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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 41910/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza del 2/04/2025 di questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento e il ricorso straordinario; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario n 435 – 2025, la sezione Quinta penale di questa Corte, in data 2 aprile 2025, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di violenza privata e ha rigettato l’impugnazione, nel resto, in particolare dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto, in relazione al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato, la tardività della querela.

La sentenza ha ritenuto, in relazione al primo motivo di ricorso, non dimostrata dal ricorrente, gravato dal relativo onere, la tardività della querela della persona offesa relativa al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. ascritto al ricorrente per avere estrapolato, da un cellulare in uso al coniuge, la messaggistica WhatsApp tra la medesima ed un collega di lavoro e per avere “catturato” tramite screenshot, messaggi e il registro chiamate da altro cellulare sempre in uso esclusivo alla ex moglie.

La pronuncia rende conto dell’avvenuto esame degli atti ed evidenzia che la persona offesa risultava avere presentato una prima querela, in data 15 settembre 2022, con la quale aveva rappresentato una situazione di disagio e di insostenibilità dell’ulteriore protrazione della convivenza coniugale con l’odierno imputato.

In tale atto, secondo la sentenza in esame, la persona offesa aveva rappresentato che il matrimonio era “di fatto terminato nel 2020” e che “dal mese di dicembre 2018” i coniugi vivevano “separati in casa”.

A sostegno di tale affermazione, la parte lesa aveva indicato una serie di condotte poste in essere dall’odierno ricorrente vissute come moleste e ossessive e, in tale contesto, aveva accusato il coniuge anche di averle controllato il telefono, dal quale aveva estrapolato alcuni messaggi da una chat con un collega di lavoro, inviandoli ai suoi genitori per sostenere la tesi di un rapporto sentimentale fra i due, senza indicare, per tale episodio, una precisa collocazione cronologica.

La sentenza oggetto di ricorso straordinario rende conto, poi, di un’integrazione di querela, sporta in data 24 marzo 2023, nella quale la persona offesa aveva esposto di avere scoperto, nella giornata precedente, che il suo ex marito aveva estratto, da un telefono cellulare che utilizzava per ragioni di lavoro e che non trovava più da tempo, “diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica WhatsApp”, consegnandoli al suo legale, il quale li aveva prodotti in sede di giudizio civile, ai fini di chiedere l’addebito della separazione.

Aveva aggiunto che, nella memoria depositata dal legale del suo coniuge, erano inclusi anche screenshot estratti da altro telefono cellulare alla stessa ancora in suo, e che non comprendeva come ciò fosse potuto accadere in quanto entrambi i telefoni cellulari erano protetti da password.

La pronuncia oggetto di ricorso straordinario ha segnalato che la contestazione in addebito faceva riferimento ad entrambe le condotte, ritenendo erronea la dedotta tardività della querela, in quanto fondata su un’arbitraria collocazione cronologica della condotta, fatta risalire dal ricorrente all’anno 2020, al di fuori tuttavia di ogni riferimento testuale desumibile dalla querela.

Ciò, peraltro, perché, già nella prima querela, la persona offesa non aveva indicato in quale momento temporale la condotta attribuita al suo ex marito sarebbe stata compiuta.

Sicché la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha indicato l’affermazione del ricorrente come in contrasto con il tenore letterale della querela, dalla quale non risultavano collocate, nell’anno 2020, altre condotte diverse dalla fine del rapporto coniugale e che, anzi, tali altre condotte erano state collocate anche successivamente.

Sotto altro profilo, la sentenza ha valutato la deduzione difensiva secondo la quale i messaggi, prodotti nel giudizio di separazione, sarebbero stati inviati a sé stesso dall’odierno ricorrente, con e-mail del 14 febbraio del 2020, per come dal medesimo dichiarato e “documentato in sede di interrogatorio del 31 luglio 2023”.

Nel verbale di interrogatorio, reso il 31 luglio 2023, l’imputato aveva fatto riferimento alla circostanza della lettura casuale dei messaggi arrivati sul telefono della moglie e che avrebbe letto in quanto non tutelati da password, affermando anche di essersi limitato a fotografarli senza effettuare screenshot e di averli, successivamente, inviati a sé stesso tramite e-mail.

La sentenza oggetto di ricorso straordinario ha considerato assertiva l’affermazione secondo cui i messaggi, prodotti dal ricorrente nel giudizio civile di separazione, sarebbero corrispondenti a quelli “a suo tempo dallo stesso fotografati tramite il proprio cellulare ed inviati a sé stesso tramite mail del 14 febbraio 2020”, in quanto indicati dalla Corte di legittimità come non allegati al ricorso.

E ciò, sia con riferimento ai messaggi precedenti, sia con riferimento a quelli allegati dal difensore.

È stata, quindi, reputata immune da vizi logici la conclusione della Corte territoriale, nella parte in cui questa aveva ricollegato la condotta attribuita all’imputato al momento dell’utilizzo processuale dei dati estrapolati abusivamente dal telefono del coniuge, con la conseguenza di ritenere la condotta consumata in “in epoca immediatamente antecedente” a tale momento.

2. Avverso il provvedimento il condannato propone ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che questa Corte, nel delibare circa il primo motivo di ricorso, sarebbe incorsa in errore per omissione in quanto non avrebbe esaminato la documentazione allegata dal ricorrente ad integrazione, cioè il contenuto di un CD (cfr. all. 1 al ricorso straordinario), facente parte integrante del ricorso, contenente alcuni allegati e una memoria, atti indicati come dirimenti per dimostrare la tardività della querela presentata dalla persona offesa.

Il ricorrente deduce di aver prodotto, nel modo descritto, la prova documentale della tardività della querela contenendo, il citato DVD, i messaggi del 2020 prodotti dall’odierno ricorrente nel giudizio civile di separazione.

Dunque, si stigmatizza l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel reputare assertiva e non documentata l’affermazione del ricorrente secondo la quale i messaggi, prodotti nel giudizio civile di separazione, coinciderebbero con quelli a suo tempo fotografati dall’imputato con il proprio cellulare e inviati a sé stesso, tramite e-mail del 14 febbraio 2020.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, A. P. Viola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La parte civile, per il tramite del difensore, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, a mezzo p.e.c. del 1° ottobre 2025.

La difesa, Avv.

A. Billè, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 6 ottobre 2025, memoria di replica alle conclusioni della Procura generale con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va premesso che il rimedio è stato legittimamente azionato anche se ha ad oggetto una sentenza di parziale annullamento con rinvio.

Sul punto, si osserva che è pacifico che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Rv. 252935 – 01; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Rv. 275408 – 01).

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, è previsto solo a favore del condannato e non può, pertanto, avere ad oggetto le decisioni della Corte di cassazione di annullamento con rinvio che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato.

Tuttavia, tale qualità e, quindi, la legittimazione a proporre il ricorso straordinario va riconosciuta al soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità.

Nel caso al vaglio l'annullamento con rinvio attiene ad altro capo di imputazione in punto responsabilità e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio, mentre, in relazione alla responsabilità per il reato di cui all’unico reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. per il quale il ricorrente propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha rigettato l’impugnazione dell’imputato, in particolare dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale era stata contestata la tardività della querela, risultando quindi cristallizzata e divenuta definitiva la qualità di condannato dell’imputato per tale titolo di reato.

1.2. Ciò posto, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 625- bis cod. proc. pen. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quello avente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere (Sez.

U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282).

Come affermato da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013, Rv. 259531).

In particolare, è stato chiarito che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere — anche se risoltisi in travisamento del fatto — soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. cit., ripresa da Sez.

U, n. 18651 del 2015, Rv. cit.).

Dunque, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., azionato nel caso di specie, deve sostanziarsi in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco e postula, inderogabilmente, che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità.

Sicché, il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti (Sez.

U n. 18651 del 26/03/2015, Bianchi, Rv. 263686 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Rv. 229099 - 01).

1.3. Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, che la contestazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., unica attinta dalla censura prospettata, non riguarda soltanto la condotta ascritta all’imputato consistita nell’aver estratto, da un telefono cellulare che la moglie utilizzava per ragioni di lavoro e che non trovava più da tempo, “diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica WhatsApp”, atti che il ricorrente assume essere gli stessi già depositati nel giudizio civile e, quindi, già noti alla querelante quanto meno dal momento della produzione in quella sede (ancorché non specificato temporalmente dal ricorrente).

