CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17131/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27179-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 868/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/07/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 27179/2021 Numero sezionale 4318/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Numero di raccolta generale 17131/2022Data pubblicazione 26/05/2022 partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] vide rigettata dal Tribunale la domanda di declaratoria d’acquisto per usucapione di un fondo rustico, avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello confermò la statuizione di primo grado. Avverso la decisione di secondo grado insorge il Vantaggiato sulla base di quattro motivi, che il ricorrente, dopo l’enunciazione dell’asserita violazione o falsa applicazione, sviluppa unitariamente. Resiste con controricorso l’intimato e il ricorrente ha depositato memoria. Il Relatore ha formulato una proposta nei termini seguenti: <<Con il complesso censuratorio il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2158, co. 2 e 2168, co. 2, cod. civ., nullità della sentenza per mancanza di motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc civ. La critica nel suo insieme non supera lo scrutinio d’ammissibilità per una convergente pluralità di ragioni. Il ricorrente, evocando aspecificamente, per difetto di autosufficienza, documenti in questa sede non conoscibili, prospetta violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omissione motivazionale, addebitando alla sentenza di secondo grado di avere valorizzato un pregresso contratto agrario, stipulato dall’allora titolare con soggetto deceduto nel 1946, valorizzazione che non avrebbe dovuto ricorrere perché il predetto contratto avrebbe dovuto reputarsi sciolto alla data della morte del colono e, inoltre, avrebbe dovuto reputarsi invalido e inopponibile, poiché sarebbe stato stipulato con un non coltivatore, nel qual caso sarebbe occorsa la forma scritta. Soggiunge che la decisione si fondava su “prove immaginarie”, costituite dai documenti esaminati dal giudice. Soggiunge, infine, di aver posseduto, con animo proprietario, per il ventennio di legge il fondo di cui si discute. Il ricorrente, in presenza di “doppia conforme” (si veda appresso), aspira, piuttosto palesemente, a un improprio riesame di merito del vaglio istruttorio operato dalla Corte di merito, la quale, aderendo all’ordito motivazionale di primo grado, ha reputato che il F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 27179/2021 Numero sezionale 4318/2022 Vantaggiato non fosse riuscito dimostrare, come era suo onere, di aver esercitato il Numero di raccolta generale 17131/2022Data pubblicazione 26/05/2022 possesso ad usucapionem, non essendo bastevole a ciò l’esercizio della coltivazione. Invero, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente ex se, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (ex multis, Sez. 6, n. 6123, 5/3/2020, Rv. 657277). Quel che, in sostanza, il ricorrente contesta è il risultato del vaglio probatorio, in questa sede incensurabile, avendo questa Corte avuto già modo di chiarire che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. È, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, [anche nel caso in cui fosse] diverso da quello formulato dal primo giudice (Sez. 2, n. 21187, 8/8/2019, Rv. 655229). Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 27179/2021 il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti Numero sezionale 4318/2022Numero di raccolta generale 17131/2022 piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a Data pubblicazione 26/05/2022 valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Inoltre, per buona parte le critiche evocano l’omesso esame di un fatto controverso, che, in presenza di “doppia conforme”, non è scrutinabile, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., a mente del quale il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. Nel resto, è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>. [OSCURATO:PERSONA], esaminati gli atti, vista la memoria depositata dalla parte ricorrente, ritiene di condividere le conclusioni della proposta, rilevando però quanto segue: F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 27179/2021 la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi Numero sezionale 4318/2022Numero di raccolta generale 17131/2022: 1) Mancata prova del possesso ad usucapionem, non essendo sufficiente la Data pubblicazione 26/05/2022 mera coltivazione e manutenzione, trattandosi di attività compatibili con la mera detenzione (v. pag. 3 sentenza impugnata); 2) esistenza di un contratto agrario e quindi rapporto di mera detenzione a cui non hanno fatto seguito atti di interversione (cfr. pagg. 3 e 4). La prima ratio decidendi (del tutto autonoma ed in grado di sorreggere da sola la decisione) è giuridicamente corretta perché in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva -, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020 Rv. 657277; Sez. 2 - , Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 Rv. 663640; Sez. 2 - , Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018 Rv. 649349). A questo punto, si rivela inammissibile la censura contro l’altra autonoma ratio (quella fondata sull’esistenza di un contratto agrario) e perde conseguentemente rilievo ogni argomentazione sullo scioglimento del contratto agrario e sulla forma. Ed infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 27179/2021 interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di Numero sezionale 4318/2022Numero di raccolta generale 17131/2022 doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, Data pubblicazione 26/05/2022 stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 Rv. 648023; Sez. 3 Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018 Rv. 649408; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 Rv. 621882). Il ricorso è quindi inammissibile e il regolamento delle spese segue la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M