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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2023

Cassazione n. 29100/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 22/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 22/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con efficacia ex tunc, dell'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito della commissione, durante il periodo di applicazione della misura alternativa, di un episodio di detenzione a fine di spaccio di cinque involucri contenenti cocaina.

Secondo il Collegio, infatti, la condotta descritta doveva ritenersi di tale gravità da essere indicativa della totale incapacità da parte dell'affidato di rispettare le prescrizioni e di saper usufruire della opportunità offertagli.

Inoltre, la revoca doveva essere disposta ex tunc in quanto la quantità di stupefacente in possesso dell'affidato doveva ritenersi espressiva del suo inserimento non occasionale in un contesto di spaccio di stupefacenti.

2. Benyiche ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla estensione della revoca.

Nel dettaglio, il' ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia disposto la revoca ex tunc del beneficio senza tenere conto del percorso intrapreso, non essendo stata acquisita alcuna relazione sull'andamento della misura e, dunque, dell'evoluzione della personalità del soggetto durante il periodo pregresso.

Né il Tribunale di sorveglianza avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale, già in sede di convalida dell'arresto, aveva concesso gli arresti domiciliari, smentendo l'ipotesi di un inserimento non occasionate di Benyiche in un contesto dedito agli stupefacenti; né che la perizia tossicologica prodotta dalla difesa testimoniava la sua qualità di cronico assuntore di sostanze stupefacenti.

3. In data 12/3/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni della misura, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento (così Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019 - dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789 - 01).

2.1. Con riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01).

3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, in ossequio a detti principi, ha autonomamente ritenuto che con il proprio comportamento il condannato abbia dimostrato l'assoluta mancanza di consapevolezza del significato della misura alternativa e che le modalità della condotta, per possesso di una quantità rilevante di cocaina (pari a 203,5 grammi), consentisse di ritenerla espressione di un inserimento del soggetto in un contesto dedito allo spaccio di stupefacenti.

In questo modo, il provvedimento ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità che la legge attribuisce al tribunale, al cui logico ragionamento il ricorso oppone considerazioni meramente confutative e, comunque aspecifiche, in quanto scollegate dalla motivazione posta a base della decisione, come tali estranee alla cognizione riservata alla Corte di cassazione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric:orso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 22/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/11/2022, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca, con efficacia ex tunc, dell'affidamento in prova al servizio sociale, a seguito della commissione, durante il periodo di applicazione della misura alternativa, di un episodio di detenzione a fine di spaccio di cinque involucri contenenti cocaina. Secondo il Collegio, infatti, la condotta descritta doveva ritenersi di tale gravità da essere indicativa della totale incapacità da parte dell'affidato di rispettare le prescrizioni e di saper usufruire della opportunità offertagli. Inoltre, la revoca doveva essere disposta ex tunc in quanto la quantità di stupefacente in possesso dell'affidato doveva ritenersi espressiva del suo inserimento non occasionale in un contesto di spaccio di stupefacenti. 2. Benyiche ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla estensione della revoca. Nel dettaglio, il' ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che il Tribunale abbia disposto la revoca ex tunc del beneficio senza tenere conto del percorso intrapreso, non essendo stata acquisita alcuna relazione sull'andamento della misura e, dunque, dell'evoluzione della personalità del soggetto durante il periodo pregresso. Né il Tribunale di sorveglianza avrebbe tenuto conto del fatto che il Tribunale, già in sede di convalida dell'arresto, aveva concesso gli arresti domiciliari, smentendo l'ipotesi di un inserimento non occasionate di Benyiche in un contesto dedito agli stupefacenti; né che la perizia tossicologica prodotta dalla difesa testimoniava la sua qualità di cronico assuntore di sostanze stupefacenti. 3. In data 12/3/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue alla semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni della misura, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento (così Sez. 1, n. 4687 del 27/11/2019 - dep. 2020, Camusso, Rv. 278178; Sez. 1, n. 13376 del 18/2/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, Lupoli, Rv. 210789 - 01). 2.1. Con riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, in ossequio a detti principi, ha autonomamente ritenuto che con il proprio comportamento il condannato abbia dimostrato l'assoluta mancanza di consapevolezza del significato della misura alternativa e che le modalità della condotta, per possesso di una quantità rilevante di cocaina (pari a 203,5 grammi), consentisse di ritenerla espressione di un inserimento del soggetto in un contesto dedito allo spaccio di stupefacenti. In questo modo, il provvedimento ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità che la legge attribuisce al tribunale, al cui logico ragionamento il ricorso oppone considerazioni meramente confutative e, comunque aspecifiche, in quanto scollegate dalla motivazione posta a base della decisione, come tali estranee alla cognizione riservata alla Corte di cassazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric:orso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
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