CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, inpersona del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei potericonferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ri-corso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G -pec: m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in [OSCURATO:PERSONA] (SA) alla Piazza G. Amendola 12.RicorrentecontroComune di Giarre, con sede legale in Giarre alla [OSCURATO:PERSONA] n.81, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco pro tempore, Dott.[OSCURATO:PERSONA], autorizzato a resistere in giudizio giusta deli-berazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 47 dell’8 Maggio 2025, rap-presentato e difeso, giusta procura in calce al controrcorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Giarre al Viale delleProvince n. 261 int. 29, codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72S12 H224N faxNumero registro generale 8708/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 18453/2026Data pubblicazione 08/06/2026095/968006, PEC mario.leotta @ pec.ordineavvocaticatania.it, èelettivamente domiciliato.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n° 1485 depo-sitata il 9 ottobre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 1.221.766,67) ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro13.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoNumero registro generale 8708/2025Numero sezionale 334/2026Numero di raccolta generale 18453/2026Data pubblicazione 08/06/2026previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il consigliere delegatoLuciano Varotti