CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18810/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di BrindisiRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza in data 23 ottobre 2025, rilevato un caso diconflitto di competenza per materia – con riferimento al reato di cui all’art. 582 cod. pen.ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], inOstuni il 20 settembre 2020 – nei confronti del Giudice di pace di Brindisi, ha rimesso gli attia questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b),30 e 31, cod. proc. pen.1.1. Segnatamente, il Giudice di pace, all’udienza del 14 gennaio 2025,osservato che dinanzi al Tribunale di Brindisi era pendente un processo a carico di LaVecchia per lo stesso fatto storico, tuttavia qualificato ai sensi dell’art. 635 cod. pen.,disponeva la trasmissione degli atti al magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale«per l’assegnazione e l’eventuale riunione» al Tribunale di Brindisi, trasmissione poi daquest’ultimo effettuata.1.2. La soluzione non è condivisa dal Tribunale di Brindisi che ha in primoluogo osservato che il Giudice di pace aveva provveduto a spogliarsi del fascicoloall’udienza del 14 gennaio 2025, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento el’ammissione delle prove, così determinando una «frustrazione delle istanze difensivedell’imputato, precludendo a quest’ultimo, alla luce della duplicità degli addebiti mossi a suocarico e della diversità della disciplina sanzionatoria riservata al Giudice superiore(certamente più afflittiva di quella apprestata dal d. lgs. n. 274 del 2000), la possibilità diaccedere a riti speciali (…)».Sotto altro profilo, ha rilevato che il Giudice di pace non aveva fornito un’adeguatamotivazione in ordine alla possibilità di una trattazione unitaria dei due processi, limitandosia indicare la ravvisabilità di un concorso formale tra le fattispecie di reato, stante l’identitàdelle parti coinvolte e la medesimezza del fatto storico. In proposito ha richiamato laconsolidata giurisprudenza di legittimità per cui la connessione tra procedimenti dicompetenza del giudice di pace e di altro giudice determina, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28agosto 2000, n. 274, l'attribuzione della competenza per materia al giudice superiore nel solocaso di concorso formale tra i reati e non negli altri casi di connessione tra reati previstidall'art. 12 cod. proc. pen.Infine, ha rilevato che, in ogni caso, il provvedimento adottato dal Giudice di pace nonfosse idoneo a ricusare la competenza, essendo a tal fine necessaria una sentenza ai sensidell’art. 23 cod. pen. con trasmissione degli atti al pubblico ministero per l’eserciziodell’azione penale dinanzi al giudice competente.2.[OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 5 febbraio 2026, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale diBrindisi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato sussistente.Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionalihanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasiprocessuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questaCorte.2. Nel merito il conflitto dev’essere deciso con l’affermazione della competenza aprocedere del Tribunale di Brindisi.2.1. Ai fini della determinazione della competenza per materia, l'art. 6, comma1, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che la connessione tra procedimenti di competenza delgiudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto quando unapersona sia imputata di reati commessi con una sola azione od omissione e qualora siapossibile la riunione tra i procedimenti.A fronte di tale espressa previsione normativa, la giurisprudenza di legittimità èorientata nel senso che l'attribuzione della competenza per materia al giudice superioreopera soltanto in caso di concorso formale di reati e perciò solo se si tratta di più reaticommessi con una sola azione od omissione, dovendo escludersi l'operatività degli altri casidi connessione previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., in quanto la menzionata disposizionespeciale prevale sulle norme generali del codice di procedura penale. (Sez. 5, n. 17954 del01/04/2019, Della Sala, Rv. 275911 - 01. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazionedelle regole sulla competenza in un caso nel quale i reati di minaccia e di lesioni contestatiall'imputato non risultavano commessi con unica condotta, ma in attuazione di un medesimodisegno criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. Si veda, altresì, Sez. 1, n.14679 del 19/03/2008, Corrado, Rv. 239406 - 01; Sez. 1, n. 7803 del 08/02/2008, Soriano,Rv. 239240 - 01).2.2. Nella specie, l'imputato è accusato, nei separati processi, dei reati di cuiagli artt. 582 e 635 cod. pen. I due reati, per come contestati in ciascun capo d'imputazione, non sono integrati dadue condotte naturalisticamente distinte tra loro e, dunque, sussiste il concorso formale direati, rilevante ai fini della determinazione della competenza per materia ex art. 6, d.lgs. n.274 del 2000, perché unica è l'azione che realizza contemporaneamente più violazioni didiverse norme incriminatrici.All’affermazione della competenza del Tribunale quale giudice superiore non può,inoltre, essere di ostacolo la circostanza – erroneamente enfatizzata dal Tribunale –secondo cui la riunione dei procedimenti avrebbe determinato un vulnus per le prerogativedifensive e di strategia processuale dell’imputato.Lo stesso Tribunale, all’udienza del 23 ottobre 2025, ha, infatti, ricusato la propriacompetenza dopo avere dato atto del mutamento della persona del giudice e disposto larinnovazione del giudizio. La ricusazione della competenza è, dunque, avvenuta senza considerare quanto statuito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U n. 41736 del30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 2, in motivazione pag. 11, in continuità, sul punto, conSez. U, n. 2 del 15/01/1999, Iannasso, Rv. 212325, in motivazione), che hannoanaliticamente ripercorso e analizzato proprio la questione relativa alle implicazioniprocessuali della modifica del collegio giudicante e, in particolare, della "regressione" delprocesso a una fase antecedente l'apertura del dibattimento. Con le citate decisioni, la Corteha avuto modo di chiarire che «... a seguito del mutamento della composizione del collegiogiudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (cheprecede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.)»specificando, ulteriormente, che «... pertanto – ferma restando l'improponibilità di questionipreliminari in precedenza non sollevate (a norma dell'art. 491, comma 1, infatti, le questionipreliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima voltal'accertamento della costituzione delle parti») – il giudice, nella composizione sopravvenuta,ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decisedal giudice diversamente composto (sul punto, v. anche Sez. 6, n. 3746 del 24/11/1998, dep.1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 213343, e Sez. 1, n. 36032 del 05/07/2018, Conti, Rv. 274382, entrambein tema di competenza per territorio)".Nella fattispecie – diversamente da quanto dal Tribunale – l’eventuale richiesta di ritoalternativo, non integrando una questione preliminare, il cui elenco tassativo si legge aicommi 1 e 2 dell'art. 491 cod. proc. pen., avrebbe ben potuto essere decisa dal Tribunale,senza alcuna incidenza sulla strategia processuale dell’imputato.3. Per le ragioni sin qui indicate, come anticipato, la competenza funzionale apronunciarsi appartiene al Tribunale di brindisi, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Brindisi cui disponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]