CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io 2026 del Tribunale di Messina;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026 il Tribunale di Messina, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA]Murabito avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari diBarcellona Pozzo di Gotto aveva applicato, nei suoi confronti, la misura dellacustodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73, comma 5, secondoperiodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificati i fatti di cui ai capi 1 e 2della provvisoria imputazione.1.1. Per quanto di interesse, il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziatodi aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 1, gr. 18,73) e crack(capo 2, grammi 1,56).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riguardoalla erronea applicazione dei criteri di scelta della misura cautelare.Lamenta il ricorrente che, una volta riconosciuta l’ipotesi di cui al comma 5dell’art. 73 cit., il Tribunale avrebbe dovuto trarre le necessarie conseguenze inpunto di adeguatezza e proporzionalità della misura, anziché confermare quella dimassimo rigore.Misura che, avuto riguardo alla forbice edittale, nel caso in esame finirebbeper rappresentare vera e propria espiazione anticipata della pena.Inoltre, i giudici della cautela avrebbero dovuto indicare le ragioni per le qualiil pericolo di ricaduta non potrebbe essere neutralizzato con la misura domiciliare,assistita dal controllo elettronico, con conseguente violazione dell’art. 292, comma2, lett. c-bis, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione quanto alpercorso argomentativo teso a giustificare il mantenimento della custodia incarcere.Il Tribunale, si osserva in ricorso, ha esaurito lo sforzo motivazionalestupefacente presso la propria abitazione – tali da introdurre surrettiziamente unasorta di presunzione assoluta di inadeguatezza della misura domiciliare.Il giudice della cautela, invece, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le qualinon è possibile fare affidamento sulla capacità di autocontrollo del ricorrente.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionesempre in ordine alla scelta della misura cautelare idonea a neutralizzare il rischiodi ricaduta, che deve essere tale da realizzare la minor compressione possibile dellalibertà personale.L’ordinanza impugnata, si osserva, non ha valutato le condizioni personali delricorrente, ed in particolare la sua condizione di dipendenza dagli stupefacenti el’abbandono del percorso riabilitativo che pure stava seguendo.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che, secondo il costanteorientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi amisure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi didiritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione deifatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez. 4, n.18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012,Lupo, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124 dell’8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997 -01).Ciò in quanto il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuareconsiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della sceltacautelare nonché dell'assenza nella motivazione di evidenti illogicità e incongruenze,secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezionisemplici (Sez. F, n. 47748 dell’11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698 – 01).Il vizio di motivazione di un'ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindiassumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsialla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testodel provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazionedell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391 – 01).Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente daerrori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendoil giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di meritosull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull’esistenzae l’intensità delle esigenze cautelari.Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misuregradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità deifatti di reato, in presenza di motivazione adeguata, le determinazioni del giudice aquo sfuggono al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 3387 del 29/10/2024, Fall, nonmass.; Sez. 3, n. 14 del 15/11/2023, dep. 2024, Tundis, non mass.; Sez. 4, n.32974 del 04/06/2021, Caracciolo, non mass.; Sez. 6, n. 2956 del 21/07/1992,Giardino, Rv. 191652 - 01).Sicché, per quanto direttamente rileva in questa sede, esorbita dai limiti propridel giudizio di legittimità la valutazione della decisione sulla permanenza delleesigenze cautelari, e sulla individuazione della misura idonea a contrastarle, se èstata espressa in una motivazione esente da errori giuridici o motivazionali(contraddittorietà o manifesta illogicità).2.1. Ciò posto, i primi due motivi, tra loro connessi, possono essere esaminaticongiuntamente.In ordine alla determinazione in concreto del trattamento cautelare, l’art. 275cod. proc. pen. impone al giudice di applicare la misura meno afflittiva tra quelleidonee a soddisfare le esigenze cautelari; cionondimeno, la custodia in carcererisulta legittimamente disposta quando, alla luce della gravità degli elementivalorizzati e della personalità dell’indagato, ogni misura meno afflittiva appaiainidonea a contenere il pericolo concreto e attuale di reiterazione.Nel caso in esame i giudici della cautela hanno adeguatamente spiegato leragioni per le quali misure diverse dalla custodia in carcere non sarebbero idonee afronteggiare il rischio cautelare (p. 6 ordinanza impugnata).Il Tribunale ha infatti ritenuto la sussistenza e l’intensità del pericolo direiterazione desumendoli, con motivazione priva di salti logici – nemmenoindividuati in ricorso - dalle modalità della condotta, indicative dello stabileinserimento di [OSCURATO:PERSONA] in attività di spaccio, nonché dalla pessima biografia penaledel ricorrente, caratterizzata da numerosi precedenti, per fatti determinati anche dafinalità di lucro.Il Tribunale, per corroborare tale giudizio, ha inoltre evidenziato che ilricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza specialecon obbligo di soggiorno, e che ha «sistematicamente» violato la misura cautelaredell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposto (p. 6ordinanza impugnata).Contrariamente a quanto si assume in ricorso (pp. 3 – 4, in cui si lamenta ildifetto assoluto di motivazione), la misura degli arresti domiciliari non è stataritenuta adeguata in ragione della personalità del soggetto, e della dimostrataincapacità di conformarsi alle prescrizioni dell’ordinamento.L’inadeguatezza della misura domiciliare è stata inoltre argomentata, conmotivazione non manifestamente illogica, dalla circostanza per cui l’abitazione delricorrente era stata trasformata in una sorta di laboratorio per la preparazione e ilconfezionamento dello stupefacente (pp. 2, 4, 6, ordinanza impugnata).In questa prospettiva, i giudici della cautela non hanno affatto avallato unasorta di meccanismo presuntivo (come invece si lamenta in ricorso: p. 3), mapiuttosto hanno valorizzato le «specifiche modalità e circostanze del fatto» le quali,insieme ai dati inerenti alla «personalità dell’indagato», concorrono, ai sensi dell’art.274, lett. c), cod. proc. pen., a definire l’intensità delle esigenze cautelari nel casoconcreto.In tal modo hanno adempiuto all’onere previsto dall’art. 275, comma 3-bis,cod. proc. pen., indicando le ragioni per le quali la misura degli arresti domiciliarinon potrebbe comunque impedire la ripresa dell’attività illecita, anche inconsiderazione del fatto che la condotta accertata postula contatti stabili consoggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti.A fronte di tale congruo percorso argomentativo, esente da vizi logici, ilcontrollo demandato al giudice di legittimità non può certo consistere in una diversavalutazione degli stessi elementi esaminati, con motivazione tutt’altro cheapparente, dal Tribunale.2.2. A non diverse conclusioni conduce l’avvenuta riqualificazione del fattonell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., che il ricorrente deduce in manieragenerica quasi a volerne far discendere un indice della sproporzione tra fatto etrattamento cautelare, secondo un non consentito automatismo.Come pure si rileva in ricorso, in ragione della previsione di cui all’art. 275,comma 2-bis, cod. proc. pen. (che subordina l'applicazione della misura custodialecarceraria alla prognosi di irrogazione, all'esito del giudizio di merito, di una penasuperiore a tre anni), la riqualificazione del reato, ove accompagnata da unsignificativo mutamento del quadro sanzionatorio, impone al giudice della cauteladi adottare una congrua motivazione, riferita anche alla personalità dell'indagato(Sez. 2, n. 8932 del 17/01/2019, Aliano, Rv. 275616 – 01).Nel caso in esame, a fronte della specifica motivazione del Tribunale (pp. 6 -7 ordinanza impugnata), di cui si è detto, il ricorrente non ha indicato elementiconcreti da cui desumere che la pena detentiva complessiva sarà contenuta entro illimite dei tre anni o che, comunque, potrà essere concessa la sospensionecondizionale.2.3. Quanto all’ulteriore deduzione per cui il ricorrente sarebbe affetto da unaproblematica nascente da abuso di sostanze stupefacenti, tale da incideresull’intensità delle esigenze cautelari, il Collegio osserva che la censura, oltre adessere generica e versata in fatto, sollecita una non consentita rivisitazione deltrattamento cautelare, né spiega le ragioni per le quali tale condizione sia di per sétale da incidere sul pericolo di reiterazione, nei termini compiutamente delineati daigiudici della cautela.D’altra parte, facendo riferimento all’interruzione volontaria del programma,il ricorrente deduce un indice al quale lo stesso legislatore attribuisce, sul pianocautelare, una valenza negativa, in quanto il comma 3 dell’art. 89 d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, prevede il ripristino della misura di massimo rigore quando si accertache la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene uncomportamento incompatibile con la corretta esecuzione o, comunque, non hacollaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro tremila.3.1. Infine, poiché da questa decisione non consegue la rimessione inlibertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis di tale disposizione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 2 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]