CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 40141/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 gennaio 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine al reato di cui all'art.385 cod. pen. con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione della continuazione con il reato di evasione commesso in data 8.01.2018 e già definitivamente giudicato con sentenza del Tribunale di Imperia in data 14.02.2018 (irrevocabile il 7.03.2019), non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto privo di concreta specificità e manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato che il dolo sotteso alle due violazioni in esame risulta del tutto differente non potendosi giungere alla conclusione che il ricorrente avesse, in occasione della prima evasione, già programmato la seconda e non essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione, il breve lasso di tempo intercorso tre le due violazioni (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]