CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di Caltagirone n. 1601/2019 depositata il13/2/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto diesecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale è stato escluso per mancanza di prova il suocredito di € 505.399,89, in quanto fondato unicamente su fatture prive disottoscrizione e di DDT. Ha allegato l’opponente che il credito, annotatonelle proprie scritture contabili e in quelle della società fallita per il minorimporto di € 476.166,21, doveva ritenersi certo, liquido ed esigibile.Numero registro generale 5698/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 12173/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’opposizione, ritenendo chel’annotazione del credito nelle scritture contabili della società fallita noncostituisse prova del credito, attesa la terzietà del curatore rispetto allescritture contabili del debitore. Ha, poi, ritenuto inutilizzabili per tardività iDDT prodotti in corso di causa (1° ottobre 2022), in quanto prodotti dopocirca tre anni dal deposito del ricorso in opposizione, senza che la parteopponente avesse allegato circostanze tali da giustificare la tardivaproduzione.3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi; ilfallimento intimato non si è costituito nel giudizio di legittimità.4. È stata emessa in data 16 ottobre 2025 proposta di definizioneaccelerata, per la quale il ricorrente ha chiesto la decisione. Partericorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 25, 52 e 99 l.fall.,2704, 2709 e 2710 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato haescluso l’efficacia probatoria delle fatture e dell’annotamento del creditonelle scritture contabili del debitore dichiarato fallito. Deduce il ricorrenteche le fatture sono idonee a documentare il credito e che la data certa nonè mai stata in discussione, non operando l’art. 2704 cod. civ. nel caso dispecie («regime di cui all’art. 2704 cc. che, però, non ha rilevanzaargomentativa nel caso specifico») e che i DDT si sarebbero potutiesaminare in quanto prodotti in giudizio.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 25, 52 e 99 l.fall.,2704, 2709 e 2710 cod. civ. (medesimo parametro normativo delsuperiore motivo), nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenutoinutilizzabili le scritture contabili della società fallita e le fatture prodotte.n. 5698/2025 R.G.Numero registro generale 5698/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 12173/2026Data pubblicazione 01/05/20263. La proposta di definizione accelerata, oltre a evidenziare la tardivitàdella documentazione prodotta e l’inammissibilità nel giudizio di legittimitàdi questioni relative alla valutazione delle prove, ha richiamato – ai finidell’inammissibilità dei due motivi del ricorso - la consolidatagiurisprudenza di questa Corte (peraltro, menzionata anche dalricorrente):- «essendo nota l’inapplicabilità degli artt. 2709 e 2710 c.c.(ripetutamente citati in ricorso come artt. 1709 e 1710 c.cv.) - checonferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerentiall’esercizio dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti - nei confronti delcuratore del fallimento in sede di accertamento del passivo, ove egli nonagisce in via di successione in un rapporto precedentemente facente capoal fallito, bensì quale mero gestore del suo patrimonio per soddisfare gliinteressi dei creditori; né tale inopponibilità resta preclusa ove noneccepita, “trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabiled'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad unaazione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivoin sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa deicreditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito”(Cass. 27902/2020; cfr. Cass. Sez. U, 4213/2013; Cass. 14054/2015,18682/2017, 33728/2022, 25164/2024)»- «la fattura commerciale (…) si inquadra fra gli atti giuridici a contenutopartecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte difatti concernenti un rapporto già costituito, per cui, quando tale rapportosia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elementodi prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un meroindizio (Cass. 15383/2010, 15037/2015, 299/2016, 949/2024)».4. In memoria parte ricorrente insiste nelle argomentazioni sostenutenei due motivi del ricorso, con particolare riferimento all’efficacia dellescritture contabili del fallito («quando è lo stesso curatore gestore deln. 5698/2025 R.G.Numero registro generale 5698/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 12173/2026Data pubblicazione 01/05/2026patrimonio e garante della par condicio creditorum, a trovare riscontro diun debito nelle scritture del fallito, tale riscontro assume un valoreprobatorio del tutto peculiare. Non si tratta più di una mera scritturacontabile opposta da un terzo, ma di un elemento di prova che l'organodella procedura ha fatto proprio, ritenendolo attendibile»).5. Il collegio condivide la proposta di definizione, essendol’interpretazione del ricorrente in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, esaustivamente richiamata nella PDA (taleda rendere il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.),secondo cui nella procedura di verifica dei crediti e nel conseguentegiudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore del fallimento agiscein qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedonol'ammissione al passivo, sia rispetto allo stesso fallito, cosicché non puòessere considerato come gestore del patrimonio come erroneamentesostiene parte ricorrente. Per l’effetto, non è applicabile nei suoi confrontil'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scrittura contabili delle impresesoggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, invocabile solonei rapporti fra i contraenti o i loro successori, fra i quali ultimi non èannoverabile il curatore in sede di formazione dello stato passivo (Cass.,n. 5582/2005; Cass. n., 10081/2011; Cass., Sez. U., n. 4213/2013, cit.;Cass., n. 33728/2022, cit.).6. Aggiungasi, inoltre, che sono inammissibili i motivi in relazione allarilevanza delle fatture prodotte, in quanto i motivi impingono nellavalutazione delle prove operata dal giudice del merito, nonché in ordinealla questione della tardiva produzione dei DDT, non essendo statacensurata la ratio decidendi relativa all’immotivato deposito degli stessioltre i termini previsti.7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata; nulla per le spese, in assenza dicostituzione dell’intimato, né in punto condanna ex art. 96, terzo comma,n. 5698/2025 R.G.Numero registro generale 5698/2025Numero sezionale 1985/2026Numero di raccolta generale 12173/2026Data pubblicazione 01/05/2026cod. proc. civ.; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributounificato e per la condanna a termini del quarto comma del medesimoarticolo, anch’essa come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento all’importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delleAmmende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico diparte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n.228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 5698/2025 R.G.