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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02547/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Firenze, rilevandone l'intempestiva presentazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sentenza con il quale il Tribunale di Pisa lo ha condannato per il reato di sequestro di persona.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'Ascione deducendo vizi di motivazione.

Rileva il ricorrente che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto tardiva l'istanza, in quanto egli, dopo aver proposto tempestivamente istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ex art. 175 c.p.p. poi dichiarata inammissibile, solo a seguito del deposito il 23 aprile 2021 della motivazione della sentenza n. 15498/21 delle Sezioni Unite egli ha avuto contezza della soluzione del contrasto giurisprudenziale sul mezzo esperibile per far valere la nullità assoluta conseguente all'omessa citazione dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza ed ha dunque potuto proporre istanza di rescissione coerentemente a quanto stabilito dalla citata sentenza.

Erroneamente la Corte territoriale avrebbe poi ritenuto che in realtà già alla data della pronunzia della predetta sentenza, il 26 novembre 2020, egli doveva considerarsi edotto della soluzione in quanto divulgata mediante l'informazione provvisoria, documento che in realtà si limita a riportare il quesito sulla questione controversa e a comunicare se la Corte vi abbia risposto in termini affermativi o negativi, ma non anche il principio di diritto evincibile soltanto a seguito del deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va anzitutto precisato che, come ricordato nel provvedimento impugnato, l'istante ha avuto notizia della sentenza che lo aveva condannato per il reato di sequestro di persona a seguito della notifica il 19 febbraio 2021 di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero nel quale la stessa era espressamente menzionata.

L'istanza ex art. 629-bis c.p.p. è stata invece proposta solo il 20 luglio 2021 e dunque ben oltre i trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza.

Ciò premesso alcuna rilevanza assume ai fini della determinazione del dies a quo in cui ha iniziato a decorrere il suddetto termine l'eccepito intervento di Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, posto che nell'occasione il Supremo i Collegio — peraltro confermando l'orientamento ampiamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità - era chiamato a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di far valere ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione le nullità endoprocessuali non rilevate nel processo di cognizione e sulla convertibilità dell'incidente di esecuzione in richiesta di rescissione del giudicato.

Ma come ammesso anche nel ricorso, l'Ascione non ha mai proposto un'istanza ai sensi dell'articolo da ultimo citato, bensì una richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ex art. 175 c.p.p., peraltro dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pisa.

E' dunque irrilevante stabilire in quale momento l'istante possa aver avuto conoscenza del contenuto della decisione delle Sezioni Unite, questione sulla quale la Corte territoriale si è inutilmente esercitata, tanto più che in ogni caso l'istanza è stata tardivamente proposta, posto che la motivazione della sentenza Lovric è stata depositata il 23 aprile 2021 e, dunque, anche nella errata prospettiva del ricorrente l'istanza sarebbe stata presentata oltre i trenta giorni di legge.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Firenze, rilevandone l'intempestiva presentazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla sentenza con il quale il Tribunale di Pisa lo ha condannato per il reato di sequestro di persona. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'Ascione deducendo vizi di motivazione. Rileva il ricorrente che erroneamente la Corte avrebbe ritenuto tardiva l'istanza, in quanto egli, dopo aver proposto tempestivamente istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ex art. 175 c.p.p. poi dichiarata inammissibile, solo a seguito del deposito il 23 aprile 2021 della motivazione della sentenza n. 15498/21 delle Sezioni Unite egli ha avuto contezza della soluzione del contrasto giurisprudenziale sul mezzo esperibile per far valere la nullità assoluta conseguente all'omessa citazione dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza ed ha dunque potuto proporre istanza di rescissione coerentemente a quanto stabilito dalla citata sentenza. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe poi ritenuto che in realtà già alla data della pronunzia della predetta sentenza, il 26 novembre 2020, egli doveva considerarsi edotto della soluzione in quanto divulgata mediante l'informazione provvisoria, documento che in realtà si limita a riportare il quesito sulla questione controversa e a comunicare se la Corte vi abbia risposto in termini affermativi o negativi, ma non anche il principio di diritto evincibile soltanto a seguito del deposito della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto precisato che, come ricordato nel provvedimento impugnato, l'istante ha avuto notizia della sentenza che lo aveva condannato per il reato di sequestro di persona a seguito della notifica il 19 febbraio 2021 di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero nel quale la stessa era espressamente menzionata. L'istanza ex art. 629-bis c.p.p. è stata invece proposta solo il 20 luglio 2021 e dunque ben oltre i trenta giorni dall'avvenuta conoscenza della sentenza. Ciò premesso alcuna rilevanza assume ai fini della determinazione del dies a quo in cui ha iniziato a decorrere il suddetto termine l'eccepito intervento di Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, posto che nell'occasione il Supremo i Collegio — peraltro confermando l'orientamento ampiamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità - era chiamato a dirimere un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità di far valere ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione le nullità endoprocessuali non rilevate nel processo di cognizione e sulla convertibilità dell'incidente di esecuzione in richiesta di rescissione del giudicato. Ma come ammesso anche nel ricorso, l'Ascione non ha mai proposto un'istanza ai sensi dell'articolo da ultimo citato, bensì una richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ex art. 175 c.p.p., peraltro dichiarata inammissibile dal Tribunale di Pisa. E' dunque irrilevante stabilire in quale momento l'istante possa aver avuto conoscenza del contenuto della decisione delle Sezioni Unite, questione sulla quale la Corte territoriale si è inutilmente esercitata, tanto più che in ogni caso l'istanza è stata tardivamente proposta, posto che la motivazione della sentenza Lovric è stata depositata il 23 aprile 2021 e, dunque, anche nella errata prospettiva del ricorrente l'istanza sarebbe stata presentata oltre i trenta giorni di legge. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore dell
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