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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 12054/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA-GiZtOgigSA75~,t7- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 15 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale di catania ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai; ce ru,.,944.

Massimo la pena di anni 2leed € 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla valutazione del bilanciamento tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Corte di cassazione, Sez.

V Pen.n. 19757 del 16 aprile 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di CATANIA-GiZtOgigSA75~,t7- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 15 luglio 2024 ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. il Tribunale di catania ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai; ce ru,.,944. Massimo la pena di anni 2leed € 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla valutazione del bilanciamento tra la contestata recidiva e le circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Corte di cassazione, Sez. V Pen.n. 19757 del 16 aprile 2019); che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estensor il P
Sentenza Cassazione n. 12054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris