Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 37979/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7432-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 7432/2020 Cron.

Rep.

Ud. 22/11/2022 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 551/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 7432/20 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 23 . 12 .201 9 n. 657 , l a Corte d’appello di Messina respingeval’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in tema dibenefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amianto , mediante l’applicazione del coefficiente moltiplicativodi 1,5, fino al 2 ottobre 2003 .

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps, richiamando il termine quinquennale di cui all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore dell’art. 38 comma 1, lettera d) n. 2 del D.L. n. 98/11, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, più in particolare, da quando il lavoratore aveva avuto la consapevolezza dell’esposizione, coincidente con quello di presentazione della domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto all’Inail, così che al momento della presentazione dell’istanza amministrativa all’Inps, il termine di prescrizione risultava già spirato, con il conseguenziale rigetto della domanda ed assorbimento di ogni altra questione.

A sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi di ricorso, illustrati da memoria, mentre l’Inpsresiste con controricorso , illustrato da memoria .

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e/o dell’art. 47 della legge n. 326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto ai benefici pensionistici dovuti all’esposizione all’amianto, laddove il contraddittorio era stato attivato in sede di appello per impugnare la decisione di prescrizione quinquennale, lamentando, altresì, la mancata ammissione degli ulteriori capitoli di prova testimoniale di cui alla p. 24 del ricorso, volti a provare la tempestiva presentazione della domanda amministrativa all’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione, la contraddittorietà ed illogicità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., essendosi la Corte d’appello erroneamente pronunciata sui proposti motivi di gravame (cfr. 40-44 del ricorso).Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art.2935 c.c. e/o all’articolo 47 bis del DPR n. 639/70 in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

In buona sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe reso note le ragioni per le quali avesse ritenuto che la domanda con la quale era stato chiesto il rilascio del certificato attestante l’esposizione all’asbesto sarebbe stata presentata all’Inail nel 2002, invece che il 13.6.2005.

Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c., dell’art. 2935 c.c., della falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e/o dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, della violazione dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con richiesta di rinvio alle sezioni unite di questa Corte per pronunciarsi nuovamente dopo le sentenze nn. 581/08 e 11399/12 , perché il thema decidendum devoluto al giudice d’appello era limitato alla verifica della maturazione o meno della sola prescrizione quinquennale, di talché era inibito alla Corte del merito il rilievo di quella decennale.

Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c. in riferimento agli artt. 2946 c.c. e/o all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in riferimento all’art. 101 comma 2 c.p.c. e agli artt. 24e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con gli artt. 32 e 38 Cost., in riferimento all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva adottato la decisione sul termine della prescrizione del diritto a fruire dei benefici dell’amianto, in assenza di contraddittorio.

Con il sesto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c. in riferimento agli artt. 2946 c.c. e/o all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in riferimento all’art. 101 comma 2 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con gli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., il motivo è riferito a tutte le doglianze già precedentemente esposte.

Con il settimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c. e/o dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70 in combinato disposto conl’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e di tutte le altre norme di cui ai capi da I a III del presente ricorso in cassazione, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e/o degli artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 420 e 421 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 5 c.p.c., per mancata ammissione dellerichieste istruttorie finalizzate a dimostrare che la conoscenza del ricorrente è radicata con l’emissione delle prime sentenze di accoglimento dei benefici amianto, per suoi colleghi di lavoroe non dall’inoltre della domanda di certificazione all’Inail.

Con l’ottavo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ripropone la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 (sub specie dei derivati canoni di eguaglianza e ragionevolezza), 32 e 38 Cost., in combinato disposto contutte le norme citate nei capi da I a VIII del ricorso in cassazione , da parte dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, derogando al regime ordinario previsto dagli artt. 6 del DL n. 103 del 1991 e art. 47 bisdel DPR n. 639 del 1970, preved ono che in caso di mancata istanza dell’interessato per l’ottenimento del beneficio previsto dell’art. 13 comma 8 cit., entro il termine decennale, si determina l’estinzione di tutto il diritto e non solo dei singoli ratei.

Il primo motivo è infondato, quanto al profilo di doglianza relativo alla durata della prescrizione ( che quindi, può essere trattato congiuntamente al quarto ) che si configura come quaestio iurissulla identificazione del diritto e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice (Cass. n. 32485/19, Cass. sez. un. n. 10955/02), in disparte l’interesse a far valere una doglianza su un termine prescrizionale più favorevole al ricorrente.Il medesimo motivo è inammissibile, quanto al profilo di censura sulla mancata ammissione degli ulteriori capitoli di prova testimoniali, trattandosi di valutazioni istruttorie discrezionali, di competenza del giudice del merito ed incensurabili in cassazione se congruamente motivate, come nella specie.

