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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2026

Cassazione n. 25475/2026

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nonché controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2505/2025depositata il 23 aprile 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erelazione a contratto di compravendita immobiliare stipulato il 22 gennaio2015 con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]., numerosibeni immobili, siti in diversi Comuni, al prezzo dichiarato di euro4.986.100.

L’attrice adduceva l’esistenza di una rilevante esposizionedebitoria della società alienante verso l’erario, quantificata, alla datadell’11 dicembre 2015, in euro 84.524.802,84, nonché il caratterepregiudizievole dell’atto dispositivo, avuto riguardo alla consistenza delpatrimonio immobiliare alienato, al prezzo ritenuto inferiore al valore dimercato, al pagamento differito e alla rinuncia all’ipoteca legale.Costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la domanda, sostenendo nel meritol’erronea quantificazione del credito erariale, la sua parziale inesigibilitàper sospensioni, contestazioni, rateizzazioni e procedure di definizioneagevolata, nonché la permanenza di un patrimonio residuo asseritamentesufficiente a garantire le ragioni creditorie.Nel corso del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva altresì l’interruzione delprocesso, in ragione dell’estinzione ex lege delle società del gruppoEquitalia, e il difetto di ius postulandi del difensore dell’attrice; quindi, insede conclusionale, depositava documentazione volta a dimostrare lariduzione del debito e la propria perdurante solidità patrimoniale.Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Il Tribunale con sentenza n.20874/2019 accoglieva la domandadichiarando inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il contratto dicompravendita del 22 gennaio 2015, condannando [OSCURATO:SOCIETA] insolido alle spese.

Negava la sussistenza dei presupposti dell’interruzione edell’eccepito difetto di ius postulandi e reputava provate le ragionicreditorie dell’agente della riscossione, ritenendo irrilevante la parzialeinesigibilità dei crediti.

Quanto ai presupposti dell’azione, ravvisaval’eventus damni nello spossessamento di una rilevante parte delpatrimonio immobiliare, a fronte di un prezzo inferiore al valore di mercatoe differito nel pagamento, e la scientia damni nella consapevolezza dellasocietà debitrice e della società acquirente, entrambe riconducibili aCamillo Colella, legale rappresentante delle stesse, della lesione arrecataalle ragioni creditorie.Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], già FarmerS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], lamentando mancata interruzione del giudizio,insussistenza del difetto di ius postulandi nonché di riconoscimento delcredito erariale, dello eventus damni e della scientia damni.

Nelle more delgiudizio veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; il Fallimento sicostituiva, subentrando nell’azione revocatoria nell’interesse della massa echiedendo il rigetto del gravame.

Dopo ulteriori produzioni documentalidella società appellante, contrastate dal Fallimento, la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 2505/2025, rigettava l’appello e confermava ladecisione di primo grado, dichiarando in parte inammissibili le produzionitardive, e ribadendo la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,anche alla luce dell’insufficienza del patrimonio residuo, dell’ingenteindebitamento, della contestualità di ulteriori trasferimenti immobiliari edella riconducibilità delle società coinvolte al medesimo centro di interessi.il Fallimento ha resistito con controricorso.Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto di partecipareall’eventuale udienza di discussione.depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art.345c.p.c. e motivazione contraddittoria in punto di dichiarata inammissibilitàed inutilizzabilità di documenti nuovi in fase di appello in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c.»1.1 La censura deriva dalle produzioni che la Corte territoriale ha ritenutotardive, sia in primo grado sia in grado d’appello: sussisterebbero appuntosia la violazione dell’art.345 c.p.c. sia una motivazione contraddittoriaquanto alla dichiarata inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti exnovo prodotti dall’attuale ricorrente nel giudizio di appello a confutazionedelle argomentazioni difensive del Fallimento svolte nel secondo grado digiudizio ed a sostegno delle allegazioni difensive in ordine alla ritenutainsussistenza dell’eventus damni sia con riferimento al debito esigibile econsiderabile ai fini del giudizio di revocatoria all’epoca dell’atto dispositivo- che si assume risultasse essere notevolmente inferiore a quelloprospettato dall’Agenzia di riscossione - sia con riferimento al patrimonioresiduo della Como in bonis comunque sufficiente a garantire pienamenteil debito così rettificato.1.2 In primis va rilevata l’inammissibilità di una censura in ordine a unapretesa motivazione contraddittoria perché si è dinanzi, in realtà, a unaquestione di diritto – e precisamente di diritto processuale - per cui rileval’esito della soluzione, non la modalità motivazionale adottata perraggiungerlo (cfr., p. es., S.U. 2731/2017).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Osservato poi che, in forza del disposto di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.- nel testo introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con l. n.134/2012 -, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello puòessere superato solo ove il giudice accerti che non era possibileprovvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causanon imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilitàdel documento ai fini del decidere (Cass. n.16289/2024, Cass. n.29506/2023), deve darsi atto che la corte territoriale ha ammesso laproduzione dei primi due - non contestata dalla controparte – e negata lalegittimità di quella della ordinanza di estinzione del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. così come della nota esplicativa di deposito sentenze edegli annessi documenti, ritenendo ‘non … fornita la prova volta adimostrare che il documento in questione non avrebbe potuto essereprodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado’.Per i primi due documenti, allora, è assorbente l’evidente carenza diinteresse della censura, essendo stati accolti.Il terzo, che il giudice d’appello ha qualificato inammissibile, è costituito –emerge sempre dalla sentenza qui impugnata – da una “copiadell’ordinanza di estinzione del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA].

Ma la“dimostrato che il documento … non avrebbe potuto essere prodotto nelgiudizio di primo grado”.In questa sede, allora, [OSCURATO:SOCIETA] si limita a sostenere che la produzione inappello dei predetti atti si sarebbe resa necessaria in quanto ‘i documentirisultavano rilevanti proprio per contrastare le deduzioni nuove che ilfallimento aveva inteso introitare nel procedimento con la sua costituzioneavvenuta nel grado di appello giacché il fallimento veniva dichiarato dopola pubblicazione della sentenza di primo grado’.

Infatti, a suo dire, ’ilfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria comparsa di costituzione in appelloNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026introduceva una serie di deduzioni ed eccezioni difensive nuove, ancheriguardanti circostanze sopravvenute ... che richiedevano precisecontrodeduzioni al riguardo e la produzione di documentazione aconfutazione…’.

Tuttavia, parte ricorrente omette completamente dispecificare, oltre all’effettivo interesse all’acquisizione dei singolidocumenti, quali fossero queste nuove deduzioni ed eccezioni,apoditticamente ritenute, che avrebbero semmai giustificato tardivaproduzione assumendo un imprecisato allargamento del themadecidendum e del petitum, e così non fornendo alcun fondamentoall’asserita violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.Il fatto poi che la corte territoriale abbia ad abundantiam esaminato ilvalore probatorio dei documenti prodotti non inficia evidentemente quantorilevato.2.

Il secondo motivo lamenta «violazione - falsa applicazione dell’art. 2901c.c. e dell’art. 66 l.f. nonché dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilodell’inammissibilità della mutatio libelli e dell’ampliamento del themadecidendum – omessa e/o apparente motivazione in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3 c.p.c.»2.1 Si assume che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituendosi in prosecuzionenel presente giudizio di appello ed a norma degli articoli 43 e 66 dellaLegge Fallimentare, anziché proporre un distinto giudizio di revocatoriaordinaria ex art. 66 della Legge Fallimentare, ha ritenuto di dover farepropria la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. già proposta in primogrado dal creditore individuale, intervenendo nel presente giudizio diappello ed ampliandola/mutandola, chiedendo che in sede di gravame ilgiudizio proseguisse ai sensi dell’art. 66 l.f. (azione di revocatoriaordinaria proposta da una procedura concorsuale) deducendo nel corpodel suddetto atto una lesione degli interessi del ceto creditorio.

Si assume,dunque, che per effetto dell’intervento del Fallimento nel presente giudizioNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026di appello si sarebbe verificato un sostanziale passaggio dall’azionerevocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., all’azione revocatoria ex art. 66l.f., quantomeno in termini di un mutamento del thema decidendum dalmomento in cui la tutela offerta dall’azione revocatoria non è stata piùrivolta ad un interesse proprio del creditore Equitalia ma ad un interessedella massa dei creditori con un ampliamento delle ragioni giuridiche perle quali l’atto revocando avrebbe avuto un effetto pregiudizievole non piùspecifico ma generalizzato; ciò avrebbe determinato, per un verso, chel’onere probatorio involgente anche l’effetto pregiudizievole che l’attodispositivo revocando avrebbe prodotto nel patrimonio del Fallimento inrapporto all’intero ceto creditorio, sia sotto l’aspetto oggettivo (eventusdamni) che soggettivo (scientia damni e partecipatio fraudis) abbia subitoun ampliamento, a tutto svantaggio, in termini di prove a confutazione percostretta ad introitare, con tutti i limiti del rito e le dichiarateinammissibilità, prove attraverso cui contrastare le deduzioni delpregiudizio dell’atto revocando non allegati da Equitalia, così di fattointroitando domande ed elementi nuovi nel corso del giudizio di appello.2.2.

Il motivo è infondato.Come evidenziato dalla corte territoriale e, peraltro, anche dalla stessaricorrente, il Fallimento costituendosi nel giudizio di appello haespressamente dichiarato di subentrare, nell’interesse della massa deicreditori, nell’esercizio dell’azione revocatoria già introdotta contro [OSCURATO:SOCIETA].; e tale dichiarazione, di per sé, ha impedito che laprosecuzione del giudizio trasformasse l’azione ex art. 2901 c.c. in azioneex art.66 l.f.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa SupremaCorte che, qualora nel corso del giudizio promosso da un creditore ai sensiNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026dell'art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto didisposizione patrimoniale compiuto dal debitore sopravvenga il fallimentodi quest'ultimo, il curatore può subentrare all'attore nel processo,accettando la causa nello stato in cui si trova, in forza della legittimazioneaccordatagli dall'art. 66 l.f., in quanto le condizioni dell'azione non mutanoe l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale ènaturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende (per tuttiv.

S.U. n. 29420/2008).

L'esercizio di tale facoltà, che comporta, perl'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processualedell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentitoalle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primogrado, né, ove il giudizio già penda in grado d'appello, al termine previstoper la proposizione dell'appello incidentale od alle preclusioni di cui all'art.345, 1 comma, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore sicostituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler farpropria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, perchéil giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confrontidell'intera massa dei creditori(Cass. n.614/2016; Cass. n.13306/2018).Negare infatti al curatore la possibilità di subentrare nel giudizio giàincardinato dal singolo creditore ed imporgli sempre, in simili situazioni,l'onere di esercitare da capo l'azione ovviamente ‘rischierebbe di frustraresenza adeguato motivo quell'esigenza di rapidità e di economicità deigiudizi che trova oggi conferma anche nel principio costituzionale diragionevole durata dei processi, stabilito dall'art. 111, comma 7°, cost.,da intendersi come riferito non solo allo svolgimento della singola causama altresì al generale funzionamento dell'attività giurisdizionale, che sulladurata di ogni causa è poi comunque destinato a riflettersi’ (S.U.n.29420/2008).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Si è altresì rilevato che ‘pur potendosi ammettere, pertanto, chel'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della proceduraconcorsuale richiede degli adattamenti, … essa resta, anche in taleevenienza, la medesima prevista dal codice civile, come del restol'espressione adoperata dal primo comma dell'art. 66

1. fall. stachiaramente ad indicare … tale subentro [del curatore] comporta ancheuna qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto ladomanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore,inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che haproposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta plateacostituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti.

