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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 10609/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLAE, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 001, eQrceMM etzci o+r•r—g.i.k...rp,uyky3 e,z.re eretc),L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ragusa ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto iha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con due sentenze di detto Tribunale, rideterminando la pena finale in anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 900 di multa.

2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per il reato continuato, con riguardo al segmento fissato per il reato divenuto satellite, per il quale è stata lasciata immutata la pena detentiva applicata nella sentenza unificata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. Il ricorso è fondato.

Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ribadito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha applicato al reato-satellite un aumento della pena detentiva coincidente con quella irrogata dal giudice della cognizione (sette mesi di reclusione), senza fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva, in quanto conseguente ad una unica determinazione criminosa.

Così operando, ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite e la stessa ratio dell'istituto della continuazione nel reato, pur nella specie riconosciuta.

4. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa persona fisica, affinché riesamini il punto della quantificazione della pena del reato continuato già riconosciuto secondo i principi di diritto che si sono ribaditi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa.

Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023, Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NICOLAE, nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 001, eQrceMM etzci o+r•r—g.i.k...rp,uyky3 e,z.re eretc),L [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ragusa ha accolto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], e per l'effetto iha riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con due sentenze di detto Tribunale, rideterminando la pena finale in anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed C 900 di multa. 2. Il ricorrente, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena per il reato continuato, con riguardo al segmento fissato per il reato divenuto satellite, per il quale è stata lasciata immutata la pena detentiva applicata nella sentenza unificata. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. Il ricorso è fondato. Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ribadito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). In motivazione è stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Orbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha applicato al reato-satellite un aumento della pena detentiva coincidente con quella irrogata dal giudice della cognizione (sette mesi di reclusione), senza fornire specifica motivazione sulle ragioni dell'entità di detto aumento, atteso che il riconoscimento del medesimo disegno criminoso implica, di per sé, una minore offensività della condotta illecita aggiuntiva, in quanto conseguente ad una unica determinazione criminosa. Così operando, ha violato il principio affermato dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite e la stessa ratio dell'istituto della continuazione nel reato, pur nella specie riconosciuta. 4. Pertanto, l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecu- zione, in diversa persona fisica, affinché riesamini il punto della quantificazione della pena del reato continuato già riconosciuto secondo i principi di diritto che si sono ribaditi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023, Il Consigliere es
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