Il secondo motivo è radicalmente nullo, perché prima ancora che inammissibile per genericità, non puòsussumersi nel catalogo dei motivi per i quali l’art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione vigente, consente il ricorso per cassazione.

Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello alle pp. 9-10 della sentenza impugnata ha motivato diffusamente sul suo convincimento del fatto che la domanda all’Inail fosse stata presentata nel 2002, richiamando e facendo proprio l’accertamento in tal senso del tribunale e precisando che tale accertamento non era stato contestato in alcun modo dall’appellante nel suo ricorso in appello, così come non era stata contestata neppure l’allegazione con la quale l’Inps, all’atto di costituzione in giudizio, aveva riferito della presentazione della domanda all’Inail, da parte del ricorrente,nel 2002.

Per il quarto motivo si rimanda alprimo.

Il quinto motivo, di per sé ripetitivo del quarto, è infondato, in quanto i fatti posti a fondamento della prescrizione erano tutti stati acquisiti all’interno del dibattito processuale, mentre la questione della durata della prescrizione, in quanto quaestio iuris, poteva essere decisa dal giudice, indipendentemente dalle specifiche allegazioni delle parti.Il sesto motivo è inammissibile, per difetto di specificità e perché ripetitivo delle doglianze già precedentemente esposte nei primi cinque motivi.

Il settimo motivo, oltre a essere inammissibile per difetto di specificità, è altresì inammissibile perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte del merito sulla acquisita consapevolezza da parte del ricorrente dell’esposizione all’amianto, che la Corte d’appello ha correlato all’inoltro all’Inaildella domanda di verificazione dell’esposizione all’amianto e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 14599/22, 2856/17, 2351/15).

La questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ottavo motivo è manifestamente infondata: infatti, questa Corte ha già in numerose occasioni rilevato che la estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva non menoma il diritto a pensione, trattandosi difatti dell’estinzione del diritto a “benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano rivendicati entro un termine del tutto ragionevole al giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli dall’art. 38 Cost.”(v.

Cass. n. 22948/16).

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite che sono determinate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per il contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00 e di € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7432-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 7432/2020 Cron. Rep. Ud. 22/11/2022 CC domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 23/12/2019 R.G.N. 551/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 7432/20 Rilevatoche: Con sentenza del giorno 23 . 12 .201 9 n. 657 , l a Corte d’appello di Messina respingeval’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva rigettato la domanda di quest’ultimo volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in tema dibenefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all’amianto , mediante l’applicazione del coefficiente moltiplicativodi 1,5, fino al 2 ottobre 2003 . Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps, richiamando il termine quinquennale di cui all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, applicabile ratione temporis, trattandosi di giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore dell’art. 38 comma 1, lettera d) n. 2 del D.L. n. 98/11, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, più in particolare, da quando il lavoratore aveva avuto la consapevolezza dell’esposizione, coincidente con quello di presentazione della domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto all’Inail, così che al momento della presentazione dell’istanza amministrativa all’Inps, il termine di prescrizione risultava già spirato, con il conseguenziale rigetto della domanda ed assorbimento di ogni altra questione. A sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi di ricorso, illustrati da memoria, mentre l’Inpsresiste con controricorso , illustrato da memoria . Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e/o dell’art. 47 della legge n. 326/03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto ai benefici pensionistici dovuti all’esposizione all’amianto, laddove il contraddittorio era stato attivato in sede di appello per impugnare la decisione di prescrizione quinquennale, lamentando, altresì, la mancata ammissione degli ulteriori capitoli di prova testimoniale di cui alla p. 24 del ricorso, volti a provare la tempestiva presentazione della domanda amministrativa all’Inps. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il difetto di motivazione, la contraddittorietà ed illogicità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., essendosi la Corte d’appello erroneamente pronunciata sui proposti motivi di gravame (cfr. 40-44 del ricorso).Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art.2935 c.c. e/o all’articolo 47 bis del DPR n. 639/70 in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. In buona sostanza, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe reso note le ragioni per le quali avesse ritenuto che la domanda con la quale era stato chiesto il rilascio del certificato attestante l’esposizione all’asbesto sarebbe stata presentata all’Inail nel 2002, invece che il 13.6.2005. Con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c., dell’art. 2935 c.c., della falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. e/o dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, della violazione dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con richiesta di rinvio alle sezioni unite di questa Corte per pronunciarsi nuovamente dopo le sentenze nn. 581/08 e 11399/12 , perché il thema decidendum devoluto al giudice d’appello era limitato alla verifica della maturazione o meno della sola prescrizione quinquennale, di talché era inibito alla Corte del merito il rilievo di quella decennale. Con il quinto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c. in riferimento agli artt. 2946 c.c. e/o all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in riferimento all’art. 101 comma 2 c.p.c. e agli artt. 24e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con gli artt. 32 e 38 Cost., in riferimento all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva adottato la decisione sul termine della prescrizione del diritto a fruire dei benefici dell’amianto, in assenza di contraddittorio. Con il sesto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 414 e 416 c.p.c. in riferimento agli artt. 2946 c.c. e/o all’art. 47 bis del DPR n. 639/70, dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in riferimento all’art. 101 comma 2 c.p.c. e agli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con gli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., il motivo è riferito a tutte le doglianze già precedentemente esposte. Con il settimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c. e/o dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70 in combinato disposto conl’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 e di tutte le altre norme di cui ai capi da I a III del presente ricorso in cassazione, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e/o degli artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 420 e 421 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 5 c.p.c., per mancata ammissione dellerichieste istruttorie finalizzate a dimostrare che la conoscenza del ricorrente è radicata con l’emissione delle prime sentenze di accoglimento dei benefici amianto, per suoi colleghi di lavoroe non dall’inoltre della domanda di certificazione all’Inail. Con l’ottavo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ripropone la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 (sub specie dei derivati canoni di eguaglianza e ragionevolezza), 32 e 38 Cost., in combinato disposto contutte le norme citate nei capi da I a VIII del ricorso in cassazione , da parte dell’art. 13 comma 8 della legge n. 257/92 in combinato disposto con l’art. 2946 c.c., nella parte in cui, derogando al regime ordinario previsto dagli artt. 6 del DL n. 103 del 1991 e art. 47 bisdel DPR n. 639 del 1970, preved ono che in caso di mancata istanza dell’interessato per l’ottenimento del beneficio previsto dell’art. 13 comma 8 cit., entro il termine decennale, si determina l’estinzione di tutto il diritto e non solo dei singoli ratei. Il primo motivo è infondato, quanto al profilo di doglianza relativo alla durata della prescrizione ( che quindi, può essere trattato congiuntamente al quarto ) che si configura come quaestio iurissulla identificazione del diritto e del regime prescrizionale applicabile che compete al giudice (Cass. n. 32485/19, Cass. sez. un. n. 10955/02), in disparte l’interesse a far valere una doglianza su un termine prescrizionale più favorevole al ricorrente.Il medesimo motivo è inammissibile, quanto al profilo di censura sulla mancata ammissione degli ulteriori capitoli di prova testimoniali, trattandosi di valutazioni istruttorie discrezionali, di competenza del giudice del merito ed incensurabili in cassazione se congruamente motivate, come nella specie. Il secondo motivo è radicalmente nullo, perché prima ancora che inammissibile per genericità, non puòsussumersi nel catalogo dei motivi per i quali l’art. 360 n. 5 c.p.c., nella versione vigente, consente il ricorso per cassazione. Il terzo motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello alle pp. 9-10 della sentenza impugnata ha motivato diffusamente sul suo convincimento del fatto che la domanda all’Inail fosse stata presentata nel 2002, richiamando e facendo proprio l’accertamento in tal senso del tribunale e precisando che tale accertamento non era stato contestato in alcun modo dall’appellante nel suo ricorso in appello, così come non era stata contestata neppure l’allegazione con la quale l’Inps, all’atto di costituzione in giudizio, aveva riferito della presentazione della domanda all’Inail, da parte del ricorrente,nel 2002. Per il quarto motivo si rimanda alprimo. Il quinto motivo, di per sé ripetitivo del quarto, è infondato, in quanto i fatti posti a fondamento della prescrizione erano tutti stati acquisiti all’interno del dibattito processuale, mentre la questione della durata della prescrizione, in quanto quaestio iuris, poteva essere decisa dal giudice, indipendentemente dalle specifiche allegazioni delle parti.Il sesto motivo è inammissibile, per difetto di specificità e perché ripetitivo delle doglianze già precedentemente esposte nei primi cinque motivi. Il settimo motivo, oltre a essere inammissibile per difetto di specificità, è altresì inammissibile perché contesta l’accertamento di fatto espresso dalla Corte del merito sulla acquisita consapevolezza da parte del ricorrente dell’esposizione all’amianto, che la Corte d’appello ha correlato all’inoltro all’Inaildella domanda di verificazione dell’esposizione all’amianto e ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 14599/22, 2856/17, 2351/15). La questione di legittimità costituzionale sollevata con l’ottavo motivo è manifestamente infondata: infatti, questa Corte ha già in numerose occasioni rilevato che la estinzione del diritto alla rivalutazione contributiva non menoma il diritto a pensione, trattandosi difatti dell’estinzione del diritto a “benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano rivendicati entro un termine del tutto ragionevole al giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli dall’art. 38 Cost.”(v. Cass. n. 22948/16). Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite che sono determinate come in dispositivo. Sussistono i presupposti del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quanto già versato per il contributo unificato, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00 e di € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni
Sentenza Cassazione n. 37979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris