CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12274/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAc A i filo avviso a e IT-;5a—dr;yr4– udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Brescia il 2 marzo 2023 ha applicato agli stessi, imputati di numerose violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi tra il 2020 ed il 2022, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. I ricorrenti si affidano ad un unico motivo con cui denunziano violazione di legge in relazione alla omissione di pronunzia liberatoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., pronunzia che si sarebbe imposta in ragione della mancanza di prove a carico degli imputati. I ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni. La descritta censura non rientra tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Del resto, nel caso di specie vi è stringato ma sufficiente richiamo alle fonti di prova raccolte. Da quanto esposto consegue che non è consentito all'imputato prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Consegue l'inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il