CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 09/07/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice di rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Sez. 1 della Cassazione, con sentenza n. 12623 del 30/01/2019, della sentenza emessa dalla Corte di Appello, sezione distaccata di Taranto, in data 25/09/2017 - in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per violazioni alla normativa sulle armi, applicava all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., essendo stata la pena determinata in maniera incongrua, posto che, dopo l'annullamento sul punto da parte della Cassazione, la Corte di merito ha sottolineato la gravità della condotta e l'intensità del dolo per giustificare la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, pur avendo, poi, dato conto delle ragioni che avevano indotto l'imputato ad agire, il che contrasta proprio con l'affermazione circa l'intensità del dolo e la gravità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la sentenza rescindente emessa da questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata unicamente sotto l'aspetto della mancata motivazione circa la determinazione della pena, ravvisando una discrasia tra motivazione e dispositivo della sentenza circa la sospensione condizionale della pena e la determinazione della stessa. La Corte di rinvio ha valutato la gravità della condotta, l'allarme sociale e l'intensità del dolo, fissando la pena base, per il delitto di cui agli artt. 12 e 14 I. 497/1974, in anni due mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, pena poi ridotta, per la concessione delle circostanza attenuanti generiche, ad anni uno mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui all'art. 13 I. 497/1974, di mesi tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, infine ridotta per il rito ad anni uno mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro 4.666,00. Entrambe le pene, detentiva e pecuniaria, sono state sospese ai sensi dell'art. 163 cod. pen. La sentenza di primo grado, ai fini della quantificazione della pena, aveva dato atto sia della confessione che dell'incensuratezza dell'imputato, sottolineando come la condotta scritta al Diofebo fosse stata certamente motivata dai gravi torti subiti dalla Sorella del predetto da parte del Bellanova; in ogni caso, il primo giudice aveva altresì dato atto del fatto che l'imputato aveva posto in essere una vera e propria vendetta privata, con conseguente pericolo per la sicurezza pubblica, ricordando come lo stesso Diofebo avesse ammesso di aver sparato non per proteggersi da un'aggressione da parte del Bellanova, ma per guadagnare l'uscita, evitando possibili aggressioni da parte delle persone vicine al Bellanova, il che, quindi, implicava la volontà di incutere timore ai presenti per scongiurarne ogni reazione. Tali elementi sconfessano del tutto l'assunto difensivo, secondo cui il porto dell'arma aveva uno scopo unicamente difensivo, posto che, del tutto logicamente, la Corte di merito ha fondato la ragione del discostamento della pena base dal minimo edittale alla luce della complessiva gravità delle condotta e dell'intensità del dolo, ritenendo che, peraltro, l'incensuratezza, la confessione e la legittima detenzione dell'arma fossero elementi già valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale progressione argomentativa risulta del tutto completa e priva di vizi e di aporie motivazionali rilevabili in sede di legittimità, avendo la Corte in sede di rinvio dato conto in maniera adeguata ed esaustiva delle concrete modalità di esercizio del proprio potere discrezionale nella determinazione della pena, bilanciando in maniera incensurabile gli svariati elementi emersi in riferimento alla specifica vicenda processuale. A differenza di quanto affermato in ricorso, quindi, la sentenza impugnata ha valorizzato gli elementi in favore del ricorrente giungendo ad una determinazione della pena scandita da un percorso logicamente incensurabile. Dall'inammissibilità del ricorso dicende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il