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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 1970

Cassazione n. 19843/2026

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o in Albania il 10/10/1970 avverso la sentenza del 19/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena come concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29 luglio 2024, irrevocabile il 16 ottobre 2024 oltre la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e la confisca, quale profitto del reato, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 128.220,00.

Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. citato; con il secondo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 73, comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990 rilevando l'erroneità delle valutazioni operate dal Tribunale di Milano atteso 1che non vi è prova in merito al numero di cessioni imputabili al [OSCURATO:PERSONA] e che come si ricava dalla lettura delle dichiarazioni rese dagli acquirenti il numero di cessioni imputabili è inferiore a quanto si assume.

Dal che discende che la valutazione del profitto operata dal Tribunale è errata in quanto in contrasto con le risultanze processuali e in specie dalle intercettazioni ambientali.

Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Rilevato che le censura di cui al primo motivo di tutti i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione circa il possibile inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez.

F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la confisca della somma di 128.220,00 euro che il giudice del patteggiamento, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, ha ritenuto costituire la metà del profitto ricavato, insieme al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle almeno 3.482 distinte cessioni di sostanza stupefacente contestate con profitto non inferiore a 256.440 euro.

L'argomento difensivo non è consentito in quanto versato integralmente in fatto e volto a proporre una rilettura del materiale probatorio tra cui le intercettazioni ambientali, non consentita in questa sede.

P.Q.M.

P.Q.MDEPOSfT,[OSCURATO:PERSONA] 29 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o in Albania il 10/10/1970 avverso la sentenza del 19/01/2026 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena come concordata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione a innumerevoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, anche in continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29 luglio 2024, irrevocabile il 16 ottobre 2024 oltre la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e la confisca, quale profitto del reato, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 128.220,00. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. citato; con il secondo motivo si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione quanto all'art. 73, comma 7 bis d.P.R. n. 309/1990 rilevando l'erroneità delle valutazioni operate dal Tribunale di Milano atteso 1che non vi è prova in merito al numero di cessioni imputabili al [OSCURATO:PERSONA] e che come si ricava dalla lettura delle dichiarazioni rese dagli acquirenti il numero di cessioni imputabili è inferiore a quanto si assume. Dal che discende che la valutazione del profitto operata dal Tribunale è errata in quanto in contrasto con le risultanze processuali e in specie dalle intercettazioni ambientali. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Rilevato che le censura di cui al primo motivo di tutti i ricorsi, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata motivazione circa il possibile inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 è inammissibile, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. F. , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la confisca della somma di 128.220,00 euro che il giudice del patteggiamento, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, ha ritenuto costituire la metà del profitto ricavato, insieme al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle almeno 3.482 distinte cessioni di sostanza stupefacente contestate con profitto non inferiore a 256.440 euro. L'argomento difensivo non è consentito in quanto versato integralmente in fatto e volto a proporre una rilettura del materiale probatorio tra cui le intercettazioni ambientali, non consentita in questa sede. P.Q.M. P.Q.MDEPOSfT,[OSCURATO:PERSONA] 29 2026
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