CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 47641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso il difensore ha presentato note scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2023 il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] - condannato con sentenza del Gup del tribunale alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa - avverso il provvedimento della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2. Deduce il ricorrente: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla insussistenza della gravità indiziaria e della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. Mancanza di motivazione in ordine al tempo silente in relazione alla sussistenza o all'affievolimento delle esigenze cautelari. Richiama sentenze della Corte di cassazione anche a sezioni unite per affermare che il principio di adeguatezza e proporzionalità devono assistere la misura non solo nella fase genetica ma per l'intero arco della sua vita nel processo. Ne consegue che contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata tra gli elementi dai quali risulti non sussistono esigenze cautelari si deve includere anche il cosiddetto tempo silente, cioè un notevole intervallo di tempo tra le emissione della misura e i fatti contestati, soprattutto quando manchino condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, come nel caso di specie, nel quale i fatti risalgono al febbraio 2014 e da allora l'imputato non ha subito né ha pendenti altri procedimenti penali . Sostiene che al contrario di quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, i fatti nuovi, capaci di dar senso al decorso del tempo, ai fini di una revisione del giudizio cautelare, ben possono essere rintracciati nell'ambito del complessivo comportamento tenuto dall'interessato nella condizione di restrizione 2.2. Solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli articoli 3,13 e 27 secondo comma Costituzione, dell'articolo 275 comma 3 cod. proc. pen. nella parte in cui prescrivendo che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis cod. pen. è applicata la misura cautelare della custodia in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. 3. Il ricorrente ha presentato note scritte con le quali si è confrontato con le argomentazioni del procuratore generale e ha insistito nelle doglianze avanzate con il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che non sono ammissibili le censure che investono la gravità indiziaria considerato che nei confronti del ricorrente è intervenuta sentenza di condanna di primo grado alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione, confermata in appello con la sola riduzione della pena ad anni 9 e mesi 11 e giorni 10 di reclusione. 3. Ciò premesso con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari deve evidenziarsi la presenza di due differenti interpretazioni nella giurisprudenza di legittimità sul tema dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.1. Secondo un primo orientamento, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una doppia presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa il giudice non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare l'eventuale sussistenza di segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali trova applicazione in via obbligatoria la sola misura della custodia in carcere. Secondo tale orientamento, il periodo di tempo intercorso tra i fatti commessi e l'applicazione della misura non rileva ai fini di escludere la sussistenza della presunzione, sicchè, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto per tali reati, anche successivamente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015, la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, va letta nel senso dell'obbligo di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria, individuata sostanzialmente nella dissociazione. ) 3.2. Altra interpretazione, invece, valorizzando il requisito dell'attualità, attribuisce rilievo al tempo trascorso tra i fatti di reato commessi e la verifica delle esigenze cautelari. Si afferma, pertanto, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., può essere superata in presenza di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, desunti anche dal tempo trascorso dai fatti addebitati, che porti ad escludere l'attualità del pericolo di reiterazione, pur se non si evidenzi una dissociazione espressa dal sodalizio. Al rilievo del dato temporale in sede di verifica corrisponde il relativo obbligo di motivazione puntuale del giudice della cautela. 3.3. Non è mancato chi ha affermato che, al di là dell'innegabile differenza interpretativa sul rilievo da dare al tempo che separa i fatti commessi dalla valutazione sulle esigenze cautelari, sia altrettanto indubitabile come la disposizione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vada tuttora letta in chiave di presunzione relativa di pericolosità sociale, che determina effettivamente uno sbilanciamento della "quota" di giustificazione motivazionale alla base della valutazione prognostica cautelare del giudice: a quest'ultimo sarà richiesto non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state eventualmente evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (per tale impostazione, cfr. fra le tante : N. 45657 del 2015 Rv. 265419 - 01, N. 5787 del 2016 Rv. 265986 - 01, N. 11029 del 2016 Rv. 267727 - 01, N. 48285 del 2016 Rv. 268413 - 01, N. 52303 del 2016 Rv. 268726 - 01, N. 19283 del 2017 Rv. 270062 - N. 47401 del 2017 Rv. 271855 - 01, N. 57580 del 2017 Rv. 272435 - 01, N. 35848 del 2018 Rv. 273631 - 0). In tale ottica, nel caso di imputati del reato di associazione mafiosa, un valore di per sé determinante nel senso di escludere la presunzione di pericolosità è stato riconosciuto soltanto al dato della rescissione dei legami del soggetto con il sodalizio di appartenenza; mentre il trascorrere di un rilevante lasso di tempo dal momento della commissione dei fatti è stato ritenuto un fattore non autonomo di valutazione ma da parametrare necessariamente alla gravità della condotta contestata e, qualora, come nel caso di specie, sia già intervenuto un accertamento di merito con una sentenza di condanna in primo grado, confermata in appello, da tenere in conto secondo una verifica complessiva di tale gravità, della quale costituisce specchio principale anche l'entità della sanzione inflitta. 4. Il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dei principi indicati evidenziando che non ricorrono per l'imputato quelle ragioni di esclusione della (3 ) presunzione di pericolosità che - sole - consentirebbero di ritenere inutile la cautela, nella forma della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado con sentenza in data 29/04/2019, confermata in appello con riduzione della pena a 9 anni, mesi 11 e gg 10 di recl., dato che attesta una spiccata pericolosità sociale. La contestazione del reato è stata formulata in maniera "aperta" ("con condotta allo stato perdurante") ed è stata accertata con un primo giudizio conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La collocazione della condotta associativa del ricorrente a circa un decennio prima trova, pertanto, smentita nell'accertamento di responsabilità derivante dal giudizio di primo grado, secondo la contestazione così come formulata. Nessun rilievo possono avere i dati relativi alla buona condotta carceraria perché non idonea al superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che può essere vinta solo da elementi specifici, che spetta all'interessato dedurre. Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto dell'assenza di elementi in grado di far ragionevolmente ritenere che il ricorrente abbia rescisso il legame con la compagine associativa che anzi risulta protratto nel tempo. 5. Va inoltre ricordato come, anche a seguito dell'intervento riformatore di cui alla L. n. 47/2015, a fronte della contestazione del reato di associazione mafiosa, l'art. 275 comma 3 c.p.p. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Pertanto, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza del menzionato delitto e non ci si trovi in presenza, come nel caso in esame, di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, deve trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere. 6. Riguardo alla sollevata questione di incostituzionalità dell'articolo 275 comma 3 cod.proc.pen. deve rilevarsi che la Corte costituzionale ne ha in più occasioni affermata la costituzionalità sottolineando come dall'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso che implica un'adesione ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice, deriva, nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità). (sentenze 265 del 2010 e n.191/2020; ordinanza n. 136/2017). (.4 7. Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma 1-Penna ter disp. Att. Cod. proc. pen. Roma 21/09/2023 Il Consigliere es