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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12053/2026

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tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Salute E Della Scienzain persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 265/2025 depositatail 25/3/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21850/2025Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 12053/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA,seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Salute E Della Scienzain persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 265/2025 depositatail 25/3/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 21850/2025Numero sezionale 183/2026Numero di raccolta generale 12053/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA,seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA.Roma, 29/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12053/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris