Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 11083/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto dell'il febbraio 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo del mezzo targato [OSCURATO:TARGA], con annesso rimorchio targato [OSCURATO:TARGA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato ex art. 256, comma 1, del d.

Igs. n. 152 del 2006.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha innanzitutto censurato la valutazione indiziaria, rilevando che l'indagato non è stato sorpreso mentre compiva un trasporto di materiali ferrosi senza autorizzazione, essendo emerso unicamente che i propri mezzi erano parcheggiati in un'area privata riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per cui non sarebbe configurabile la norma incriminatrice, che punisce chi effettua un'attività di trasporto, non trovando spazio la fattispecie in esame nel caso in cui, come nella vicenda in esame, i mezzi restano fermi.

A ciò si aggiunge che all'interno del piazzale sequestrato non vi era affatto un ingente quantitativo che facesse presagire la gestione illecita di materiali ferrosi: il materiale presente nell'area non era infatti sufficiente neanche per riempire un angolo del semirimorchio del ricorrente, essendo pari a 7 quintali il quantitativo di rame presente all'interno del terreno, mentre all'interno del semirimorchio il giorno del sequestro erano presenti all'incirca due o tre tonnellate di metalli misti ferrosi tion pericolosi, non sufficienti per poter compiere un carico, potendo un semirimorchio trasportare fino a 27/28 tonnellate ed essendo antieconomico effettuare un trasporto senza riempire quasi del tutto un semirimorchio.

Dunque non corrisponderebbe al vero l'affermazione del Tribunale secondo cui vi sarebbero stati ingenti quantitativi di rifiuti, mancando una classificazione del materiale, non essendo noto né quanto rame sia stato rinvenuto, né quanto rottame ferroso fosse presente all'interno del semirimorchio.

Né sarebbe configurabile il tentativo di compiere un trasporto non autorizzato, atteso che il semirimorchio era solo parcheggiato nella proprietà di Delfino a titolo di cortesia e il materiale ivi presente era depositato già da settimane, non essendo emerse attività investigative di segno diverso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data del sequestro, senza che l'indagato abbia mai ricevuto né una richiesta di proroga delle indagini, né un avviso di conclusione delle stesse.

Rispetto al periculum in mora, infine, la difesa evidenzia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, essendo del tutto insufficiente la affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è amico della famiglia Delfino ed ha lavorato con quest'ultima per diversi anni, essendo il ricorrente incensurato e avendo egli compiuto trasporti per i Delfino nell'alveo della sua autorizzazione.Si sottolinea al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] è un giovane ragazzo che sta seguendo le orme lavorative del padre e che possiede solo due trattori stradali, di cui quello oggetto di sequestro è il più efficiente, per cui la sua attività lavorativa, per la quale egli dispone dei titoli necessari, allo stato risulta molto limitata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez.

Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative.

Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività compiuta da personale del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 1 febbraio 2021, effettuava un accesso presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], dove veniva rinvenuto un autoarticolato marca Scania targato GB925NT con annesso rimorchio marca Brenta targato [OSCURATO:TARGA], contenente all'interno del cassone materiale ferroso di varia natura; il mezzo era condotto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta MP Service s.r.I., società con sede in [OSCURATO:PERSONA], il cui amministratore unico veniva individuato nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Sulla medesima superficie, ampia circa 3.000 mq., accessibile mediante un cancello di ferro, la P.G. rinveniva stoccato un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non, prevalentemente metallici (rame, motori e parti di motore, tubi in pvc, radiatori per auto, pneumatici, parti di carrozzeria, ecc.).

Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva altresì che la ditta di Delfino non risultava essere iscritta nel registro delle imprese preposte alla gestione e al trattamento di rifiuti speciali, trovandosi peraltro il sito de quo in "zona agricola".2.

Alla stregua di tali elementi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto configurabile il reato ex art. 256 del d.

Igs. n. 152 del 2006, per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale, eseguito attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, da e verso il sito non autorizzato della ditta Delfino (cui l'indagato era legato da pregressi rapporti di lavoro),- senza documentazione idonea ad attestare la liceità della gestione e del trasporto dei predetti rifiuti.

La presenza del mezzo di trasporto nel piazzale della ditta dove erano presenti i vari rottami è stata in modo non illogico ritenuta significativa, posto che, pur non essendo in corso un'attività materiale di trasporto, tuttavia la rilevante quantità di rifiuti rinvenuti nel sito rende tutt'altro che inverosimile, quantomeno sotto il profilo indiziario, l'ipotesi che l'autocarro di [OSCURATO:PERSONA] fosse utilizzato per l'attività di raccolta e di trasporto di quei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che non sono stati fornite plausibili spiegazioni alternative da parte dell'indagato circa il motivo della presenza del mezzo proprio all'interno di quel piazzale.

Orbene, la disamina del materiale investigativo compiuta dai giudici cautelari non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici e con richiami non isolati a deduzioni fattuali non ammesse in sede di legittimità, a ciò dovendosi solo aggiungere che il dato su cui si insiste nel ricorso, relativo alla presunta esiguità dei rifiuti presenti nel piazzale della ditta Delfino, si scontra con il rilievo dell'ordinanza impugnata (pag. 3) dell' "ingente quantitativo" di materiale di diversa natura, accertamento di merito questo che non appare in questa sede suscettibile di essere messo in discussione.

3. Anche rispetto al tema del periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato, in maniera pertinente, l'esigenza di impedire la libera disponibilità del mezzo del rimorchio, perché in grado, potenzialmente, di protrarre o aggravare le conseguenze del reato o di agevolare la commissione di altri reati della stessa indole, stante peraltro lo stabile e conclamato rapporto lavorativo del ricorrente con i Delfino.

4. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto dell'il febbraio 2021, con cui il G.I.P. del Tribunale di Palmi aveva disposto il sequestro preventivo del mezzo targato [OSCURATO:TARGA], con annesso rimorchio targato [OSCURATO:TARGA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato del reato ex art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale calabrese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico e articolato motivo, con il quale la difesa ha innanzitutto censurato la valutazione indiziaria, rilevando che l'indagato non è stato sorpreso mentre compiva un trasporto di materiali ferrosi senza autorizzazione, essendo emerso unicamente che i propri mezzi erano parcheggiati in un'area privata riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], per cui non sarebbe configurabile la norma incriminatrice, che punisce chi effettua un'attività di trasporto, non trovando spazio la fattispecie in esame nel caso in cui, come nella vicenda in esame, i mezzi restano fermi. A ciò si aggiunge che all'interno del piazzale sequestrato non vi era affatto un ingente quantitativo che facesse presagire la gestione illecita di materiali ferrosi: il materiale presente nell'area non era infatti sufficiente neanche per riempire un angolo del semirimorchio del ricorrente, essendo pari a 7 quintali il quantitativo di rame presente all'interno del terreno, mentre all'interno del semirimorchio il giorno del sequestro erano presenti all'incirca due o tre tonnellate di metalli misti ferrosi tion pericolosi, non sufficienti per poter compiere un carico, potendo un semirimorchio trasportare fino a 27/28 tonnellate ed essendo antieconomico effettuare un trasporto senza riempire quasi del tutto un semirimorchio. Dunque non corrisponderebbe al vero l'affermazione del Tribunale secondo cui vi sarebbero stati ingenti quantitativi di rifiuti, mancando una classificazione del materiale, non essendo noto né quanto rame sia stato rinvenuto, né quanto rottame ferroso fosse presente all'interno del semirimorchio. Né sarebbe configurabile il tentativo di compiere un trasporto non autorizzato, atteso che il semirimorchio era solo parcheggiato nella proprietà di Delfino a titolo di cortesia e il materiale ivi presente era depositato già da settimane, non essendo emerse attività investigative di segno diverso, essendo trascorsi più di sei mesi dalla data del sequestro, senza che l'indagato abbia mai ricevuto né una richiesta di proroga delle indagini, né un avviso di conclusione delle stesse. Rispetto al periculum in mora, infine, la difesa evidenzia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, essendo del tutto insufficiente la affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è amico della famiglia Delfino ed ha lavorato con quest'ultima per diversi anni, essendo il ricorrente incensurato e avendo egli compiuto trasporti per i Delfino nell'alveo della sua autorizzazione.Si sottolinea al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] è un giovane ragazzo che sta seguendo le orme lavorative del padre e che possiede solo due trattori stradali, di cui quello oggetto di sequestro è il più efficiente, per cui la sua attività lavorativa, per la quale egli dispone dei titoli necessari, allo stato risulta molto limitata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell'art. 606 cod. proc. pen. (in tal senso cfr. Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). Tanto premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un'apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del Riesame illustrato adeguatamente le ragioni poste a fondamento della propria decisione, operando una valutazione critica delle risultanze investigative. Sono stati in tal senso richiamati gli esiti dell'attività compiuta da personale del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che, in data 1 febbraio 2021, effettuava un accesso presso la ditta di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], dove veniva rinvenuto un autoarticolato marca Scania targato GB925NT con annesso rimorchio marca Brenta targato [OSCURATO:TARGA], contenente all'interno del cassone materiale ferroso di varia natura; il mezzo era condotto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della ditta MP Service s.r.I., società con sede in [OSCURATO:PERSONA], il cui amministratore unico veniva individuato nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Sulla medesima superficie, ampia circa 3.000 mq., accessibile mediante un cancello di ferro, la P.G. rinveniva stoccato un ingente quantitativo di rifiuti speciali pericolosi e non, prevalentemente metallici (rame, motori e parti di motore, tubi in pvc, radiatori per auto, pneumatici, parti di carrozzeria, ecc.). Dagli accertamenti svolti dai militari emergeva altresì che la ditta di Delfino non risultava essere iscritta nel registro delle imprese preposte alla gestione e al trattamento di rifiuti speciali, trovandosi peraltro il sito de quo in "zona agricola".2. Alla stregua di tali elementi, a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto configurabile il reato ex art. 256 del d. Igs. n. 152 del 2006, per avere, quale titolare dell'omonima ditta individuale, eseguito attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non, da e verso il sito non autorizzato della ditta Delfino (cui l'indagato era legato da pregressi rapporti di lavoro),- senza documentazione idonea ad attestare la liceità della gestione e del trasporto dei predetti rifiuti. La presenza del mezzo di trasporto nel piazzale della ditta dove erano presenti i vari rottami è stata in modo non illogico ritenuta significativa, posto che, pur non essendo in corso un'attività materiale di trasporto, tuttavia la rilevante quantità di rifiuti rinvenuti nel sito rende tutt'altro che inverosimile, quantomeno sotto il profilo indiziario, l'ipotesi che l'autocarro di [OSCURATO:PERSONA] fosse utilizzato per l'attività di raccolta e di trasporto di quei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che non sono stati fornite plausibili spiegazioni alternative da parte dell'indagato circa il motivo della presenza del mezzo proprio all'interno di quel piazzale. Orbene, la disamina del materiale investigativo compiuta dai giudici cautelari non presta il fianco alle censure difensive, formulate in termini non adeguatamente specifici e con richiami non isolati a deduzioni fattuali non ammesse in sede di legittimità, a ciò dovendosi solo aggiungere che il dato su cui si insiste nel ricorso, relativo alla presunta esiguità dei rifiuti presenti nel piazzale della ditta Delfino, si scontra con il rilievo dell'ordinanza impugnata (pag. 3) dell' "ingente quantitativo" di materiale di diversa natura, accertamento di merito questo che non appare in questa sede suscettibile di essere messo in discussione. 3. Anche rispetto al tema del periculum in mora non si ravvisano criticità, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare rimarcato, in maniera pertinente, l'esigenza di impedire la libera disponibilità del mezzo del rimorchio, perché in grado, potenzialmente, di protrarre o aggravare le conseguenze del reato o di agevolare la commissione di altri reati della stessa indole, stante peraltro lo stabile e conclamato rapporto lavorativo del ricorrente con i Delfino. 4. In definitiva, fermo restando che le obiezioni sollevate dalla difesa potranno essere eventualmente sviluppate, soprattutto a livello probatorio, nelle successive evoluzioni del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, concernendo in ogni caso le censure difensive aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Decreto Cassazione n. 11083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris