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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18572/2026

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I ESTERI E DELLA COOPERAZIONE1437 INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 385/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 1521/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma,in accoglimento del gravame proposto dal Ministero degli Affariesteri e della Cooperazione Internazionale avverso sentenza delTribunale di Roma del 8/4/2021, rigettava le domande proposte daMonica Zecca, funzionaria, che, in qualità di addetta alla promozioneculturale, nominata reggente ad interim dell’[OSCURATO:PERSONA] diCultura di Salonicco, e poi di Atene, rivestita la prima posizione dal2/9/2013 al 30/9/2014, e la seconda dal 1/10/2014 al 30/9/2018,aveva rivendicato, con esito vittorioso in primo grado, l’ indennità diservizio estero e l’ indennità di sistemazione spettanti al direttoredell’Istituto.2.

A fondamento dell’impugnazione, il Ministero aveva assunto cheil Tribunale di Roma aveva errato nel ritenere che il posto assegnatoalla ricorrente fosse un posto dirigenziale di direttore di I.I.C.,distinto da quello di funzionario della promozione culturale, piuttostoche un posto-funzione rientrante nell’Area professionale diappartenenza della lavoratrice, regolato dall’art.14, comma 4, dellalegge n.401/90, che consentiva di attribuire al funzionario reggenzead interim per la copertura di posti in organico vacanti sulla basedella qualifica di inquadramento.3.

La funzionaria aveva contestato trattarsi di valido incarico direggenza ad interim, non avendo il Ministero mai diramatol’interpello per la copertura del posto.4.

La Corte territoriale accoglieva il gravame perché (in sintesi):l’indennità di servizio all’estero (ISE) di cui all’art. 171 del DPR n.18/67 non aveva natura retributiva, ma di rimborso spese, eraomnicomprensiva e transitoria; Cass. n. 6039/2018 aveva stabilitoche in caso di accertato esercizio di mansioni superiori da parte didipendenti del MAECI all’estero, l’ISE, in considerazione della suanatura retributiva, poteva essere riconosciuta solo a seguitoNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026dell’allegazione e prova della sussistenza in concreto –N ucmoenro drii rgacucoaltra dgeon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026alla sede ed al posto-funzione che vengono specificamente inconsiderazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell’art.171, tenendo conto del fatto che tale indennità è costituita da uncompenso di base, e da una parte variabile più cospicua,determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diversesedi.La Corte territoriale mutuava quindi da Cass. n. 36358/2021 lanecessità di «Valutare se, dal punto di vista qualitativo, quantitativoe temporale il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito inuna prestazione radicalmente diversa è destinata, in assenza diregolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a farprevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche aisensi e per gli effetti dell’articolo 2126 c.c., l’attività in concretosvolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previste maggiorierogazioni retributive».Osservava quindi che il contratto integrativo MAECI del 2 novembre2010 prevedeva che il funzionario dell’area della promozioneculturale terza, inquadrabile nelle fasce retributive da F1 a F3, «Puòoperare presso un IIC... nei seguenti ambiti di attività: promozioneeventi e manifestazioni culturali, organizzazione e coordinamento dicorsi di lingua italiana, rapporti con istituzioni, enti e personalità delmondo culturale e linguistico del paese ospitante; rapporti con lacollettività italiana, attività di bilancio»; nonché che «Ai sensi diquanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990 numero 401, aifunzionari dell’area... potrà essere conferito l’incarico di Direttore diIstituto di Cultura all’estero».Rilevava quindi che dalle disposizioni in questione risultava che iprofili di Funzionario e Direttore, pur rientrando nella medesimaArea, presentavano caratteristiche diverse.Osservava ancora che la possibilità di attribuire a funzionarimansioni di direttore era vincolata alle condizioni previste dai commi4 e 5 dell’art. 14 della legge n.401/90, c.s. dall’art. 7 della leggeNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026n.147/2000, che prevedeva che «In caso di temporanNeuame rao sdis reacncozlta g eon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026impedimento, il direttore dell’Istituto designa l’addetto cui affidarela reggenza.

In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione didirettore, il conferimento della reggenza compete alla Direzionegenerale.

Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizionidell’ art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n.18, come sostituito dall’art. 15 del decreto legislativo 27febbraio 1998, n.62, recante disciplina del trattamento economicoper i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizioall’estero».Nel caso in esame, era incontroverso che la ricorrente, rispondendoad un interpello per meri addetti, aveva svolto funzioni di direttoredi IIC per un anno a Salonicco, ed altri quattro successivi ad Atene,senza che alcun posto da Direttore fosse stato pubblicato.

Dovevaquindi trovare applicazione l’insegnamento consolidato di questaCorte secondo il quale le disposizioni che consentono la reggenza delpubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolaredevono essere interpretate nel rispetto del cacone di ragionevolezzadi cui all’art. 3 della Costituzione e dei princìpi generali di tutela dellavoro, posto che l’ipotesi della reggenza costituisce unaspecificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente oimpedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, conla conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che siproducano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori,solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura delposto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per talecopertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficioconcreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente dirittodel lavoratore a percepire le differenze retributive tra il trattamentoeconomico percepito e quello proprio delle superiori mansioni.Giudicava tuttavia nella specie inapplicabile il quarto comma dell’art.52 del d.lgs.165/2001, in ragione del fatto che la mansione rientravanell’area professionale di formale inquadramento.Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Non di meno, esclusa la inquadrabilità della fattispNeumceiero die rancctorlota geinl erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026perimetro di un valido incarico di reggenza, stante l’assenza dellecondizioni di temporaneità e straordinarietà, affermava la necessitàdi acclarare se allo scopo di compensare lo svolgimento dellemansioni superiori fosse sufficiente l’avvenuta applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 185 del DPR n. 18/67, prevedente che«Al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alle proprie indennità diservizio, i tre quarti dell’indennità di servizio spettante al titolaredell’ufficio» con la precisazione che «In nessun caso l’indennità diservizio all’estero del reggente può superare i quattro quintidell’indennità di servizio all’estero prevista per il posto assunto inreggenza»; potendo trovare applicazione tale regime «Soloallorquando sia stato aperto un procedimento di apertura del postovacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per talecopertura».Nella specie la questione controversa atteneva alla legittimità,negata dal primo giudice, del mancato riconoscimento dell’ISE edella indennità di sistemazione.Riguardo al primo emolumento, richiamava Cass. nn. 12344/2016 e17299/2016 a fondamento dell’affermazione che esso spettavaall’addetto impiegato nella reggenza della direzione di IIC anche sein via di mero fatto; che dal 10/6/2000 veniva al riguardo in rilievol’art. 185, comma 4 del DPR n. 18/67, come sostituito dall’art. 15del d.lgs. n. 62/98, disposizione originariamente dettata per lareggenza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,ma estesa agli IIC dalla legge n.127/2000 nel sostituire l’art.14,co.4, della legge n.401/90; che essa dunque spettava nella misuradei tre quinti di quella competente al titolare in aggiunta alla propria,col limite massimo dei quattro quinti della prima; che il superamentodi detta soglia era fatto impeditivo della cui allegazione e prova eraonerato il Ministero debitore.Nella specie, «A fronte delle specifiche contestazioni del ministeroappellante, la parte si è limitata ad osservare di aver dirittoNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026all’indennità in questione senza svolgere alcunaN umeirpo odit reacscoi lta gdeni erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026quantificazione anche rispetto alle ulteriori indennità percepite puntosi deve pertanto rilevare che proprio in applicazione del valore sogliaanzidetto... costituisce questione rilevabile d’ufficio ma non consentein difetto di allegazione la determinazione del trattamento direggenza dovuto, se dovuto, atteso che doveva farsi riferimento aparte dell’indennità di servizio all’estero spettante al titolare, nondedotta, e non anche all’indennità di servizio all’estero nella misuraprevista per il direttore titolare, quest’ultima rivendicata nel ricorsodi primo grado.

Analoghe considerazioni vanno svolte rispettoall’indennità di prima sistemazione, fondata sui medesimipresupposti giuridici dell’ISE».5.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a cinque motivi.6.

Resiste con controricorso il MAECI.7.

Le parti hanno presentato memoria.8.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e185 del DPR n.18/67.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto lamancanza dei requisiti di una valida reggenza, abbia ritenutoapplicabile alla fattispecie la disciplina posta dall’art. 185, comma 4cit., che disciplinava le reggenze validamente conferiteremunerandole con un trattamento di reggenza da lei nemmenorivendicato, peraltro dopo aver richiamato la giurisprudenza diquesta Corte in tema di reggenze non aventi carattere straordinarioe temporaneo, alla luce della quale ad essa spettava l’interotrattamento accessorio del titolare.Il riferimento operato a Cass. nn. 12344/2016 e 17299/2016 nonera pertinente, trattandosi in quei casi di reggenze svoltesi a cavallodell’entrata in vigore della legge n.127/2000, la cui validità non eraNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026in contestazione (al di là della mancata forNmumaeroli zdiz racczoilota ngen erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’incarico), ponendosi solo la questione della misura dell’indennitàdi reggenza dovuta a partire dal 10/6/2000.Né fondava legittimamente l’assunto la circostanza che l’incarico didirettore afferisse nella specie alla stessa Area di inquadramento, equindi non si trattasse di mansioni superiori “in senso stretto”(sicchè l’incarico non incideva sul cd.

“trattamento metropolitano”),posto che dall’inapplicabilità dell’art. 52 del TUPI discendeval’applicabilità dell’art. 171 del DPR n.18/67.2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.36 della Costituzione, dell’art. 2126 c.c., e dell’art. 52 del d.lgs.n.165/2001 in relazione all’art. 171 del DPR n. 18/67.In buona sostanza, si afferma che, sulla base dei fatti accertati, l’ISEspettante al direttore avrebbe dovuto essere riconosciutaintegralmente, a ciò non ostando, tra l’altro, la sua natura nonretributiva, essendone comunque doverosa la considerazione ai finidell’adeguatezza del trattamento economico.3.

I motivi, suscettibili di valutazione unitaria perché connessi,sono infondati.4.

Si deve dare atto che la sentenza impugnata non segue unalogica motivazionale chiara e lineare, posto che: dapprima, richiamail fatto che secondo il contratto integrativo MAECI del 2/11/2010, alfunzionario dell’Area della [OSCURATO:PERSONA] poteva essereconferito l’incarico di Direttore di Istituto di Cultura all’Estero, e chei due profili, pur distinti, erano inquadrati nella stessa Area; quindi,riporta il testo dei commi 4 e 5 della legge n.401/90, come sostituitidall’art. 7 della legge n. 147/2000, che prevedevano che «In casodi temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istitutodesigna l'addetto cui affidare la reggenza.

In caso di vacanza deltitolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento dellareggenza compete alla Direzione generale.

Per il trattamento direggenza si applicano le disposizioni dell’art. 185 del decreto delNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, coNmumeer os doi rsactciotlutai gteon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026dall’art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62, recantedisciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubblicheamministrazioni in servizio all'estero»; quindi, dopo aver appuratoche la ricorrente aveva prestato reggenza per ben cinque anni circasu posti vacanti per i quali non era mai stata attivata la proceduraper la copertura del posto, richiama la giurisprudenza di questaCorte in tema di limiti di compatibilità con i limiti della tutelaretributiva per lo svolgimento di mansioni superiori di cui all’art. 52del d.lgs. n.165/2001 di regole contrattuali che consentanol’adibizione di non dirigenti a funzioni di reggenza di ufficidirigenziali; quindi afferma la non applicabilità nella speciedell’art.52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, perché si trattava dimansioni della stessa area; quindi, pare escludere, alla luce deiprincìpi sopra richiamati che «la fattispecie in esame sia inquadrabileentro il perimetro di un valido incarico di reggenza, in difetto dellepredette condizioni di temporaneità e straordinarietà», per trarne lanecessità di acclarare se in tale caso era sufficiente a compensare losvolgimento di “mansioni superiori” il trattamento di cui all’art. 185del DPR n. 18/1967; quindi conclude in senso affermativo, sulla basedel richiamo a precedenti di questa Corte (Cass. nn. 12344/2016,17299/2016) nei quali non era in discussione la “regolarità” dellareggenza.5.

Tuttavia, la decisione è corretta.6.

I princìpi più volte enunciati da questa Corte in tema direggenza riguardano casi di adibizione a personale non dirigenzialealla reggenza di uffici dirigenziali, e quindi di adibizione a mansionisuperiori secondo l’art. 52 del d.lgs. n.165/2001.

Una mansione puòessere ritenuta superiore rispetto alla area o qualifica diappartenenza se sia considerata tale dalla contrattazione collettiva(Cass. n. 29624/2019), e tale condizione qui incontestatamente nonricorre, perché secondo la contrattazione l’addetto ed il direttoredegli [OSCURATO:PERSONA] di Cultura appartenevano alla stessa areaNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026funzionale, ed il primo poteva come tale essere incNaumreicroa dti orac cdoltea lglean erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026seconda funzione.7.

Ne consegue che l’art. 185 del DPR n. 18/1967 come sostituitodall’art. 15 del d.lgs n. 62/1998, nel prevedere che «In caso ditemporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designal'addetto cui affidare la reggenza.

In caso di vacanza del titolare sulposto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza competealla Direzione generale.

Per il trattamento di reggenza si applicanole disposizioni dell' articolo 185 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’art. 15 deldecreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62, recante disciplina deltrattamento economico per i dipendenti delle pubblicheamministrazioni in servizio all'estero», per poi stabilire che «innessun caso l’indennità di servizio all’estero del reggente puòsuperare i quattro quinti dell’indennità di servizio all’estero previstaper il posto assunto in reggenza...» deve trovare applicazione aprescindere.Va d’altronde rilevato che, una volta escluso si tratti di adibizione amansione superiore, e quindi di caso al quale sia applicabile l’art. 52del d.lgs. n.165/2001, viene meno anche la base giuridica delcondizionamento della durata della reggenza ai tempi richiesti per lacopertura del posto vacante; tempi non previsti dall’art. 185 del DPRn. 18/1967 nel prevedere il trattamento del reggente.8.

Né la – peraltro modesta – disparità di trattamento rispetto altrattamento spettante al direttore titolare secondo l’art. 171 del DPRn. 18/1967 può ritenersi ingiustificata secondo l’art. 36 dellaCostituzione, in mera ragione della mancanza del requisito ditemporaneità, posto che, come già giudicato da questa Corte per ilcaso, sotto certi versi analogo, della sostituzione del dirigentemedico del SSN il cui posto sia rimasto vacante oltre i termini previstidal CCNL per l’espletamento della procedura del posto, nei casi incui non trovi applicazione l’art. 52 del d.lgs. n.165/2001, il rispettodi Cost.36 può essere soddisfatto dalla previsione di una indennitàNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026adeguatamente remunerativa (Cass. nn. 16299/2015, N2um1e5ro6 d5i r/ac2co0lt1a g8e,n erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/20262875/2024).

