CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09567/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];ricorrentecontroUnicredit s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 4304/2020 depositata il 14 dicembre 2020 dellaCorte di appello di Napoli.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. ─ [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA], haSez. I – RG 6223/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 6223/2021Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9567/2026Data pubblicazione 14/04/2026convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver precedentemente agitoin giudizio nei confronti della detta banca per sentire accertatal'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e l’omessa pattuizioneper iscritto degli interessi e delle spese addebitate su di un contocorrente: ha spiegato che in tale giudizio il consulente tecnico avevaaccertato un credito di esso attore per l'importo di euro 225.516,64 eche la pronuncia resa era consistita nella condanna di [OSCURATO:PERSONA] allaminor somma di euro 144.909,48 e cioè all’importo che era stato ineffetti domandato. Luserta ha quindi richiesto che la banca fossecondannata al pagamento della differenza, pari alla somma di euro80.607,16.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale ha dichiaratol’inammissibilità della domanda attrice.2. ─ In sede di gravame la Corte di appello di Napoli ha respintol’appello di Luserta, resistito dalla banca. Ha osservato, in premessa,che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto unmedesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definitocon sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa lasituazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto di dirittoincidente su di un punto decisivo comune ad entrambe le cause, ocostituente indispensabile premessa logica della statuizione contenutanella sentenza passata in giudicato, preclude il riesame del puntoaccertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbiafinalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum delprimo; ha quindi rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] avevadomandato accertarsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale,nonché l'omessa pattuizione scritta degli interessi e delle speseaddebitate sul conto e la nullità delle relative clausole convenzionali,con la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro144.909,48, «sul presupposto evidentemente che tale fosse l'interoSez. I – RG 6223/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 6223/2021Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9567/2026Data pubblicazione 14/04/2026importo dovuto e non una parte dello stesso». Ha poi evidenziato chenon era consentita la disarticolazione della tutela giurisdizionalemediante la proposizione di distinte e separate domande fondate su ununico rapporto e sulla medesima pretesa creditoria.3. — Ricorre per cassazione, con due motivi, [OSCURATO:PERSONA]; resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o delprocedimento in relazione agli artt. 190 c.p.c., 24 e 101 Cost. incombinato disposto con l’art. 151 c.p.c.. Si deduce che la Corte diappello aveva trattenuto in decisione la causa con provvedimento del10 luglio 2010; nella circostanza erano stati assegnati i termini ex art.190 c.p.c. e la Corte territoriale aveva spiegato che i terminidecorrevano dalla data dell’udienza, onde il primo di essi dovevaintendersi ridotto in misura pari al numero dei giorni necessari per lacomunicazione del provvedimento. Il ricorrente lamenta che in tal modoil detto provvedimento sarebbe stato di fatto «retrodatato» al 9 luglio2010 e che si sarebbe così posta in atto una illegittima compressionedei termini per il deposito degli scritti conclusionali.Il motivo è inammissibile.Esso è carente di specificità, in quanto non reca la trascrizione diquanto necessario per consentire al Collegio di comprendere il precisocontenuto del motivo e di apprezzarne la decisività. Si rammenta, alriguardo, la deduzione di errores in procedendo implica che la partericorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fattoprocessuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): in tal senso siimpone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parted'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e lacorretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organoSez. I – RG 6223/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 6223/2021Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9567/2026Data pubblicazione 14/04/2026giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30luglio 2024, n. 21346).Per come dedotto, il motivo appare comunque privo diconsistenza. Infatti, per il deposito delle comparse conclusionali puòessere assegnato un termine inferiore a quello di sessanta giorni,purché non inferiore a venti (art. 190, comma 2, c.p.c.): ora, non èdedotto che per effetto della riduzione del primo termine, necessitatodalla comunicazione del provvedimento di assegnazione della causa indecisione, si sia contravvenuto al limite appena indicato.2. ― Col secondo mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con l’art. 112c.p.c.. Assume il ricorrente che tra il primo giudizio (il quale avevaportato alla condanna per la somma di euro 144.909,48) e il secondonon vi sarebbe identità di causa petendi. Si rileva che oggetto dellaprima controversia era l'applicazione di clausole illegittime o nonpattuite, mentre nel secondo era stata chiesta la restituzione di sommeindebitamente trattenute da [OSCURATO:PERSONA]: in quest’ultimo procedimento sisarebbe discusso soltanto del primo accertamento giudiziale, il quale siriferiva «all'oggetto della controversia riconosciuto (o meno, ma inquesto caso riconosciuto, quindi accertato) limitatamente al petitumdella parte processuale vittoriosa».Il motivo è inammissibile.La sentenza si regge su di una doppia ratio decidendi: la primabasata sull’efficacia preclusiva del giudicato, la secondasull’improponibilità di plurime domande «fondate su un unico rapportoe sulla medesima pretesa creditoria»; a quest’ultimo riguardo, lapronuncia impugnata richiama il principio per cui non è consentito alcreditore di una determinata somma di denaro dovuta in forza di ununico rapporto obbligatorio frazionare il credito in plurime richiestegiudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo. Questaseconda ratio decidendi non è stata aggredita: ebbene, qualora laSez. I – RG 6223/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 6223/2021Numero sezionale 1272/2026Numero di raccolta generale 9567/2026Data pubblicazione 14/04/2026decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamentesufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formulispecifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppuresotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo2016, n. 4293).3. — Il ricorso è in conclusione inammissibile.4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidatiin euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 6223/2021camera di consiglio 17.3.2026 5