Ma questo solo rilievonon basta a far ritenere che il curatore debba necessariamenteintraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur semprescegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenzadi tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificatoall'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma ènaturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende’ (v.ancora S.U. n.29420/2008).

D’altronde, l'esigenza di tutela delcontraddittorio e del diritto di difesa della controparte consegue soloquando al subentro si accompagni un sostanziale mutamento dellamateria del contendere (sotto il profilo del thema probandum ovvero sottoquello del thema decidendum), mutamento che sarebbe compatibile con lascelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, manon anche con la diversa scelta di meramente subentrare nell'azione giàpromossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare cosìcome la trova (ibidem).Quindi, nel caso in esame, poiché la ricorrente ha evidenziato, per quantosi evince dal motivo, quale modifica del tema del decidere e delladomanda il solo beneficio degli effetti della decisione richiesto dal curatorein favore della massa - beneficio, per quanto sopra evidenziato, che nonNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026costituisce affatto una modifica sostanziale della domanda -, non siravvisa alcuna violazione del disposto di cui all’art.112 c.p.c.

Infatti, ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissatodall'art.112 c.p.c. - che implica il divieto per il giudice di attribuire allaparte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione chenon trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato quando ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno deglielementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processoun titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte asostegno della domanda; circostanza qui non ricorrente.Le ulteriori argomentazioni svolte a fondamento del motivo risultanoinvece inammissibili poiché, rapportandosi apparentemente alla violazionedell’art. 2901 c.c., sottopongono al giudice di legittimità proprio ilmateriale probatorio offerto nei precedenti gradi di giudizio per ottenerneun nuovo esame, mirando a una diversa valutazione della rilevanza econcludenza degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.Invero, nel sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti delproprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnedimostrare i fatti in discussione’ (cfr. Cass. n.10927/2024 e Cass.n.32505/2023).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/20263.Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2729c.c. – motivazione contraddittoria e/o apparente ed omesso esame didocumenti e fatti decisivi in relazione a scientia damni e partecipatiofraudis richiesti ex art. 2901 e 66 l.f. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5c.p.c.».3.1 La sentenza impugnata sarebbe erronea e illegittima nella misura incui avrebbe omesso ogni motivazione sulle censure sollevate in appello, ein particolare anche sull’aspetto dell’inesistenza dei presupposti oggettivi esoggettivi dell’azione revocatoria e al mancato assolvimento da parte delrapporto precipuo al materiale probatorio sopravvenuto nel grado diappello, considerata la sua rilevanza e decisività a confutazione degliassunti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del ragionamento logico-giuridicoadottato dal Tribunale e recepito successivamente dalla Corte d’Appello.3.2.

Il motivo è inammissibile.La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non, invece, quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmidella norma (Cass.n. 9054/2022; S.U. n.1718/2015).

Pertanto, la denunciadi vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c. supponeun'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivoNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, infacto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre,dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dalgiudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaroche quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi (si rimanda qui alla giurisprudenza appena citata).Ed allora, nel caso in esame tale deduzione è completamente mancatagiacché parte ricorrente lamenta invece la omessa considerazione dielementi istruttori offerti in atti, quali una relazione di parte sullo statoeconomico patrimoniale della società in bonis ed il mancato ingresso diuna richiesta consulenza d’ufficio di stima del patrimonio immobiliare diComo s.r.l. all’atto della stipula della compravendita impugnata.Quanto all’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n.5c.p.c. e all’assunta contradditorietà della motivazione, le apparentidoglianze in realtà si risolvono esclusivamente nella contestazionedell’apprezzamento del giudice di merito in ordine al materiale probatorio.4.

Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio dicassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 percompensi oltre a euro 200 per esborsi, nonché spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nonché controAgenzia Delle Entrate – Riscossione-intimata-Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2505/2025depositata il 23 aprile 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erelazione a contratto di compravendita immobiliare stipulato il 22 gennaio2015 con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito a [OSCURATO:SOCIETA]., numerosibeni immobili, siti in diversi Comuni, al prezzo dichiarato di euro4.986.100. L’attrice adduceva l’esistenza di una rilevante esposizionedebitoria della società alienante verso l’erario, quantificata, alla datadell’11 dicembre 2015, in euro 84.524.802,84, nonché il caratterepregiudizievole dell’atto dispositivo, avuto riguardo alla consistenza delpatrimonio immobiliare alienato, al prezzo ritenuto inferiore al valore dimercato, al pagamento differito e alla rinuncia all’ipoteca legale.Costituitasi, [OSCURATO:SOCIETA]. contestava la domanda, sostenendo nel meritol’erronea quantificazione del credito erariale, la sua parziale inesigibilitàper sospensioni, contestazioni, rateizzazioni e procedure di definizioneagevolata, nonché la permanenza di un patrimonio residuo asseritamentesufficiente a garantire le ragioni creditorie.Nel corso del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva altresì l’interruzione delprocesso, in ragione dell’estinzione ex lege delle società del gruppoEquitalia, e il difetto di ius postulandi del difensore dell’attrice; quindi, insede conclusionale, depositava documentazione volta a dimostrare lariduzione del debito e la propria perdurante solidità patrimoniale.Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Il Tribunale con sentenza n.20874/2019 accoglieva la domandadichiarando inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il contratto dicompravendita del 22 gennaio 2015, condannando [OSCURATO:SOCIETA] insolido alle spese. Negava la sussistenza dei presupposti dell’interruzione edell’eccepito difetto di ius postulandi e reputava provate le ragionicreditorie dell’agente della riscossione, ritenendo irrilevante la parzialeinesigibilità dei crediti. Quanto ai presupposti dell’azione, ravvisaval’eventus damni nello spossessamento di una rilevante parte delpatrimonio immobiliare, a fronte di un prezzo inferiore al valore di mercatoe differito nel pagamento, e la scientia damni nella consapevolezza dellasocietà debitrice e della società acquirente, entrambe riconducibili aCamillo Colella, legale rappresentante delle stesse, della lesione arrecataalle ragioni creditorie.Proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], già FarmerS.a.s. di [OSCURATO:PERSONA], lamentando mancata interruzione del giudizio,insussistenza del difetto di ius postulandi nonché di riconoscimento delcredito erariale, dello eventus damni e della scientia damni. Nelle more delgiudizio veniva dichiarato il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].; il Fallimento sicostituiva, subentrando nell’azione revocatoria nell’interesse della massa echiedendo il rigetto del gravame. Dopo ulteriori produzioni documentalidella società appellante, contrastate dal Fallimento, la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 2505/2025, rigettava l’appello e confermava ladecisione di primo grado, dichiarando in parte inammissibili le produzionitardive, e ribadendo la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria,anche alla luce dell’insufficienza del patrimonio residuo, dell’ingenteindebitamento, della contestualità di ulteriori trasferimenti immobiliari edella riconducibilità delle società coinvolte al medesimo centro di interessi.il Fallimento ha resistito con controricorso.Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto di partecipareall’eventuale udienza di discussione.depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art.345c.p.c. e motivazione contraddittoria in punto di dichiarata inammissibilitàed inutilizzabilità di documenti nuovi in fase di appello in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c.»1.1 La censura deriva dalle produzioni che la Corte territoriale ha ritenutotardive, sia in primo grado sia in grado d’appello: sussisterebbero appuntosia la violazione dell’art.345 c.p.c. sia una motivazione contraddittoriaquanto alla dichiarata inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti exnovo prodotti dall’attuale ricorrente nel giudizio di appello a confutazionedelle argomentazioni difensive del Fallimento svolte nel secondo grado digiudizio ed a sostegno delle allegazioni difensive in ordine alla ritenutainsussistenza dell’eventus damni sia con riferimento al debito esigibile econsiderabile ai fini del giudizio di revocatoria all’epoca dell’atto dispositivo- che si assume risultasse essere notevolmente inferiore a quelloprospettato dall’Agenzia di riscossione - sia con riferimento al patrimonioresiduo della Como in bonis comunque sufficiente a garantire pienamenteil debito così rettificato.1.2 In primis va rilevata l’inammissibilità di una censura in ordine a unapretesa motivazione contraddittoria perché si è dinanzi, in realtà, a unaquestione di diritto – e precisamente di diritto processuale - per cui rileval’esito della soluzione, non la modalità motivazionale adottata perraggiungerlo (cfr., p. es., S.U. 2731/2017).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Osservato poi che, in forza del disposto di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.- nel testo introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con l. n.134/2012 -, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello puòessere superato solo ove il giudice accerti che non era possibileprovvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causanon imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilitàdel documento ai fini del decidere (Cass. n.16289/2024, Cass. n.29506/2023), deve darsi atto che la corte territoriale ha ammesso laproduzione dei primi due - non contestata dalla controparte – e negata lalegittimità di quella della ordinanza di estinzione del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. così come della nota esplicativa di deposito sentenze edegli annessi documenti, ritenendo ‘non … fornita la prova volta adimostrare che il documento in questione non avrebbe potuto essereprodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado’.Per i primi due documenti, allora, è assorbente l’evidente carenza diinteresse della censura, essendo stati accolti.Il terzo, che il giudice d’appello ha qualificato inammissibile, è costituito –emerge sempre dalla sentenza qui impugnata – da una “copiadell’ordinanza di estinzione del giudizio [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. Ma la“dimostrato che il documento … non avrebbe potuto essere prodotto nelgiudizio di primo grado”.In questa sede, allora, [OSCURATO:SOCIETA] si limita a sostenere che la produzione inappello dei predetti atti si sarebbe resa necessaria in quanto ‘i documentirisultavano rilevanti proprio per contrastare le deduzioni nuove che ilfallimento aveva inteso introitare nel procedimento con la sua costituzioneavvenuta nel grado di appello giacché il fallimento veniva dichiarato dopola pubblicazione della sentenza di primo grado’. Infatti, a suo dire, ’ilfallimento [OSCURATO:SOCIETA]. nella propria comparsa di costituzione in appelloNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026introduceva una serie di deduzioni ed eccezioni difensive nuove, ancheriguardanti circostanze sopravvenute ... che richiedevano precisecontrodeduzioni al riguardo e la produzione di documentazione aconfutazione…’. Tuttavia, parte ricorrente omette completamente dispecificare, oltre all’effettivo interesse all’acquisizione dei singolidocumenti, quali fossero queste nuove deduzioni ed eccezioni,apoditticamente ritenute, che avrebbero semmai giustificato tardivaproduzione assumendo un imprecisato allargamento del themadecidendum e del petitum, e così non fornendo alcun fondamentoall’asserita violazione del disposto dell’art.345 c.p.c.Il fatto poi che la corte territoriale abbia ad abundantiam esaminato ilvalore probatorio dei documenti prodotti non inficia evidentemente quantorilevato.2. Il secondo motivo lamenta «violazione - falsa applicazione dell’art. 2901c.c. e dell’art. 66 l.f. nonché dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilodell’inammissibilità della mutatio libelli e dell’ampliamento del themadecidendum – omessa e/o apparente motivazione in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3 c.p.c.»2.1 Si assume che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituendosi in prosecuzionenel presente giudizio di appello ed a norma degli articoli 43 e 66 dellaLegge Fallimentare, anziché proporre un distinto giudizio di revocatoriaordinaria ex art. 66 della Legge Fallimentare, ha ritenuto di dover farepropria la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. già proposta in primogrado dal creditore individuale, intervenendo nel presente giudizio diappello ed ampliandola/mutandola, chiedendo che in sede di gravame ilgiudizio proseguisse ai sensi dell’art. 66 l.f. (azione di revocatoriaordinaria proposta da una procedura concorsuale) deducendo nel corpodel suddetto atto una lesione degli interessi del ceto creditorio. Si assume,dunque, che per effetto dell’intervento del Fallimento nel presente giudizioNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026di appello si sarebbe verificato un sostanziale passaggio dall’azionerevocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., all’azione revocatoria ex art. 66l.f., quantomeno in termini di un mutamento del thema decidendum dalmomento in cui la tutela offerta dall’azione revocatoria non è stata piùrivolta ad un interesse proprio del creditore Equitalia ma ad un interessedella massa dei creditori con un ampliamento delle ragioni giuridiche perle quali l’atto revocando avrebbe avuto un effetto pregiudizievole non piùspecifico ma generalizzato; ciò avrebbe determinato, per un verso, chel’onere probatorio involgente anche l’effetto pregiudizievole che l’attodispositivo revocando avrebbe prodotto nel patrimonio del Fallimento inrapporto all’intero ceto creditorio, sia sotto l’aspetto oggettivo (eventusdamni) che soggettivo (scientia damni e partecipatio fraudis) abbia subitoun ampliamento, a tutto svantaggio, in termini di prove a confutazione percostretta ad introitare, con tutti i limiti del rito e le dichiarateinammissibilità, prove attraverso cui contrastare le deduzioni delpregiudizio dell’atto revocando non allegati da Equitalia, così di fattointroitando domande ed elementi nuovi nel corso del giudizio di appello.2.2. Il motivo è infondato.Come evidenziato dalla corte territoriale e, peraltro, anche dalla stessaricorrente, il Fallimento costituendosi nel giudizio di appello haespressamente dichiarato di subentrare, nell’interesse della massa deicreditori, nell’esercizio dell’azione revocatoria già introdotta contro [OSCURATO:SOCIETA].; e tale dichiarazione, di per sé, ha impedito che laprosecuzione del giudizio trasformasse l’azione ex art. 2901 c.c. in azioneex art.66 l.f.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa SupremaCorte che, qualora nel corso del giudizio promosso da un creditore ai sensiNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026dell'art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto didisposizione patrimoniale compiuto dal debitore sopravvenga il fallimentodi quest'ultimo, il curatore può subentrare all'attore nel processo,accettando la causa nello stato in cui si trova, in forza della legittimazioneaccordatagli dall'art. 66 l.f., in quanto le condizioni dell'azione non mutanoe l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale ènaturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende (per tuttiv. S.U. n. 29420/2008). L'esercizio di tale facoltà, che comporta, perl'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processualedell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentitoalle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primogrado, né, ove il giudizio già penda in grado d'appello, al termine previstoper la proposizione dell'appello incidentale od alle preclusioni di cui all'art.345, 1 comma, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore sicostituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler farpropria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, perchéil giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confrontidell'intera massa dei creditori(Cass. n.614/2016; Cass. n.13306/2018).Negare infatti al curatore la possibilità di subentrare nel giudizio giàincardinato dal singolo creditore ed imporgli sempre, in simili situazioni,l'onere di esercitare da capo l'azione ovviamente ‘rischierebbe di frustraresenza adeguato motivo quell'esigenza di rapidità e di economicità deigiudizi che trova oggi conferma anche nel principio costituzionale diragionevole durata dei processi, stabilito dall'art. 111, comma 7°, cost.,da intendersi come riferito non solo allo svolgimento della singola causama altresì al generale funzionamento dell'attività giurisdizionale, che sulladurata di ogni causa è poi comunque destinato a riflettersi’ (S.U.n.29420/2008).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Si è altresì rilevato che ‘pur potendosi ammettere, pertanto, chel'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della proceduraconcorsuale richiede degli adattamenti, … essa resta, anche in taleevenienza, la medesima prevista dal codice civile, come del restol'espressione adoperata dal primo comma dell'art. 66 1. fall. stachiaramente ad indicare … tale subentro [del curatore] comporta ancheuna qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto ladomanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore,inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che haproposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta plateacostituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievonon basta a far ritenere che il curatore debba necessariamenteintraprendere l'azione ex novo (come peraltro egli potrebbe pur semprescegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenzadi tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificatoall'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma ènaturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende’ (v.ancora S.U. n.29420/2008). D’altronde, l'esigenza di tutela delcontraddittorio e del diritto di difesa della controparte consegue soloquando al subentro si accompagni un sostanziale mutamento dellamateria del contendere (sotto il profilo del thema probandum ovvero sottoquello del thema decidendum), mutamento che sarebbe compatibile con lascelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, manon anche con la diversa scelta di meramente subentrare nell'azione giàpromossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare cosìcome la trova (ibidem).Quindi, nel caso in esame, poiché la ricorrente ha evidenziato, per quantosi evince dal motivo, quale modifica del tema del decidere e delladomanda il solo beneficio degli effetti della decisione richiesto dal curatorein favore della massa - beneficio, per quanto sopra evidenziato, che nonNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026costituisce affatto una modifica sostanziale della domanda -, non siravvisa alcuna violazione del disposto di cui all’art.112 c.p.c. Infatti, ilprincipio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissatodall'art.112 c.p.c. - che implica il divieto per il giudice di attribuire allaparte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione chenon trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato quando ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno deglielementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi),quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente,nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti esituazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processoun titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte asostegno della domanda; circostanza qui non ricorrente.Le ulteriori argomentazioni svolte a fondamento del motivo risultanoinvece inammissibili poiché, rapportandosi apparentemente alla violazionedell’art. 2901 c.c., sottopongono al giudice di legittimità proprio ilmateriale probatorio offerto nei precedenti gradi di giudizio per ottenerneun nuovo esame, mirando a una diversa valutazione della rilevanza econcludenza degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.Invero, nel sindacato di legittimità ‘non è conferito il potere di riesaminaree valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto ilprofilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazionedel giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti delproprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarnedimostrare i fatti in discussione’ (cfr. Cass. n.10927/2024 e Cass.n.32505/2023).Numero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/20263.Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 2729c.c. – motivazione contraddittoria e/o apparente ed omesso esame didocumenti e fatti decisivi in relazione a scientia damni e partecipatiofraudis richiesti ex art. 2901 e 66 l.f. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 5c.p.c.».3.1 La sentenza impugnata sarebbe erronea e illegittima nella misura incui avrebbe omesso ogni motivazione sulle censure sollevate in appello, ein particolare anche sull’aspetto dell’inesistenza dei presupposti oggettivi esoggettivi dell’azione revocatoria e al mancato assolvimento da parte delrapporto precipuo al materiale probatorio sopravvenuto nel grado diappello, considerata la sua rilevanza e decisività a confutazione degliassunti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del ragionamento logico-giuridicoadottato dal Tribunale e recepito successivamente dalla Corte d’Appello.3.2. Il motivo è inammissibile.La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., puòprospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamentopresuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordantiovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non, invece, quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmidella norma (Cass.n. 9054/2022; S.U. n.1718/2015). Pertanto, la denunciadi vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c. supponeun'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntualeindicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivoNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, infacto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma dellagravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre,dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamentoasseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dalgiudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsaapplicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaroche quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sottotutti quei paradigmi (si rimanda qui alla giurisprudenza appena citata).Ed allora, nel caso in esame tale deduzione è completamente mancatagiacché parte ricorrente lamenta invece la omessa considerazione dielementi istruttori offerti in atti, quali una relazione di parte sullo statoeconomico patrimoniale della società in bonis ed il mancato ingresso diuna richiesta consulenza d’ufficio di stima del patrimonio immobiliare diComo s.r.l. all’atto della stipula della compravendita impugnata.Quanto all’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n.5c.p.c. e all’assunta contradditorietà della motivazione, le apparentidoglianze in realtà si risolvono esclusivamente nella contestazionedell’apprezzamento del giudice di merito in ordine al materiale probatorio.4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese del giudizio dicassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 14407/2025Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 25475/2026Data pubblicazione 17/09/2026Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 percompensi oltre a euro 200 per esborsi, nonché spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi