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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06135/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza - dai ricorrenti incentrato sull'ipotizzato vizio motivazionale relativo alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., in ragione dello stato di pericolo per la vita della Romeo, che avrebbe causato agitazione nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile sia perché non consentito in questa Sede, là dove si prospetta un'alternativa, e come tale non consentita, rilettura delle emergenze probatorie, omettendo peraltro di confrontarsi criticamente con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivo di profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr., in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato la giustificazione alternativa apoditticamente prospettata dagli odierni ricorrenti, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come la loro condotta, lungi dal concretare la manifestazione di uno stato di agitazione rilevante ai fini della evocata scriminante, si è tradotta in minacce reiterate e in atti di violenza al fine di ostacolare la loro identificazione e il ristabilimento dell'ordine nel pronto soccorso da parte dei pubblici ufficiali operanti, quale atto necessario per evitare il grave pericolo incombente sia sul personale sanitario che sugli altri pazienti); rilevato che all'inammissibilità del ricorse conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile # ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'unico motivo di doglianza - dai ricorrenti incentrato sull'ipotizzato vizio motivazionale relativo alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., in ragione dello stato di pericolo per la vita della Romeo, che avrebbe causato agitazione nel coimputato [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile sia perché non consentito in questa Sede, là dove si prospetta un'alternativa, e come tale non consentita, rilettura delle emergenze probatorie, omettendo peraltro di confrontarsi criticamente con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata, sia per manifesta infondatezza, in quanto assertivamente riproduttivo di profili di censura qià adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr., in particolare, le pp. 2-3 della sentenza impugnata, ove la Corte distrettuale, richiamata la conforme decisione di primo grado e puntualmente ricostruita la dinamica della vicenda storico-fattuale oggetto del tema d'accusa, ha preso in esame e confutato la giustificazione alternativa apoditticamente prospettata dagli odierni ricorrenti, spiegando, alla luce delle ivi richiamate emergenze probatorie, come la loro condotta, lungi dal concretare la manifestazione di uno stato di agitazione rilevante ai fini della evocata scriminante, si è tradotta in minacce reiterate e in atti di violenza al fine di ostacolare la loro identificazione e il ristabilimento dell'ordine nel pronto soccorso da parte dei pubblici ufficiali operanti, quale atto necessario per evitare il grave pericolo incombente sia sul personale sanitario che sugli altri pazienti); rilevato che all'inammissibilità del ricorse conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile # ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]
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