CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte ci Appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno che aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine a una precedente istanza di scioglimento del cumulo con nuova determinazione della pena espiata per ciascun reato ostativo; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge, nazionale e internazionale, in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato le tematiche afferenti all'ingiusta afflittività dell'ergastolo, ciò anche considerando la diversa disciplina degli ordinamenti europei, come quello britannico, portoghese, tedesco e spagnolo; Rilevato che il ricorso -nel quale sono esposte generiche e confuse considerazioni circa la competenza a provvedere e la compatibilità della pena dell'ergastolo con il sistema nazionale e internazionale senza che si evidenzi in alcun modo quale sarebbe il rilievo di tali osservazioni in ordine alla richiesta che si era presentata, il tenore della quale non è in alcun modo indicato- è manifestamente infondato in quanto la dichiarazione di inammissibilità è corretta perché avverso il provvedimento impugnato (una pronuncia con il quale la Procura Generale della Repubblica, sembra di capire quale organo dell'esecuzione, ha dichiarato il non luogo a provvedere in merito a un'istanza proposta dalla difesa in termini analoghi a quelli ora esposti) non è previsto alcun mezzo di impugnazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jtf ricorrente al 'e pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend