CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 42639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVOLA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza pronunciata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunziata in data 31 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di tentata minaccia aggravata, per omessa notifica allo stesso dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato. 2.1. In particolare - evidenzia il PM ricorrente- il giudice ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nonostante nel caso di specie il decreto di citazione o era stato emesso dal Pubblico ministero a seguito dell'ordine di formulare l'imputazione pronunziato dal Gip ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. Alla luce dei principi affermati da questa Corte, ritiene il ricorrente che il provvedimento impugnato possa essere qualificato quale abnorme in quanto, per la singolarità del suo contenuto e della sua motivazione, si pone al di fuori del sistema organico dell'ordinamento e determina una paralisi del procedimento superabile unicamente con la sua rimozione. Richiama al riguardo il consolidato indirizzo di questa Corte (Sez.4 48033/2009). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di cui in seguito. 1. Secondo questa Corte è abnorme l'ordinanza con cui il Tribunale monocratico dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, emesso ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Corte cost., ordd. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491; Sez. 6, n. 45126 del 22/10/2014, Rv. 260824; Sez. 4 n. 48033 del 19/11/2009, Rv. 245795). La Corte costituzionale con le citate ordinanze ha evidenziato che la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. sta nell'esigenza di assicurare una fase di contraddittorio tra l'indagato ed il P.M. in ordine alla completezza delle indagini, con la conseguenza che tale avviso, per espressa previsione normativa, deve essere notificato solo nella ipotesi in cui il P.M. non debba formulare una richiesta di archiviazione ai sensi degli artt.408 e 411 c.p.p., e cioè quando intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale che giustifichi detta fase ed uno specifico diritto al contraddittorio dell'indagato. Nel caso in esame, invece, la garanzia del contraddittorio trova necessariamente la sua sede nella udienza di camera di consiglio che il giudice è tenuto a fissare, per cui, ove la citazione diretta sia imposta dal giudice, va esclusa qualsiasi ipotesi di nullità derivante dal mancato avviso di conclusione delle indagini. 2. Il provvedimento impugnato è da considerarsi abnorme tale essendo non solo l'atto che per la singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al di là di ogni ragionevole limite, comportando, nella specie, anche la indebita e non consentita regressione del procedimento ad una fase precedente (Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, (2000), Rv. 215094). 3. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2023 Il C