CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 37334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30851-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - ISTUTO I [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI; -intimati - avverso la sentenza n. 3639/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 10/05/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 10 maggio 2021, n. 3639, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello avverso la decisione del T.a.r. del Lazio del 12 giugno 2013, n. 5949, che aveva disatteso il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro il comunicato dell’[OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2012, recante l’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per la cassazione di questa sentenza è proposto ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., sulla base di un motivo, con il quale si deduce l’eccesso di potere giurisdizionale, per il contrasto con le pronunce interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché per la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 2223/96/CE sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC95), degli artt. 4-5 TFUE, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art.24 Cost. Si difende con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono difese gli altri intimati. Prima dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato la rinuncia agliatti, con accettazione di controparte. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894). Le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta