CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2021
Cassazione n. 19945/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'assise d'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con cui è statochiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione digiudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione inexecutivis, avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha unificato i reati di due sentenzeesecutive, applicando sulla pena di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza (n. 4 delcertificato penale), già aumentata a seguito dell’unificazione operata in sede esecutiva con ireati di altra sentenza (sub 3 del certificato penale), un aumento per la continuazione con ilreato di cui alla prima sentenza ( sub 1 del certificato penale) di 1 anno e 6 mesi direclusione.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., pernon avere la Corte di assise di appello di Napoli, nell’applicare l’aumento di pena per lacontinuazione, disposto la riduzione per il rito, che andava operata, essendo state emesseentrambe le sentenze, e, quindi, anche quella per il reato satellite, all’esito di giudizioabbreviato. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione inexecutivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il ritoabbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto allariduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare inmotivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamentepredeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281617: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, conrinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibileaccertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., sifosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato; conforme Sez. 1, n. 12591del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888).Passando, quindi, alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte diassise di appello di Napoli, non solo non motiva sull’entità (ancorché contenuta)dell’aumento di pena per la fattispecie di cui alla sentenza sub 1) del certificato penale, manon specifica, altresì, se l’aumento di pena individuato debba ritenersi al netto dellariduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sullariduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovogiudizio, alla luce del principio sopra indicato, alla Corte di assise di appello di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio pernuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Napoli.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]