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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38430/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità a carico della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di una unità abitativa di un edificio destinato ad uso pubblico.

Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore che contestava la legittimità della sentenza impugnata, sia in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità, che in ordine alla definizione del trattamento sanzonatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'articolo 54 cod. pen. - è inammissibile in quanto non si confronta con le puntuali motivazioni offerte dalla sentenza impugnata e si atteggia come meramente reiterativo delle doglianze avanzate con la prima impugnazione; ritenuto che anche il secondo motivo, che contesta la definizione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto denuncia un vizio di motivazione invero non esistente, tenuto conto che la Corte d'appello, con motivazione accurata ed esaustiva, respingeva la richiesta di concessione delle attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi, oltre che la natura ostativa della durata della occupazione (il che consentiva di effettuare una prognosi infausta in ordine alla consumazione di ulteriori reati e giustificava il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena).

Ribadito, comunque, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Corte di appello di Milano confermava l'accertamento di responsabilità a carico della ricorrente per il reato di occupazione abusiva di una unità abitativa di un edificio destinato ad uso pubblico. Rilevato che, avverso tale sentenza, proponeva ricorso per cassazione il difensore che contestava la legittimità della sentenza impugnata, sia in ordine al mancato riconoscimento dello stato di necessità, che in ordine alla definizione del trattamento sanzonatorio; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della scriminante prevista dall'articolo 54 cod. pen. - è inammissibile in quanto non si confronta con le puntuali motivazioni offerte dalla sentenza impugnata e si atteggia come meramente reiterativo delle doglianze avanzate con la prima impugnazione; ritenuto che anche il secondo motivo, che contesta la definizione del trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto denuncia un vizio di motivazione invero non esistente, tenuto conto che la Corte d'appello, con motivazione accurata ed esaustiva, respingeva la richiesta di concessione delle attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi positivi, oltre che la natura ostativa della durata della occupazione (il che consentiva di effettuare una prognosi infausta in ordine alla consumazione di ulteriori reati e giustificava il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena). Ribadito, comunque, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa emergenti dalla causa di inammissibilità del ricorso - della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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