CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità della querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 1 della sentenza impugnata, ove ha precisato che la denuncia orale sporta dalla p.o. per i fatti in contestazione, seppur in forma di denuncia contro ignoti, contiene la richiesta di punire gli autori del reato in caso di identificazione e, pertanto, è un atto di querela, idoneo a tutti gli effetti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1- 3 sul compendio probatorio a carico del prevenuto, pienamente comprovante il reato di truffa contestatogli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il CoJìs