divenga, per ciò solo, sufficiente a fondarela colpa grave.2.3. La medesima carenza si coglie con riguardo alla condotta successivaall’episodio (richieste di attestazioni, causa di servizio, benefici di legge), chel’ordinanza impugnata assume come indice di finalità personali e, per tale via,come ulteriore conferma della colpa grave.Anche qui manca, tuttavia, il passaggio logico decisivo.La condotta extraprocessuale, per assumere rilievo ostativo, deve essersiposta come fattore condizionante — in termini di concreta efficacia sinergica —dell’adozione o del mantenimento della misura restrittiva.Non è sufficiente evocare una ricerca di visibilità; occorre spiegare se, e inquale misura, quelle iniziative siano innanzitutto basate sul mendacio e poi seabbiano contribuito a ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenza di unillecito, determinando la detenzione.L’ordinanza impugnata si arresta a una descrizione valutativa, priva di unaverifica causale specifica.3. Resta il tema dei progressivi aggiustamenti della versione dei fatti.Anche su questo terreno l’ordinanza impugnata non si confronta con un datoimprescindibile: la sentenza irrevocabile ha escluso che le divergenze dichiarativeintegrassero contraddizioni significative, qualificandole, piuttosto, comepuntualizzazioni e integrazioni rese a mente più lucida dopo un evento traumaticoe in un contesto di evidente concitazione.La Corte territoriale ha, invece, operato una qualificazione in termini dimendacio deliberato, assumendo che tali “aggiustamenti” fossero sintomatici diuna falsa prospettazione causalmente rilevante.Nel caso in esame, la Corte di appello non spiega perché le puntualizzazioni— che la sentenza irrevocabile ha ritenuto non significative e giustificate dalcontesto — debbano essere qualificate, nel loro significato oggettivo, come falsitàdeliberata.A ciò si aggiunge che l’ordinanza impugnata omette, anche su questo profilo,la verifica dell’efficacia sinergica; non individua, in termini concreti, quale specificoapporto le dichiarazioni dell’istante avrebbero fornito alla decisione cautelare, néchiarisce se la misura sia stata disposta (o mantenuta) proprio in ragione di quelleprecisazioni, o piuttosto per altri elementi del quadro probatorio.4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvioper nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, cui viene anche demandata laregolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la domanda di riparazione attenendosi aiprincipi sopra richiamati e, in particolare, dovrà muovere dagli accertamenti difatto contenuti nella sentenza irrevocabile di assoluzione, senza porre afondamento della causa ostativa ricostruzioni incompatibili con essi; indicare, perciascun elemento eventualmente valorizzato, se esso sia stato accertato o nonescluso nel giudizio di cognizione e perché conservi, in prospettiva ex ante,efficacia causale rispetto alla detenzione; motivare in modo specifico sul rapportodi sinergia tra la condotta dell’istante e l’adozione o il mantenimento della misurarestrittiva. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Palermo, cui demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio tra leparti.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17114/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris