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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32466/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 maggio 2021 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 24 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio volontario del figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e del tentato omicidio del figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo B), oltre che della contravvenzione del porto ingiustificato di coltello (capo C), fatti commessi in Grammichele 1'8 aprile 2018, condannandolo alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie e statuizioni civili.

Le sentenze di merito hanno accertato che nel pomeriggio dell'8 aprile 2018 l'imputato si era scagliato, armato di coltello, contro i figli, cagionando la morte di Graziano e ferendo Aurelio.

Con l'atto di appello la difesa aveva sostenuto che doveva essere riconosciuta la fattispecie del reato aberrante, in quanto l'imputato era intenzionato ad uccidere il solo figlio Aurelio ed aveva colpito, mortalmente, il figlio Graziano solo per cause accidentali nel corso dell'azione.

Veniva quindi chiesto il riconoscimento, con riguardo al capo B, dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.

Il secondo giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi.

Quanto alla provocazione, ha richiamato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che: - l'azione omicidiaria si era svolta nel medesimo contesto, mà aveva avuto come obiettivo entrambi i figli, contro i quali l'imputato, che si era armato di coltello, si era diretto in rapida successione; era provato solo che l'imputato avesse agito in stato d'ira, indotto da "due giorni di litigi con Aurelio", ma non era provato né il fatto ingiusto altrui né la causalità tra fatto ingiusto e stato d'ira e nemmeno la provocazione per accumulo.

La sentenza ha poi osservato che l'azione omicidiaria non era collegata ad uno specifico fatto e comunque non vi era adeguatezza rispetto ai rimproveri di Graziano, bensì l'imputato aveva agito in uno stato di alterazione emotiva.

Con riguardo alle attenuanti generiche, il secondo giudice, condivise le considerazioni del primo, ha aggiunto che il contesto del fatto - contrassegnato da conflittualità, abuso di alcool e sedativi - non era un dato positivo, mentre la gravità delle modalità dei fatti, l'intensità del dolo e il comportamento processuale erano elementi negativi.2.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 62 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della provocazione con riguardo al reato ascritto al capo B. Il movente del delitto era stato individuato nella conflittualità determinata dalle condotte vessatorie del figlio Aurelio nei confronti della di lui moglie e dei figli.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio sulla commisurazione della pena.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va dichiarata, perciò, l'inammissibilità.

1. Quanto al diniego dell'attenuante della provocazione in relazione al reato ascritto al capo B, il primo motivo deduce che il secondo giudice non avrebbe motivato il diniego e che il fatto ingiusto doveva essere individuato nelle condotte prevaricatorie della vittima.

La censura motivazionale è manifestamente infondata, atteso che la sentenza impugnata, alle pagine 145 e seguenti, ha specificamente motivato sul punto - devoluto con il secondo motivo di appello che si era limitato a richiamare l'orientamento della giurisprudenza e a dedurre che "ai fini della configurabilità della norma in esame a nulla rileva né la contestata premeditazione né che la reazione iraconda non sia contestuale al fatto ingiusto ma abbia costituito un'alterazione emotiva protrattasi nel tempo e sfociata con una condotta d'impeto di inaudita violenza" - richiamando le condivise argomentazioni del primo giudice e aggiungendo la considerazione che l'azione omicidiaria non era stata determinata da una, ennesima, condotta prevaricatoria del figlio Aurelio.

L'ulteriore doglianza, secondo la quale il secondo giudice non avrebbe considerato le plurime emergenze probatorie concernenti le condotte gravemente prevaricatorie del figlio Aurelio, è generica in quanto non si confronta con gli specifici dati posti a fondamento del giudizio.

Infatti, la circostanza relativa alle condotte vessatorie del figlio Aurelio è un dato storico ammesso sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, alla pagina 151, mentre il giudizio relativo al diniego dell'attenuante è fondata sull'ulteriore fatto, non contestato, relativo all'assenza di uno specifico episodio scatenante la reazione omicida.

2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il secondo motivo deduce che la Corte di assise di appello non si sarebbe confrontata con i dati evidenziati dalla difesa nell'atto di appello a sostegno della richiesta.

Il motivo è manifestamente infondato.

Anche sul punto la sentenza di appello, dalla pagina 152, ha richiamato i condivisi rilievi del primo giudice, aggiungendo che il degradato contesto costituito dai rapporti familiari non poteva essere univocamente valutato in senso favorevole all'imputato, dato che anch'egli, dedito all'abuso di alcolici, vi aveva contribuito, che il dolo omicidiario era stato intenso, che gravissime erano state le modalità del fatto complessivo, che l'imputato non aveva collaborato con gli inquirenti, bensì aveva cercato di accreditare una versione a sé favorevole, infine, che, anche dopo il fatto, aveva comunicato ai parenti il disappunto per non aver ucciso il figlio Aurelio.

La sentenza impugnata ha dunque motivato in termini completi il giudizio formulato sulla concedibilità delle attenuanti generiche, e rispetto a tale motivazione il ricorso si è limitato, contro l'evidenza, a dolersi di motivazione mancante.

3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. L'imputato è anche tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 maggio 2021 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 24 dicembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell'omicidio volontario del figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e del tentato omicidio del figlio [OSCURATO:PERSONA] (capo B), oltre che della contravvenzione del porto ingiustificato di coltello (capo C), fatti commessi in Grammichele 1'8 aprile 2018, condannandolo alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie e statuizioni civili. Le sentenze di merito hanno accertato che nel pomeriggio dell'8 aprile 2018 l'imputato si era scagliato, armato di coltello, contro i figli, cagionando la morte di Graziano e ferendo Aurelio. Con l'atto di appello la difesa aveva sostenuto che doveva essere riconosciuta la fattispecie del reato aberrante, in quanto l'imputato era intenzionato ad uccidere il solo figlio Aurelio ed aveva colpito, mortalmente, il figlio Graziano solo per cause accidentali nel corso dell'azione. Veniva quindi chiesto il riconoscimento, con riguardo al capo B, dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Il secondo giudice ha ritenuto l'infondatezza dei motivi. Quanto alla provocazione, ha richiamato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che: - l'azione omicidiaria si era svolta nel medesimo contesto, mà aveva avuto come obiettivo entrambi i figli, contro i quali l'imputato, che si era armato di coltello, si era diretto in rapida successione; era provato solo che l'imputato avesse agito in stato d'ira, indotto da "due giorni di litigi con Aurelio", ma non era provato né il fatto ingiusto altrui né la causalità tra fatto ingiusto e stato d'ira e nemmeno la provocazione per accumulo. La sentenza ha poi osservato che l'azione omicidiaria non era collegata ad uno specifico fatto e comunque non vi era adeguatezza rispetto ai rimproveri di Graziano, bensì l'imputato aveva agito in uno stato di alterazione emotiva. Con riguardo alle attenuanti generiche, il secondo giudice, condivise le considerazioni del primo, ha aggiunto che il contesto del fatto - contrassegnato da conflittualità, abuso di alcool e sedativi - non era un dato positivo, mentre la gravità delle modalità dei fatti, l'intensità del dolo e il comportamento processuale erano elementi negativi.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 62 cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della provocazione con riguardo al reato ascritto al capo B. Il movente del delitto era stato individuato nella conflittualità determinata dalle condotte vessatorie del figlio Aurelio nei confronti della di lui moglie e dei figli. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al giudizio sulla commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e ne va dichiarata, perciò, l'inammissibilità. 1. Quanto al diniego dell'attenuante della provocazione in relazione al reato ascritto al capo B, il primo motivo deduce che il secondo giudice non avrebbe motivato il diniego e che il fatto ingiusto doveva essere individuato nelle condotte prevaricatorie della vittima. La censura motivazionale è manifestamente infondata, atteso che la sentenza impugnata, alle pagine 145 e seguenti, ha specificamente motivato sul punto - devoluto con il secondo motivo di appello che si era limitato a richiamare l'orientamento della giurisprudenza e a dedurre che "ai fini della configurabilità della norma in esame a nulla rileva né la contestata premeditazione né che la reazione iraconda non sia contestuale al fatto ingiusto ma abbia costituito un'alterazione emotiva protrattasi nel tempo e sfociata con una condotta d'impeto di inaudita violenza" - richiamando le condivise argomentazioni del primo giudice e aggiungendo la considerazione che l'azione omicidiaria non era stata determinata da una, ennesima, condotta prevaricatoria del figlio Aurelio. L'ulteriore doglianza, secondo la quale il secondo giudice non avrebbe considerato le plurime emergenze probatorie concernenti le condotte gravemente prevaricatorie del figlio Aurelio, è generica in quanto non si confronta con gli specifici dati posti a fondamento del giudizio. Infatti, la circostanza relativa alle condotte vessatorie del figlio Aurelio è un dato storico ammesso sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, alla pagina 151, mentre il giudizio relativo al diniego dell'attenuante è fondata sull'ulteriore fatto, non contestato, relativo all'assenza di uno specifico episodio scatenante la reazione omicida. 2. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il secondo motivo deduce che la Corte di assise di appello non si sarebbe confrontata con i dati evidenziati dalla difesa nell'atto di appello a sostegno della richiesta. Il motivo è manifestamente infondato. Anche sul punto la sentenza di appello, dalla pagina 152, ha richiamato i condivisi rilievi del primo giudice, aggiungendo che il degradato contesto costituito dai rapporti familiari non poteva essere univocamente valutato in senso favorevole all'imputato, dato che anch'egli, dedito all'abuso di alcolici, vi aveva contribuito, che il dolo omicidiario era stato intenso, che gravissime erano state le modalità del fatto complessivo, che l'imputato non aveva collaborato con gli inquirenti, bensì aveva cercato di accreditare una versione a sé favorevole, infine, che, anche dopo il fatto, aveva comunicato ai parenti il disappunto per non aver ucciso il figlio Aurelio. La sentenza impugnata ha dunque motivato in termini completi il giudizio formulato sulla concedibilità delle attenuanti generiche, e rispetto a tale motivazione il ricorso si è limitato, contro l'evidenza, a dolersi di motivazione mancante. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. L'imputato è anche tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R
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