Invero, si deve rilevare che la contestazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. attiene anche all’estrapolazione della messaggistica WhatsApp, tra la moglie dell’imputato e un collega di lavoro della persona offesa, inviata ai genitori e la censura, comunque generica, non pare riguardare anche tale parte della condotta denunciata la quale, peraltro, sin dal momento della prima querela, sporta nel 2022, non viene collocata temporalmente dalla denunciante.

Sicché, anche il preteso errore di fatto denunciato, ove esistente, non sarebbe decisivo nel senso di condurre ad una definizione in senso totalmente liberatorio nei confronti del condannato.

1.4. In secondo luogo, si osserva, che è onere del ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allegare e produrre la documentazione sulla base della quale verificare la fondatezza o meno del ricorso (in tal senso, Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, Rv. 248712, in motivazione) e, in ogni caso, illustrarne la rilevanza indicando, specificamente, le ragioni in fatto e in diritto a sostegno del motivo addotto.

Invece, l’odierno ricorrente denuncia l’errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la sentenza in esame, allegando il DVD che si assume, nel suo complesso, indebitamente trascurato dalla Corte di legittimità nel giudizio di cognizione, senza specifiche indicazioni, nella presente sede, circa i singoli documenti ivi contenuti ed allegati dai quali emergerebbe, in modo inconfutabile, la tardività della querela sotto il duplice profilo sopra delineato e, dunque, il citato errore percettivo per omissione in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità in sede di cognizione.

Invero, nel supporto allegato anche al ricorso straordinario sono indicati come contenuti l’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. reso dall’imputato il 31 luglio 2023, la memoria e gli allegati a questa, depositati in sede di interrogatorio.

Si tratta di documenti, secondo lo stesso ricorrente (v. p. 2 del ricorso), atti a dimostrare soltanto la coincidenza dei messaggi del 2020 con quelli oggetto di querela, documenti genericamente indicati, senza alcun commento o illustrazione del relativo contenuto e della loro rilevanza rispetto all’invocata tardività della querela.

Dunque, il motivo devoluto, pur alla stregua delle precisazioni svolte con la memoria di replica da ultimo depositata, risulta generico perché non illustra, puntualmente, a quali screenshot si riferisca il querelante e quali siano quelli totalmente corrispondenti a quelli prodotti dall’imputato nel giudizio civile.

2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

Non sussistono i presupposti per liquidare le spese sostenute dalla parte civile.

Invero, nel procedimento in esame, non vi è stata alcuna richiesta di trattazione, nel termine, in udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e, dunque, per la presentazione di memorie ex art. 611 cod. proc. pen. va considerato il termine di cui al comma 1 della norma citata (fino a quindici giorni prima dell’udienza).

Sicché non si può accedersi alla richiesta, tenuto conto che la memoria con allegata nota spese, risulta pervenuta in data 1° ottobre 2025.

In ogni caso, anche ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. (nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni) le conclusioni scritte contenute nella memoria depositata non sarebbero tempestive.

Infine, con la memoria e la nota spese la parte civile si è limitata a chiedere “affermarsi La responsabilità penale dell'imputato, con il rigetto del ricorso straordinario presentato dalla difesa dell'imputato, palesemente infondato, e la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 2/04/2025, con la condanna le pene di legge al risarcimento dei danni morali e materiali, nonché al rimborso delle spese come da nota che si produce”.

Il contenuto delle richieste non si confronta con l’indirizzo di legittimità secondo il quale (Sez.

U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione pagg. 22 e ss.; Sez.

U., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; Sez. 4 n. 7214 del 24/01/2024, Errera, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021.

Barba, non mass.; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01), in caso di assenza, nelle memorie e negli atti conclusivi nell'interesse della parte civile, di argomentazioni concretamente dirette a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, e di un utile contributo alla decisione, non matura alcun diritto in capo alla parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali.

Va disposto l’oscuramento dei dati sensibili in ragione del titolo di reato per il quale è stato emesso il provvedimento oggetto di ricorso straordinario e visti i rapporti tra le parti.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la sentenza del 2/04/2025 di questa Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento e il ricorso straordinario; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza oggetto di ricorso straordinario n 435 – 2025, la sezione Quinta penale di questa Corte, in data 2 aprile 2025, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di violenza privata e ha rigettato l’impugnazione, nel resto, in particolare dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto, in relazione al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato, la tardività della querela. La sentenza ha ritenuto, in relazione al primo motivo di ricorso, non dimostrata dal ricorrente, gravato dal relativo onere, la tardività della querela della persona offesa relativa al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. ascritto al ricorrente per avere estrapolato, da un cellulare in uso al coniuge, la messaggistica WhatsApp tra la medesima ed un collega di lavoro e per avere “catturato” tramite screenshot, messaggi e il registro chiamate da altro cellulare sempre in uso esclusivo alla ex moglie. La pronuncia rende conto dell’avvenuto esame degli atti ed evidenzia che la persona offesa risultava avere presentato una prima querela, in data 15 settembre 2022, con la quale aveva rappresentato una situazione di disagio e di insostenibilità dell’ulteriore protrazione della convivenza coniugale con l’odierno imputato. In tale atto, secondo la sentenza in esame, la persona offesa aveva rappresentato che il matrimonio era “di fatto terminato nel 2020” e che “dal mese di dicembre 2018” i coniugi vivevano “separati in casa”. A sostegno di tale affermazione, la parte lesa aveva indicato una serie di condotte poste in essere dall’odierno ricorrente vissute come moleste e ossessive e, in tale contesto, aveva accusato il coniuge anche di averle controllato il telefono, dal quale aveva estrapolato alcuni messaggi da una chat con un collega di lavoro, inviandoli ai suoi genitori per sostenere la tesi di un rapporto sentimentale fra i due, senza indicare, per tale episodio, una precisa collocazione cronologica. La sentenza oggetto di ricorso straordinario rende conto, poi, di un’integrazione di querela, sporta in data 24 marzo 2023, nella quale la persona offesa aveva esposto di avere scoperto, nella giornata precedente, che il suo ex marito aveva estratto, da un telefono cellulare che utilizzava per ragioni di lavoro e che non trovava più da tempo, “diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica WhatsApp”, consegnandoli al suo legale, il quale li aveva prodotti in sede di giudizio civile, ai fini di chiedere l’addebito della separazione. Aveva aggiunto che, nella memoria depositata dal legale del suo coniuge, erano inclusi anche screenshot estratti da altro telefono cellulare alla stessa ancora in suo, e che non comprendeva come ciò fosse potuto accadere in quanto entrambi i telefoni cellulari erano protetti da password. La pronuncia oggetto di ricorso straordinario ha segnalato che la contestazione in addebito faceva riferimento ad entrambe le condotte, ritenendo erronea la dedotta tardività della querela, in quanto fondata su un’arbitraria collocazione cronologica della condotta, fatta risalire dal ricorrente all’anno 2020, al di fuori tuttavia di ogni riferimento testuale desumibile dalla querela. Ciò, peraltro, perché, già nella prima querela, la persona offesa non aveva indicato in quale momento temporale la condotta attribuita al suo ex marito sarebbe stata compiuta. Sicché la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha indicato l’affermazione del ricorrente come in contrasto con il tenore letterale della querela, dalla quale non risultavano collocate, nell’anno 2020, altre condotte diverse dalla fine del rapporto coniugale e che, anzi, tali altre condotte erano state collocate anche successivamente. Sotto altro profilo, la sentenza ha valutato la deduzione difensiva secondo la quale i messaggi, prodotti nel giudizio di separazione, sarebbero stati inviati a sé stesso dall’odierno ricorrente, con e-mail del 14 febbraio del 2020, per come dal medesimo dichiarato e “documentato in sede di interrogatorio del 31 luglio 2023”. Nel verbale di interrogatorio, reso il 31 luglio 2023, l’imputato aveva fatto riferimento alla circostanza della lettura casuale dei messaggi arrivati sul telefono della moglie e che avrebbe letto in quanto non tutelati da password, affermando anche di essersi limitato a fotografarli senza effettuare screenshot e di averli, successivamente, inviati a sé stesso tramite e-mail. La sentenza oggetto di ricorso straordinario ha considerato assertiva l’affermazione secondo cui i messaggi, prodotti dal ricorrente nel giudizio civile di separazione, sarebbero corrispondenti a quelli “a suo tempo dallo stesso fotografati tramite il proprio cellulare ed inviati a sé stesso tramite mail del 14 febbraio 2020”, in quanto indicati dalla Corte di legittimità come non allegati al ricorso. E ciò, sia con riferimento ai messaggi precedenti, sia con riferimento a quelli allegati dal difensore. È stata, quindi, reputata immune da vizi logici la conclusione della Corte territoriale, nella parte in cui questa aveva ricollegato la condotta attribuita all’imputato al momento dell’utilizzo processuale dei dati estrapolati abusivamente dal telefono del coniuge, con la conseguenza di ritenere la condotta consumata in “in epoca immediatamente antecedente” a tale momento. 