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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14242/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Un [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la conferma della sentenza con tutte le conseguenze di legge e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 1/10/2020 della Corte di appello di Caltanissetta che ha riformato la sentenza in data 20/06/2019 del Tribunale di Enna, annullando la sentenza di primo grado in relazione al fatto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità in relazione al fatto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e riducendo la pena inflittale per il residuo reato di truffa contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Deduce: 1 A.,

1.1. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 640, cod.pen., 546 lett.

E) e 530 comma 1, c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione".

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato la responsabilità per la truffa in danno di Spinello con motivazione apodittica e perciò mancante, non avendo dato risposta ai motivi di gravame, con particolare riguardo alla denunciata inattendibilità della persona offesa.

1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 640, c.p., 546 lett.

E) e 530 comma I o in subordine ex art. 530 comma II c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione".

Con il secondo motivo la difesa sostiene che non è stata raggiunta la prova che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] configuri la truffa contestata.

A sostegno dell'assunto viene ripercorso e illustrato quanto posto a fondamento della condanna al fine di evidenziare l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la configurazione della truffa, anche per l'inidoneità delle risultanze probatorie.

1.3. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis, cod.pen. e 530 comma I c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e insufficienza e contraddittorietà della motivazione".

Con il terzo motivo la difesa sostiene che sono rintracciabili nella vicenda tutti i requisiti richiesti per la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. che, invece, è stata negata dalla Corte di appello con motivazione manifestamente illogica.

1.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis, 62 comma 4 (n. 4.

N.d.e.) e 133, cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione".

In questo caso si sostiene che la Corte dì appello ha negato le circostanze attenuanti generiche senza considerare gli elementi in tal senso favorevoli alla ricorrente, quali l'età e lo stato di incensuratezza, l'occasionalità della condotta, la particolare tenuità del danno, integralmente risarcito alla persona offesa.

Si aggiunge che la sentenza è altresì erronea con riguardo all'art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, diffusamente esposta nel ricorso, dovendosi rilevare come la Corte di appello -con motivazione adeguata- abbia dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quindi alla ricostruzione dei fatti; alla possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen.; alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen.

Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione.

1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente.

Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3. Ulteriore ragione di aspecificità si rinviene con riguardo a tutti i motivi, nei quali vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata).

1.4. Un'altra ragione di inammissibilità accomuna tutti i motivi, che si risolvono in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.\,.

Deve, dunque, ribadirsi che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 26/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Un [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la conferma della sentenza con tutte le conseguenze di legge e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui chiede la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 1/10/2020 della Corte di appello di Caltanissetta che ha riformato la sentenza in data 20/06/2019 del Tribunale di Enna, annullando la sentenza di primo grado in relazione al fatto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità in relazione al fatto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA] e riducendo la pena inflittale per il residuo reato di truffa contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce: 1 A., 1.1. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 640, cod.pen., 546 lett. E) e 530 comma 1, c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione". Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Corte di appello ha confermato la responsabilità per la truffa in danno di Spinello con motivazione apodittica e perciò mancante, non avendo dato risposta ai motivi di gravame, con particolare riguardo alla denunciata inattendibilità della persona offesa. 1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E) c.p.p., in relazione all'art. 640, c.p., 546 lett. E) e 530 comma I o in subordine ex art. 530 comma II c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione". Con il secondo motivo la difesa sostiene che non è stata raggiunta la prova che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] configuri la truffa contestata. A sostegno dell'assunto viene ripercorso e illustrato quanto posto a fondamento della condanna al fine di evidenziare l'assenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per la configurazione della truffa, anche per l'inidoneità delle risultanze probatorie. 1.3. "Violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 131-bis, cod.pen. e 530 comma I c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e insufficienza e contraddittorietà della motivazione". Con il terzo motivo la difesa sostiene che sono rintracciabili nella vicenda tutti i requisiti richiesti per la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen. che, invece, è stata negata dalla Corte di appello con motivazione manifestamente illogica. 1.4. "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis, 62 comma 4 (n. 4. N.d.e.) e 133, cod.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione". In questo caso si sostiene che la Corte dì appello ha negato le circostanze attenuanti generiche senza considerare gli elementi in tal senso favorevoli alla ricorrente, quali l'età e lo stato di incensuratezza, l'occasionalità della condotta, la particolare tenuità del danno, integralmente risarcito alla persona offesa. Si aggiunge che la sentenza è altresì erronea con riguardo all'art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 1.1. La prima ragione di inammissibilità va rinvenuta nella manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione, diffusamente esposta nel ricorso, dovendosi rilevare come la Corte di appello -con motivazione adeguata- abbia dato puntuale risposta a tutti gli argomenti esposti con l'atto di appello, con particolare riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e quindi alla ricostruzione dei fatti; alla possibilità di riconoscere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod.pen.; alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. Da tutto ciò la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione. 1.2. I precedenti rilievi conducono all'ulteriore ragione di inammissibilità, da individuarsi nell'aspecificità del ricorso con il quale vengono reiterate le medesime argomentazioni di merito puntualmente disattese dalla Corte di appello con motivazione sostanzialmente elusa dal ricorrente. Proprio a tale ultimo proposito va rimarcato come la mancanza di specificità del motivo debba essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. Ulteriore ragione di aspecificità si rinviene con riguardo a tutti i motivi, nei quali vengono congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 1.4. Un'altra ragione di inammissibilità accomuna tutti i motivi, che si risolvono in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.\,. Deve, dunque, ribadirsi che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma dì euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 26/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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