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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00156/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 12/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20056 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20056 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R62 C361E) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D61 C349X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 7108 A033L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80L08 D086C) -ricorrente- nei confronti di MAROTTA Tommaso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28T24 E745Y) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e al- tresì rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S28 D086R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2656/2019, pubblicatain data 29 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al pignoramento dei crediti per trattamenti pensionistici vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS (Gestione INPDAP).

Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Dopo la proposizione di una prima opposizione del debitore, che non aveva dato luogo alla richiesta sospensione del pro- cesso esecutivo, il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione delle somme pignorate in favore della credi- trice procedente e dei creditori intervenuti.

Il debitore esecutato ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione.

L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Co- senza, che, a modifica del provvedimento opposto, ha dispo- sto l’assegnazione alla creditrice procedente del quinto dell’importo della pensione eccedente la misura dell’assegno socialeaumentato della metà.

Ricorre la Donadio, sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso il Marotta.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricor- so, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giu- dizio di primo e unico grado.

Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di credi- ti presso terzi, non ha infatti partecipato, nell’unico grad o di merito, il terzo pignorato (INPS – Gestione INPDAP), che non risulta del resto evocato dalla ricorrente neanche in sede di legittimità; per quello che emerge dalla sentenza impugnata, non vi hanno partecipato neanche i creditori intervenuti, ben- ché anch’essi destinatari dell’ordinanzadi assegnazione ogget- to di opposizione.

Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilat- tico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezio- ne Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizza- tiva adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ri- corsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd.

“progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, non- ché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiaren- do, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli at- ti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sor- ta.

Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del pre- cedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01 ; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 : Sez. 3 , Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) .

Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità.

È, poi, appena il caso di osservare che il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità di un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati che, per quanto emerge dalla stessa sentenza Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 impugnata, ha destinato gli importi oggetto del pignoramento, oltre che alla creditrice procedente, anche ad altri creditori in- tervenuti; si tratta, quindi, di una controversia insorta in sede distributiva, rispetto alla quale assumono la posizione di legit- timati necessari, oltre al debitore, al creditore procedente ed ai terzi pignorati, anche tutti i creditori intervenuti, in quanto tutti interessati all’esito della suddetta distribuzione ed alla sorte dei provvedimenti che la definiscono.

Ne consegue che il presente giudizio si è svolto senza la par- tecipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne de- termina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez.

U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ).

Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado.

La Corte ritiene, peraltro, opportuno precisare che (diversa- mente da quanto disposto nel provvedimento oggetto di cas- sazione), in ragione del carattere solo rescindente della sen- tenza emessa all’esito del giudizio di opposizione agli atti ese- cutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in tale sede può solo essere di- chiarata l’eventuale illegittimità dell’ordinanza di assegnazione contestata, laddove non conforme alla legge al momento della sua emissione, mentre sarà il giudice dell’esecuzione a dovere eventualmente pronunciare una nuova ordinanza di assegna- zione, spettando quindi a quest’ultimo anche valutare l’eventuale immediata applicabilità di ulteriori nuove disposi- zioni normative sopravvenute in materia.

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistra- to,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 12/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20056 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20056 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R62 C361E) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D61 C349X), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 7108 A033L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80L08 D086C) -ricorrente- nei confronti di MAROTTA Tommaso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 28T24 E745Y) avvocato costituito di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e al- tresì rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74S28 D086R) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2656/2019, pubblicatain data 29 dicembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto al pignoramento dei crediti per trattamenti pensionistici vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS (Gestione INPDAP). Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 Dopo la proposizione di una prima opposizione del debitore, che non aveva dato luogo alla richiesta sospensione del pro- cesso esecutivo, il giudice dell’esecuzione ha provveduto all’assegnazione delle somme pignorate in favore della credi- trice procedente e dei creditori intervenuti. Il debitore esecutato ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Co- senza, che, a modifica del provvedimento opposto, ha dispo- sto l’assegnazione alla creditrice procedente del quinto dell’importo della pensione eccedente la misura dell’assegno socialeaumentato della metà. Ricorre la Donadio, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso il Marotta. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricor- so, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giu- dizio di primo e unico grado. Al presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposi- zione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., proposta nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di credi- ti presso terzi, non ha infatti partecipato, nell’unico grad o di merito, il terzo pignorato (INPS – Gestione INPDAP), che non risulta del resto evocato dalla ricorrente neanche in sede di legittimità; per quello che emerge dalla sentenza impugnata, non vi hanno partecipato neanche i creditori intervenuti, ben- ché anch’essi destinatari dell’ordinanzadi assegnazione ogget- to di opposizione. Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 Questa Corte, di recente, ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilat- tico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezio- ne Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizza- tiva adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ri- corsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, non- ché Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» , superando ogni precedente incertezza in proposito e chiaren- do, anzi, espressamente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli at- ti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sor- ta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del pre- cedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risultano conformi, tra gli altri, Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 26114 del 27/09/2021 e Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021, Rv. 663189 – 01 ; nonché, anche con riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 : Sez. 3 , Ordinanza n. 16236del 19/05/2022, Rv. 665106 - 01 ) . Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. È, poi, appena il caso di osservare che il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità di un’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati che, per quanto emerge dalla stessa sentenza Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 impugnata, ha destinato gli importi oggetto del pignoramento, oltre che alla creditrice procedente, anche ad altri creditori in- tervenuti; si tratta, quindi, di una controversia insorta in sede distributiva, rispetto alla quale assumono la posizione di legit- timati necessari, oltre al debitore, al creditore procedente ed ai terzi pignorati, anche tutti i creditori intervenuti, in quanto tutti interessati all’esito della suddetta distribuzione ed alla sorte dei provvedimenti che la definiscono. Ne consegue che il presente giudizio si è svolto senza la par- tecipazione di tutti ilegittimati passiv i necessari, il che ne de- termina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018 , Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del30/01/2003, Rv. 560455 - 01 ). Ric. n. 20056/2020 –Sez. 3 – A d. 14 dicembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo e unico grado. La Corte ritiene, peraltro, opportuno precisare che (diversa- mente da quanto disposto nel provvedimento oggetto di cas- sazione), in ragione del carattere solo rescindente della sen- tenza emessa all’esito del giudizio di opposizione agli atti ese- cutivi di cui all’art. 617 c.p.c., in tale sede può solo essere di- chiarata l’eventuale illegittimità dell’ordinanza di assegnazione contestata, laddove non conforme alla legge al momento della sua emissione, mentre sarà il giudice dell’esecuzione a dovere eventualmente pronunciare una nuova ordinanza di assegna- zione, spettando quindi a quest’ultimo anche valutare l’eventuale immediata applicabilità di ulteriori nuove disposi- zioni normative sopravvenute in materia. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magi- strato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata, con rinvio al Tribunale di Cosenza, quale giudice di primo e unico grado, in persona di diverso magistra- to,ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c
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