CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 16398/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9676-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in FOGGIA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 13/B; - intimata - avverso la sentenza n. 2418/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] A.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S., addizionale regionale e comunale, I.R.A.P. ed I.V.A., a seguito di accertamento fondato sugli studi di settore, per l'anno di imposta 2004; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Foggia che, con sentenza n. 1737/2014, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2418/2019, depositata il 4.9.2019 rigettò il gravame, ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - l'Ufficio inottemperante all'onere della prova su di sé gravante rispetto alla sussistenza di elementi idonei a corroborare l'applicazione, nei confronti della società contribuente degli studi di settore, per risultare i profili della "antieconomicità della gestione dell'attività imprenditoriale [e la] incongruenza tra i? reddito dichiarato ed il numero di dipendenti assunti... opinabili e privi di pregio" (cfr. sentenza impugnata, p. 2, prime cinque righe); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] A.R.L.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della Ric. 2020 n. 9676 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- lÀ violazione e falsa applicazione dell'art 39, comma 1, lett d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 62 -bis e 62 -sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv. con modif. dalla I. 427 del 1993, nonché dell'art 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto, in presenza di un accertamento basato sugli studi di settore e sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore stessi, non adeguatamente assolto dall'Ufficio l'onere probatorio a suo carico; che il motivo è manifestamente fondato. che l'accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui all'art. 63 -sexies del d.l. n. 331 del 1993 ed all'art. 10 della I. n. 146 del 1998, art. 10, che riconosce all'[OSCURATO:PERSONA] il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato, tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell'attività svolta; che, in proposito, sono consolidati i principi per cui: a) in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l'onere di allegare, ed anche di provare - ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto - la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull'ente impositore quello di dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.12.2021, n. 40936, Rv. 663525-01); b) una volta contestata dall'erario - come avvenuto nella specie - Ric. 2020 n. 9676 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- 4e_ l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass., Sez. 5, 22.7.2021, n. 21128, Rv. 661938-01); che nella specie, è pacifico che l'avviso di accertamento si fonda anche sulla antieconomicità della gestione aziendale, costituente elemento presuntivo, semplice ma grave, che sposta sul contribuente l'onere di fornire adeguate giustificazioni di tale anomalia gestionale: sicché, in ultima analisi e alla luce di quanto chiarito supra, grava sul contribuente dimostrare la correttezza del dichiarato fiscale; che avendo la C.T.R. disatteso tali principi, non può che conseguirne l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della impugnata decisione e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale, attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto cassa l'impugnata decisione e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il esidente,,, cio Luciti o DEP C2ATATO [OSCURATO:PERSONA]