CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 25778/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per reati connessi. La misura veniva disposta nel corso di un procedimento penale nei confronti di più soggetti e per plurirni capi provvisori di imputazione. Il giudice recepiva la ricostruzione proposta dal Pubblico Ministero, basata sulle denunce delle persone offese, sulle dichiarazioni rese da altre persone informate, sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali di conversazioni fra gli indagati e sui verbali di identificazione, di perquisizione e di acquisizione documentale. 2. Con ordinanza del 4 agosto 2021, il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali in relazione all'art. 292, comma 2, lett. e) e c-bis), cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, secondo le doglianze difensive, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di compiere un'autonoma valutazione delle esigenze c:autelari, degli indizi ed anche degli elementi forniti dalla difesa, e si sarebbe limitato a ricopiare le argomentazioni del Pubblico Ministero. Il Tribunale, perciò, avrebbe dovuto annullare l'ordinanza impugnata, come avvenuto in relazione agli altri indagati, concorrenti nei fatti oggetto del procedimento penale. D'altra parte, il Tribunale non aveva colmato, secondo il ricorrente, nemmeno le mancanze argomentative dell'ordinanza genetica, ma aveva riproposto le ragioni esposte dal Pubblico Ministero nella propria richiesta, pure riprese dal primo giudice.4. In data 12 gennaio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760-01). Inoltre, è stato stabilito che l'ordinanza cautelare pronunciata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603-01; in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). 1.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive contenute nel ricorso per cassazione, da un lato riproducono le censure già avanzate in sede di riesame e disattese correttamente da parte del Tribunale del riesame di Napoli; dall'altro lato non rispettano l'onere di esposizione delle ragioni per le quali la mancanza di valutazione, su di un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto incidenza sulle determinazioni cautelari. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dedurre la nullità dell'ordinanza cautelare genetica sulla base di elementi meramente formalistici che denoterebbero, secondo tale ricostruzione, l'omissione di autonoma valutazione, ma non ha indicato glli apprezzamenti di segno contrario che sarebbero stati impediti dall'asserita accettazione acritica, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della richiesta del Pubblico Ministero. Ne consegue la genericità del ricorso per cassazione. Né può valere in questa sede l'asserita violazione dell'obbligo di valutazione autonoma da parte del Tribunale del riesame„ in quanto il citato obbligo, previsto dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., vale solamente per l'ordinanza genetica emessa inaudita altera parte, non anche per quella pronunciata a seguito della richiesta di riesame. Autonoma valutazione che, tra l'altro, si riscontra nel caso concreto, poiché il Tribunale ha motivato circa i gravi indizi di colpevolezza e circa le esigenze cautelari sulla base delle intercettazioni delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA]Antonio, uno degli indagati per i reati di causa, nelle quali costui aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] e aveva affermato il pieno coinvolgimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] cd -J nei fatti oggetto del procedimento penale. 2. In conclusione, il ricorso deve essere diichiarato inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila E r- o in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. La cancelleria curerà la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui è ristretto [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, clisp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- t