Questa Corte ha peraltro costantemente affermato chel'applicazione dell'art. 36 Cost. non deve necessariamente tradursiin un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente deltrattamento economico esattamente corrispondente alle mansionisuperiori ben potendo risultare diversamente osservato il precettocostituzionale anche mediante la corresponsione di un compensoaggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza" (Cass SU n.25837/2007; Cass. nn. 15476/2021, 16941/2025).9.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 113 e 132 c.p.c..In buona sostanza, si lamenta che alla luce della ratio decidendi delladecisione impugnata, risultino incomprensibili i riferimenti operati aCass. n. 6039/2018.10.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.171 del DPR n.18/67, 36 della Costituzione, 2126 c.c., 2697 c.c..Per l’ipotesi in cui la Corte territoriale, richiamando Cass. n.6039/2018, avesse inteso negare i diritti rivendicati in ragione dellamancata allegazione e prova della “parte variabile” dell’ISE, sideduce la non pertinenza dell’arresto, perché legato all’ipotesi dellarivendicazione di mansioni superiori “in senso stretto”, ed inerenteall’onere probatorio dello svolgimento di dette mansioni in misuraprevalente.In ogni caso, segnalato il carattere isolato dell’arresto, se ne sollecitala rivisitazione, perché non terrebbe conto del fatto che sia la partefissa che quella variabile dell’indennità sono identificaterispettivamente da tabella allegata al DPR n.18 e da decretiministeriali in rapporto a ciascun posto-funzione ed a ciascuna sede.11.

I due motivi in questione, suscettibili di valutazione unitariaper connessione, sono inammissibili per più ragioni.Numero registro generale 17390/202412.

La prima è che se, come assume seppure in ipotesi iNlu mterroz soez ionale 1437/2026Numero di raccolta generale 18572/2026motivo, il richiamo operato dalla Corte territoriale a Cass. n.Data pubblicazione 08/06/20266039/2018 non attiene alla ratio decidendi della decisioneimpugnata, l’inammissibilità del motivo ne discendeautomaticamente, senza che per questo, stante la chiaraintelligibilità del fondamento della decisione nell’applicabilità dell’art.185 del DPR n. 18/1967, e nella non applicabilità degli artt. 52 deld.lgs. n. 165/2001 e 171 del DPR n. 18/1967, ne risulti in alcunmodo compromessa.La seconda è che, una volta rigettati i motivi di ricorso volti acensurare la certa ratio decidendi della decisione impugnata, poichèquesta è di per sé autonoma e sufficiente a reggere la decisione, loscrutinio della validità della ratio ulteriore risulta impedito dallamancanza di interesse, risultando assorbito.La terza è che dal puro e semplice richiamo al fatto che nel sopracitato arresto si sia affermato che «In caso di accertato esercizio dimansioni superiori da parte dei dipendenti del Ministero degli affariesteri nello svolgimento di servizi effettuati all'estero l'indennità diservizio estero di cui all'art. 171 del DPR n. 18 del 1967, inconsiderazione della sua natura retributiva, può essereeventualmente corrisposta all'interessato, con riferimento al postocorrispondente alle mansioni di fatto esercitate, ma solo previaallegazione prova da parte del dipendente della sussistenza inconcreto- con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengonospecificamente in considerazione- delle situazioni indicate dai commi3 5 dell'art 171 cit., tenendo conto che tale indennità, ai sensi dellostesso art. 171, è costituita da un compenso di base (...) e da unaparte variabile più cospicua, determinata in ragione dellecaratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti funzioneoccupati» - affermazione alla quale non segue, nella motivazionedella sentenza, alcun argomento o affermazione di fatto o di dirittoriferita alla fattispecie concreta esaminata - non è possibile derivareche la domanda della ricorrente sia stata respinta (anche) per ragioniNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Data pubblicazione 08/06/2026elementi che, secondo l’art. 171 del DPR n. 18/1962, compongonol’indennità di servizio; e tantomeno in base all’assunto che tali oneriabbiano ad oggetto, secondo l’arresto (e la sentenza impugnata),dati o fatti diversi da quelli (sede e posto-funzione) necessari adidentificare i valori tabellari applicabili.13.

Il quinto motivo denuncia infine, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c..Si lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata avente adoggetto il risarcimento del danno da perdita di chance professionale,avanzata dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo di primo gradosulla base dell’assunto di aver, già da prima dei fatti oggetto dicausa, maturato l’esperienza novennale richiesta dal contrattointegrativo del 2010 per ricoprire la funzione di direttore, e divantare elevata probabilità di conseguire l’investitura, se i postivacanti fossero stati pubblicati, invece di ricorrere irregolarmente aduna reggenza irregolare multiannuale; domanda rimasta assorbitain primo grado in ragione dell’accoglimento della domandaprincipale; e peraltro riproposta nella memoria di costituzione inappello.14.

Il motivo va disatteso perché, alla stregua delle ragioni per le qualiquesta Corte ha respinto i primi due motivi del ricorso, l’illecitoipotizzato posto a base della domanda subordinata risultainesistente.15.

In conclusione, il ricorso va respinto.16.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2N0um0e2ro ,d i draàcc oaltat gteon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I ESTERI E DELLA COOPERAZIONE1437 INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 385/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 30/01/2024 R.G.N. 1521/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero di raccolta generale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma,in accoglimento del gravame proposto dal Ministero degli Affariesteri e della Cooperazione Internazionale avverso sentenza delTribunale di Roma del 8/4/2021, rigettava le domande proposte daMonica Zecca, funzionaria, che, in qualità di addetta alla promozioneculturale, nominata reggente ad interim dell’[OSCURATO:PERSONA] diCultura di Salonicco, e poi di Atene, rivestita la prima posizione dal2/9/2013 al 30/9/2014, e la seconda dal 1/10/2014 al 30/9/2018,aveva rivendicato, con esito vittorioso in primo grado, l’ indennità diservizio estero e l’ indennità di sistemazione spettanti al direttoredell’Istituto.2. A fondamento dell’impugnazione, il Ministero aveva assunto cheil Tribunale di Roma aveva errato nel ritenere che il posto assegnatoalla ricorrente fosse un posto dirigenziale di direttore di I.I.C.,distinto da quello di funzionario della promozione culturale, piuttostoche un posto-funzione rientrante nell’Area professionale diappartenenza della lavoratrice, regolato dall’art.14, comma 4, dellalegge n.401/90, che consentiva di attribuire al funzionario reggenzead interim per la copertura di posti in organico vacanti sulla basedella qualifica di inquadramento.3. La funzionaria aveva contestato trattarsi di valido incarico direggenza ad interim, non avendo il Ministero mai diramatol’interpello per la copertura del posto.4. La Corte territoriale accoglieva il gravame perché (in sintesi):l’indennità di servizio all’estero (ISE) di cui all’art. 171 del DPR n.18/67 non aveva natura retributiva, ma di rimborso spese, eraomnicomprensiva e transitoria; Cass. n. 6039/2018 aveva stabilitoche in caso di accertato esercizio di mansioni superiori da parte didipendenti del MAECI all’estero, l’ISE, in considerazione della suanatura retributiva, poteva essere riconosciuta solo a seguitoNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026dell’allegazione e prova della sussistenza in concreto –N ucmoenro drii rgacucoaltra dgeon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026alla sede ed al posto-funzione che vengono specificamente inconsiderazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell’art.171, tenendo conto del fatto che tale indennità è costituita da uncompenso di base, e da una parte variabile più cospicua,determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diversesedi.La Corte territoriale mutuava quindi da Cass. n. 36358/2021 lanecessità di «Valutare se, dal punto di vista qualitativo, quantitativoe temporale il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito inuna prestazione radicalmente diversa è destinata, in assenza diregolare formalizzazione nei termini di un nuovo accordo, a farprevalere, rispetto alla regola della onnicomprensività, anche aisensi e per gli effetti dell’articolo 2126 c.c., l’attività in concretosvolta, ove rispetto a questa siano in ipotesi previste maggiorierogazioni retributive».Osservava quindi che il contratto integrativo MAECI del 2 novembre2010 prevedeva che il funzionario dell’area della promozioneculturale terza, inquadrabile nelle fasce retributive da F1 a F3, «Puòoperare presso un IIC... nei seguenti ambiti di attività: promozioneeventi e manifestazioni culturali, organizzazione e coordinamento dicorsi di lingua italiana, rapporti con istituzioni, enti e personalità delmondo culturale e linguistico del paese ospitante; rapporti con lacollettività italiana, attività di bilancio»; nonché che «Ai sensi diquanto disposto dalla legge 22 dicembre 1990 numero 401, aifunzionari dell’area... potrà essere conferito l’incarico di Direttore diIstituto di Cultura all’estero».Rilevava quindi che dalle disposizioni in questione risultava che iprofili di Funzionario e Direttore, pur rientrando nella medesimaArea, presentavano caratteristiche diverse.Osservava ancora che la possibilità di attribuire a funzionarimansioni di direttore era vincolata alle condizioni previste dai commi4 e 5 dell’art. 14 della legge n.401/90, c.s. dall’art. 7 della leggeNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026n.147/2000, che prevedeva che «In caso di temporanNeuame rao sdis reacncozlta g eon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026impedimento, il direttore dell’Istituto designa l’addetto cui affidarela reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione didirettore, il conferimento della reggenza compete alla Direzionegenerale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizionidell’ art. 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n.18, come sostituito dall’art. 15 del decreto legislativo 27febbraio 1998, n.62, recante disciplina del trattamento economicoper i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizioall’estero».Nel caso in esame, era incontroverso che la ricorrente, rispondendoad un interpello per meri addetti, aveva svolto funzioni di direttoredi IIC per un anno a Salonicco, ed altri quattro successivi ad Atene,senza che alcun posto da Direttore fosse stato pubblicato. Dovevaquindi trovare applicazione l’insegnamento consolidato di questaCorte secondo il quale le disposizioni che consentono la reggenza delpubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolaredevono essere interpretate nel rispetto del cacone di ragionevolezzadi cui all’art. 3 della Costituzione e dei princìpi generali di tutela dellavoro, posto che l’ipotesi della reggenza costituisce unaspecificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente oimpedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, conla conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che siproducano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori,solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura delposto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per talecopertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell’ufficioconcreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente dirittodel lavoratore a percepire le differenze retributive tra il trattamentoeconomico percepito e quello proprio delle superiori mansioni.Giudicava tuttavia nella specie inapplicabile il quarto comma dell’art.52 del d.lgs.165/2001, in ragione del fatto che la mansione rientravanell’area professionale di formale inquadramento.Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Non di meno, esclusa la inquadrabilità della fattispNeumceiero die rancctorlota geinl erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026perimetro di un valido incarico di reggenza, stante l’assenza dellecondizioni di temporaneità e straordinarietà, affermava la necessitàdi acclarare se allo scopo di compensare lo svolgimento dellemansioni superiori fosse sufficiente l’avvenuta applicazione delledisposizioni di cui all’articolo 185 del DPR n. 18/67, prevedente che«Al reggente vengono attribuiti, in aggiunta alle proprie indennità diservizio, i tre quarti dell’indennità di servizio spettante al titolaredell’ufficio» con la precisazione che «In nessun caso l’indennità diservizio all’estero del reggente può superare i quattro quintidell’indennità di servizio all’estero prevista per il posto assunto inreggenza»; potendo trovare applicazione tale regime «Soloallorquando sia stato aperto un procedimento di apertura del postovacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per talecopertura».Nella specie la questione controversa atteneva alla legittimità,negata dal primo giudice, del mancato riconoscimento dell’ISE edella indennità di sistemazione.Riguardo al primo emolumento, richiamava Cass. nn. 12344/2016 e17299/2016 a fondamento dell’affermazione che esso spettavaall’addetto impiegato nella reggenza della direzione di IIC anche sein via di mero fatto; che dal 10/6/2000 veniva al riguardo in rilievol’art. 185, comma 4 del DPR n. 18/67, come sostituito dall’art. 15del d.lgs. n. 62/98, disposizione originariamente dettata per lareggenza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,ma estesa agli IIC dalla legge n.127/2000 nel sostituire l’art.14,co.4, della legge n.401/90; che essa dunque spettava nella misuradei tre quinti di quella competente al titolare in aggiunta alla propria,col limite massimo dei quattro quinti della prima; che il superamentodi detta soglia era fatto impeditivo della cui allegazione e prova eraonerato il Ministero debitore.Nella specie, «A fronte delle specifiche contestazioni del ministeroappellante, la parte si è limitata ad osservare di aver dirittoNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026all’indennità in questione senza svolgere alcunaN umeirpo odit reacscoi lta gdeni erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026quantificazione anche rispetto alle ulteriori indennità percepite puntosi deve pertanto rilevare che proprio in applicazione del valore sogliaanzidetto... costituisce questione rilevabile d’ufficio ma non consentein difetto di allegazione la determinazione del trattamento direggenza dovuto, se dovuto, atteso che doveva farsi riferimento aparte dell’indennità di servizio all’estero spettante al titolare, nondedotta, e non anche all’indennità di servizio all’estero nella misuraprevista per il direttore titolare, quest’ultima rivendicata nel ricorsodi primo grado. Analoghe considerazioni vanno svolte rispettoall’indennità di prima sistemazione, fondata sui medesimipresupposti giuridici dell’ISE».5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a cinque motivi.6. Resiste con controricorso il MAECI.7. Le parti hanno presentato memoria.8. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 171 e185 del DPR n.18/67.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto lamancanza dei requisiti di una valida reggenza, abbia ritenutoapplicabile alla fattispecie la disciplina posta dall’art. 185, comma 4cit., che disciplinava le reggenze validamente conferiteremunerandole con un trattamento di reggenza da lei nemmenorivendicato, peraltro dopo aver richiamato la giurisprudenza diquesta Corte in tema di reggenze non aventi carattere straordinarioe temporaneo, alla luce della quale ad essa spettava l’interotrattamento accessorio del titolare.Il riferimento operato a Cass. nn. 12344/2016 e 17299/2016 nonera pertinente, trattandosi in quei casi di reggenze svoltesi a cavallodell’entrata in vigore della legge n.127/2000, la cui validità non eraNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026in contestazione (al di là della mancata forNmumaeroli zdiz racczoilota ngen erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’incarico), ponendosi solo la questione della misura dell’indennitàdi reggenza dovuta a partire dal 10/6/2000.Né fondava legittimamente l’assunto la circostanza che l’incarico didirettore afferisse nella specie alla stessa Area di inquadramento, equindi non si trattasse di mansioni superiori “in senso stretto”(sicchè l’incarico non incideva sul cd. “trattamento metropolitano”),posto che dall’inapplicabilità dell’art. 52 del TUPI discendeval’applicabilità dell’art. 171 del DPR n.18/67.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.36 della Costituzione, dell’art. 2126 c.c., e dell’art. 52 del d.lgs.n.165/2001 in relazione all’art. 171 del DPR n. 18/67.In buona sostanza, si afferma che, sulla base dei fatti accertati, l’ISEspettante al direttore avrebbe dovuto essere riconosciutaintegralmente, a ciò non ostando, tra l’altro, la sua natura nonretributiva, essendone comunque doverosa la considerazione ai finidell’adeguatezza del trattamento economico.3. I motivi, suscettibili di valutazione unitaria perché connessi,sono infondati.4. Si deve dare atto che la sentenza impugnata non segue unalogica motivazionale chiara e lineare, posto che: dapprima, richiamail fatto che secondo il contratto integrativo MAECI del 2/11/2010, alfunzionario dell’Area della [OSCURATO:PERSONA] poteva essereconferito l’incarico di Direttore di Istituto di Cultura all’Estero, e chei due profili, pur distinti, erano inquadrati nella stessa Area; quindi,riporta il testo dei commi 4 e 5 della legge n.401/90, come sostituitidall’art. 7 della legge n. 147/2000, che prevedevano che «In casodi temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istitutodesigna l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza deltitolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento dellareggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento direggenza si applicano le disposizioni dell’art. 185 del decreto delNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, coNmumeer os doi rsactciotlutai gteon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026dall’art. 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62, recantedisciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubblicheamministrazioni in servizio all'estero»; quindi, dopo aver appuratoche la ricorrente aveva prestato reggenza per ben cinque anni circasu posti vacanti per i quali non era mai stata attivata la proceduraper la copertura del posto, richiama la giurisprudenza di questaCorte in tema di limiti di compatibilità con i limiti della tutelaretributiva per lo svolgimento di mansioni superiori di cui all’art. 52del d.lgs. n.165/2001 di regole contrattuali che consentanol’adibizione di non dirigenti a funzioni di reggenza di ufficidirigenziali; quindi afferma la non applicabilità nella speciedell’art.52, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, perché si trattava dimansioni della stessa area; quindi, pare escludere, alla luce deiprincìpi sopra richiamati che «la fattispecie in esame sia inquadrabileentro il perimetro di un valido incarico di reggenza, in difetto dellepredette condizioni di temporaneità e straordinarietà», per trarne lanecessità di acclarare se in tale caso era sufficiente a compensare losvolgimento di “mansioni superiori” il trattamento di cui all’art. 185del DPR n. 18/1967; quindi conclude in senso affermativo, sulla basedel richiamo a precedenti di questa Corte (Cass. nn. 12344/2016,17299/2016) nei quali non era in discussione la “regolarità” dellareggenza.5. Tuttavia, la decisione è corretta.6. I princìpi più volte enunciati da questa Corte in tema direggenza riguardano casi di adibizione a personale non dirigenzialealla reggenza di uffici dirigenziali, e quindi di adibizione a mansionisuperiori secondo l’art. 52 del d.lgs. n.165/2001. Una mansione puòessere ritenuta superiore rispetto alla area o qualifica diappartenenza se sia considerata tale dalla contrattazione collettiva(Cass. n. 29624/2019), e tale condizione qui incontestatamente nonricorre, perché secondo la contrattazione l’addetto ed il direttoredegli [OSCURATO:PERSONA] di Cultura appartenevano alla stessa areaNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026funzionale, ed il primo poteva come tale essere incNaumreicroa dti orac cdoltea lglean erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026seconda funzione.7. Ne consegue che l’art. 185 del DPR n. 18/1967 come sostituitodall’art. 15 del d.lgs n. 62/1998, nel prevedere che «In caso ditemporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designal'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sulposto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza competealla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicanole disposizioni dell' articolo 185 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall’art. 15 deldecreto legislativo 27 febbraio 1998, n.62, recante disciplina deltrattamento economico per i dipendenti delle pubblicheamministrazioni in servizio all'estero», per poi stabilire che «innessun caso l’indennità di servizio all’estero del reggente puòsuperare i quattro quinti dell’indennità di servizio all’estero previstaper il posto assunto in reggenza...» deve trovare applicazione aprescindere.Va d’altronde rilevato che, una volta escluso si tratti di adibizione amansione superiore, e quindi di caso al quale sia applicabile l’art. 52del d.lgs. n.165/2001, viene meno anche la base giuridica delcondizionamento della durata della reggenza ai tempi richiesti per lacopertura del posto vacante; tempi non previsti dall’art. 185 del DPRn. 18/1967 nel prevedere il trattamento del reggente.8. Né la – peraltro modesta – disparità di trattamento rispetto altrattamento spettante al direttore titolare secondo l’art. 171 del DPRn. 18/1967 può ritenersi ingiustificata secondo l’art. 36 dellaCostituzione, in mera ragione della mancanza del requisito ditemporaneità, posto che, come già giudicato da questa Corte per ilcaso, sotto certi versi analogo, della sostituzione del dirigentemedico del SSN il cui posto sia rimasto vacante oltre i termini previstidal CCNL per l’espletamento della procedura del posto, nei casi incui non trovi applicazione l’art. 52 del d.lgs. n.165/2001, il rispettodi Cost.36 può essere soddisfatto dalla previsione di una indennitàNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026adeguatamente remunerativa (Cass. nn. 16299/2015, N2um1e5ro6 d5i r/ac2co0lt1a g8e,n erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/20262875/2024). Questa Corte ha peraltro costantemente affermato chel'applicazione dell'art. 36 Cost. non deve necessariamente tradursiin un rigido automatismo di spettanza al pubblico dipendente deltrattamento economico esattamente corrispondente alle mansionisuperiori ben potendo risultare diversamente osservato il precettocostituzionale anche mediante la corresponsione di un compensoaggiuntivo rispetto alla qualifica di appartenenza" (Cass SU n.25837/2007; Cass. nn. 15476/2021, 16941/2025).9. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt.112, 113 e 132 c.p.c..In buona sostanza, si lamenta che alla luce della ratio decidendi delladecisione impugnata, risultino incomprensibili i riferimenti operati aCass. n. 6039/2018.10. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.171 del DPR n.18/67, 36 della Costituzione, 2126 c.c., 2697 c.c..Per l’ipotesi in cui la Corte territoriale, richiamando Cass. n.6039/2018, avesse inteso negare i diritti rivendicati in ragione dellamancata allegazione e prova della “parte variabile” dell’ISE, sideduce la non pertinenza dell’arresto, perché legato all’ipotesi dellarivendicazione di mansioni superiori “in senso stretto”, ed inerenteall’onere probatorio dello svolgimento di dette mansioni in misuraprevalente.In ogni caso, segnalato il carattere isolato dell’arresto, se ne sollecitala rivisitazione, perché non terrebbe conto del fatto che sia la partefissa che quella variabile dell’indennità sono identificaterispettivamente da tabella allegata al DPR n.18 e da decretiministeriali in rapporto a ciascun posto-funzione ed a ciascuna sede.11. I due motivi in questione, suscettibili di valutazione unitariaper connessione, sono inammissibili per più ragioni.Numero registro generale 17390/202412. La prima è che se, come assume seppure in ipotesi iNlu mterroz soez ionale 1437/2026Numero di raccolta generale 18572/2026motivo, il richiamo operato dalla Corte territoriale a Cass. n.Data pubblicazione 08/06/20266039/2018 non attiene alla ratio decidendi della decisioneimpugnata, l’inammissibilità del motivo ne discendeautomaticamente, senza che per questo, stante la chiaraintelligibilità del fondamento della decisione nell’applicabilità dell’art.185 del DPR n. 18/1967, e nella non applicabilità degli artt. 52 deld.lgs. n. 165/2001 e 171 del DPR n. 18/1967, ne risulti in alcunmodo compromessa.La seconda è che, una volta rigettati i motivi di ricorso volti acensurare la certa ratio decidendi della decisione impugnata, poichèquesta è di per sé autonoma e sufficiente a reggere la decisione, loscrutinio della validità della ratio ulteriore risulta impedito dallamancanza di interesse, risultando assorbito.La terza è che dal puro e semplice richiamo al fatto che nel sopracitato arresto si sia affermato che «In caso di accertato esercizio dimansioni superiori da parte dei dipendenti del Ministero degli affariesteri nello svolgimento di servizi effettuati all'estero l'indennità diservizio estero di cui all'art. 171 del DPR n. 18 del 1967, inconsiderazione della sua natura retributiva, può essereeventualmente corrisposta all'interessato, con riferimento al postocorrispondente alle mansioni di fatto esercitate, ma solo previaallegazione prova da parte del dipendente della sussistenza inconcreto- con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengonospecificamente in considerazione- delle situazioni indicate dai commi3 5 dell'art 171 cit., tenendo conto che tale indennità, ai sensi dellostesso art. 171, è costituita da un compenso di base (...) e da unaparte variabile più cospicua, determinata in ragione dellecaratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti funzioneoccupati» - affermazione alla quale non segue, nella motivazionedella sentenza, alcun argomento o affermazione di fatto o di dirittoriferita alla fattispecie concreta esaminata - non è possibile derivareche la domanda della ricorrente sia stata respinta (anche) per ragioniNumero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Data pubblicazione 08/06/2026elementi che, secondo l’art. 171 del DPR n. 18/1962, compongonol’indennità di servizio; e tantomeno in base all’assunto che tali oneriabbiano ad oggetto, secondo l’arresto (e la sentenza impugnata),dati o fatti diversi da quelli (sede e posto-funzione) necessari adidentificare i valori tabellari applicabili.13. Il quinto motivo denuncia infine, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c..Si lamenta omessa pronuncia sulla domanda subordinata avente adoggetto il risarcimento del danno da perdita di chance professionale,avanzata dalla lavoratrice nel ricorso introduttivo di primo gradosulla base dell’assunto di aver, già da prima dei fatti oggetto dicausa, maturato l’esperienza novennale richiesta dal contrattointegrativo del 2010 per ricoprire la funzione di direttore, e divantare elevata probabilità di conseguire l’investitura, se i postivacanti fossero stati pubblicati, invece di ricorrere irregolarmente aduna reggenza irregolare multiannuale; domanda rimasta assorbitain primo grado in ragione dell’accoglimento della domandaprincipale; e peraltro riproposta nella memoria di costituzione inappello.14. Il motivo va disatteso perché, alla stregua delle ragioni per le qualiquesta Corte ha respinto i primi due motivi del ricorso, l’illecitoipotizzato posto a base della domanda subordinata risultainesistente.15. In conclusione, il ricorso va respinto.16. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle speseprenotate a debito.Numero registro generale 17390/2024Numero sezionale 1437/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2N0um0e2ro ,d i draàcc oaltat gteon erale 18572/2026Data pubblicazione 08/06/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario ConteLA PRESIDENTEAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 18572/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris