CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f , v FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.11.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 bis, co. 2, in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al reo, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in