2. Avverso il provvedimento il condannato propone ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che questa Corte, nel delibare circa il primo motivo di ricorso, sarebbe incorsa in errore per omissione in quanto non avrebbe esaminato la documentazione allegata dal ricorrente ad integrazione, cioè il contenuto di un CD (cfr. all. 1 al ricorso straordinario), facente parte integrante del ricorso, contenente alcuni allegati e una memoria, atti indicati come dirimenti per dimostrare la tardività della querela presentata dalla persona offesa. Il ricorrente deduce di aver prodotto, nel modo descritto, la prova documentale della tardività della querela contenendo, il citato DVD, i messaggi del 2020 prodotti dall’odierno ricorrente nel giudizio civile di separazione. Dunque, si stigmatizza l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità nel reputare assertiva e non documentata l’affermazione del ricorrente secondo la quale i messaggi, prodotti nel giudizio civile di separazione, coinciderebbero con quelli a suo tempo fotografati dall’imputato con il proprio cellulare e inviati a sé stesso, tramite e-mail del 14 febbraio 2020. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, A. P. Viola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La parte civile, per il tramite del difensore, ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese, a mezzo p.e.c. del 1° ottobre 2025. La difesa, Avv. A. Billè, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 6 ottobre 2025, memoria di replica alle conclusioni della Procura generale con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va premesso che il rimedio è stato legittimamente azionato anche se ha ad oggetto una sentenza di parziale annullamento con rinvio. Sul punto, si osserva che è pacifico che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Rv. 252935 – 01; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Rv. 275408 – 01). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il ricorso straordinario, per errore materiale o di fatto, è previsto solo a favore del condannato e non può, pertanto, avere ad oggetto le decisioni della Corte di cassazione di annullamento con rinvio che, non determinando la formazione del giudicato, non trasformano la condizione giuridica dell'imputato in quella di condannato. Tuttavia, tale qualità e, quindi, la legittimazione a proporre il ricorso straordinario va riconosciuta al soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio, limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità. Nel caso al vaglio l'annullamento con rinvio attiene ad altro capo di imputazione in punto responsabilità e, conseguentemente, al trattamento sanzionatorio, mentre, in relazione alla responsabilità per il reato di cui all’unico reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. per il quale il ricorrente propone ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha rigettato l’impugnazione dell’imputato, in particolare dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale era stata contestata la tardività della querela, risultando quindi cristallizzata e divenuta definitiva la qualità di condannato dell’imputato per tale titolo di reato. 1.2. Ciò posto, si rileva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 625- bis cod. proc. pen. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di rettifica del testo grafico; l'altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze di legittimità, soltanto quello avente ad oggetto l'erronea supposizione dell'esistenza (o dell'inesistenza) di un fatto decisivo ai fini del decidere (Sez. U, n. 115103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221282). Come affermato da questa Corte, nella sua espressione più autorevole, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dal rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. citato, che non è finalizzato a riesaminare valutazioni (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686; Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; conf. n. 47316 del 2017 Rv. 271145; Sez. 5, n. 7489 del 28/11/2013, Rv. 259531). In particolare, è stato chiarito che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere — anche se risoltisi in travisamento del fatto — soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. cit., ripresa da Sez. U, n. 18651 del 2015, Rv. cit.). Dunque, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., azionato nel caso di specie, deve sostanziarsi in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco e postula, inderogabilmente, che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità. Sicché, il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti (Sez. U n. 18651 del 26/03/2015, Bianchi, Rv. 263686 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817 - 01; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Rv. 229099 - 01). 1.3. Tanto premesso, si rileva, in primo luogo, che la contestazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen., unica attinta dalla censura prospettata, non riguarda soltanto la condotta ascritta all’imputato consistita nell’aver estratto, da un telefono cellulare che la moglie utilizzava per ragioni di lavoro e che non trovava più da tempo, “diversi screenshot dal registro chiamate e dalla messaggistica WhatsApp”, atti che il ricorrente assume essere gli stessi già depositati nel giudizio civile e, quindi, già noti alla querelante quanto meno dal momento della produzione in quella sede (ancorché non specificato temporalmente dal ricorrente). Invero, si deve rilevare che la contestazione del reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. attiene anche all’estrapolazione della messaggistica WhatsApp, tra la moglie dell’imputato e un collega di lavoro della persona offesa, inviata ai genitori e la censura, comunque generica, non pare riguardare anche tale parte della condotta denunciata la quale, peraltro, sin dal momento della prima querela, sporta nel 2022, non viene collocata temporalmente dalla denunciante. Sicché, anche il preteso errore di fatto denunciato, ove esistente, non sarebbe decisivo nel senso di condurre ad una definizione in senso totalmente liberatorio nei confronti del condannato. 1.4. In secondo luogo, si osserva, che è onere del ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, allegare e produrre la documentazione sulla base della quale verificare la fondatezza o meno del ricorso (in tal senso, Sez. 2, n. 41489 del 28/10/2010, Rv. 248712, in motivazione) e, in ogni caso, illustrarne la rilevanza indicando, specificamente, le ragioni in fatto e in diritto a sostegno del motivo addotto. Invece, l’odierno ricorrente denuncia l’errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la sentenza in esame, allegando il DVD che si assume, nel suo complesso, indebitamente trascurato dalla Corte di legittimità nel giudizio di cognizione, senza specifiche indicazioni, nella presente sede, circa i singoli documenti ivi contenuti ed allegati dai quali emergerebbe, in modo inconfutabile, la tardività della querela sotto il duplice profilo sopra delineato e, dunque, il citato errore percettivo per omissione in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità in sede di cognizione. Invero, nel supporto allegato anche al ricorso straordinario sono indicati come contenuti l’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. reso dall’imputato il 31 luglio 2023, la memoria e gli allegati a questa, depositati in sede di interrogatorio. Si tratta di documenti, secondo lo stesso ricorrente (v. p. 2 del ricorso), atti a dimostrare soltanto la coincidenza dei messaggi del 2020 con quelli oggetto di querela, documenti genericamente indicati, senza alcun commento o illustrazione del relativo contenuto e della loro rilevanza rispetto all’invocata tardività della querela. Dunque, il motivo devoluto, pur alla stregua delle precisazioni svolte con la memoria di replica da ultimo depositata, risulta generico perché non illustra, puntualmente, a quali screenshot si riferisca il querelante e quali siano quelli totalmente corrispondenti a quelli prodotti dall’imputato nel giudizio civile. 2. Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Non sussistono i presupposti per liquidare le spese sostenute dalla parte civile. Invero, nel procedimento in esame, non vi è stata alcuna richiesta di trattazione, nel termine, in udienza camerale partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. e, dunque, per la presentazione di memorie ex art. 611 cod. proc. pen. va considerato il termine di cui al comma 1 della norma citata (fino a quindici giorni prima dell’udienza). Sicché non si può accedersi alla richiesta, tenuto conto che la memoria con allegata nota spese, risulta pervenuta in data 1° ottobre 2025. In ogni caso, anche ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. (nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci giorni e i termini per presentare memorie di replica a tre giorni) le conclusioni scritte contenute nella memoria depositata non sarebbero tempestive. Infine, con la memoria e la nota spese la parte civile si è limitata a chiedere “affermarsi La responsabilità penale dell'imputato, con il rigetto del ricorso straordinario presentato dalla difesa dell'imputato, palesemente infondato, e la conferma della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 2/04/2025, con la condanna le pene di legge al risarcimento dei danni morali e materiali, nonché al rimborso delle spese come da nota che si produce”. Il contenuto delle richieste non si confronta con l’indirizzo di legittimità secondo il quale (Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione pagg. 22 e ss.; Sez. U., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; Sez. 4 n. 7214 del 24/01/2024, Errera, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021. Barba, non mass.; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551-01), in caso di assenza, nelle memorie e negli atti conclusivi nell'interesse della parte civile, di argomentazioni concretamente dirette a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, e di un utile contributo alla decisione, non matura alcun diritto in capo alla parte civile ad ottenere la liquidazione delle spese processuali. Va disposto l’oscuramento dei dati sensibili in ragione del titolo di reato per il quale è stato emesso il provvedimento oggetto di ricorso straordinario e visti i rapporti tra le parti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 41910/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris