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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 16938/2024

Testo disponibile della fonte

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021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31263/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA,via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio del secondo , PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.unipersonale, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . , a socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ex lege domiciliata, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1411 / 20 21 depositata il 10/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal la Consigliera dr.ssaIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on sentenza n. 339/2019 il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione proposta da l sig. [OSCURATO:PERSONA] à avverso il decreto monitorio n. 4502/2016 con cui gli era stato intimato da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento del l’importo di e uro 1.000.000, quale garante in forza di contratto di fideiussione del 2/10/2008 stipulato in favore della predetta Banca, a garanzia delle obbligazioni del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l. ; per quanto ancora di interesse , il Tribunale riteneva assorbente in virtù del principio della ragione più liquida la questione della decadenza della banca ex art. 1957 c.c. a seguito della ritenuta nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione (che prevedeva la deroga alla disciplina del richiamato articolo). 2.Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., cessionaria dei crediti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello ; il contraddittorio veniva integrato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,che restava intimata.

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1411/2021 ha accolto il gravame, e in riforma della sentenza di prime cure ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo de qu o , con condanna del medesimoal pagamento dell’importo di Euro 1.000.000, oltre a interessi.

Nello specifico, la Corte territoriale , respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di nullità della C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi procura rilasciata alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché respinto il motivo di appello riguardante l’incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere della eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della normativa antitrust, ha affermato che l’eventuale nullità dell’art. 7 della fideiussione per violazione della normativa antitrust non comporta la liberazione del fideiussore, in quanto l’art. 8 del contratto prevede che il fideiussore deve pagare “a semplice richiesta scritta” della Banca, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c., essendo intenzione dei contraenti ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta per evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, con esonero del creditore dall’onere di proporre un’azione giudiziaria.

La Corte veneziana ha altresì osservato che il 12.9.2016 la Banca, contestualmente alla revoca degli affidamenti( momento da cui il credito è divenuto esigibile ), ha inviato una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata in pari data, rispettando iltermine di decadenza dalla garanzia.

Ha ulteriormente escluso che il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d’Italia siaapplicabile alla fideiussione de qua, poiché la violazione della normativa antitrust attiene a lla fideiussione omnibus , mentre nel caso di specie trattasi di fideiussione specifica, sicché l’accertamento della Banca d’Italia non può riten ersi p rova privilegiata dell ’ esistenza d i una intesa anticoncorrenziale.

Ha infine ritenuto infondate le domande ed eccezioni riproposte da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tese a riconoscere, da un lato, la qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente, al riguardo escludendo di dover esaminare l’eccezione per avere la Banca formulato le sue richieste in via stragiudiziale nei confronti della debitrice principale entro i 6 mesi, ed essendo l’odierno ricorrente un avvocato, già socio della [OSCURATO:SOCIETA] per un breve periodo in epoca successiva alla stipula della fideiussione; da altro canto, la parziarietà della fideiussione limitata alla quarta parte del debito, stante l’inequivoco tenore letterale della garanzia personale circa il limite entro l’importo di € 1.000.000,00 per ciascun garante, confermato dal testo dell’art.

C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 11 del contratto, in base al quale in caso di più soggetti garanti ciascuno risponde per l’intero ammontare del debito.

3. A vverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] à propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. unipersonale, rappresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimata,la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svoltoattività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; Le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. C on il primo motivo il ricorrente denunzia “ in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1957 c.c.”.

Si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la sufficienza della semplice richiesta scritta, in luogo della proposizione di un’azione giudiziaria,può essere intesa quale deroga dell’art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura della iniziativada assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto, come confermato anche dai precedenti di legittimità d a lla stessa Corteterritoriale richiamati (Cass. 16285/2016; 22346/2017), ove si sottolineacome l’inserimento di una simile clausola sia finalizzato non già all’esclusione ma a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art.1957 c.c. limitata alla modalità di proposizione delle istanze verso il debitore principale, da effettuarsiper iscritto eda inviarsi entro il termine di decadenza di seimesi. 2.Con il secondo motivo denuncia omesso esame del fatto decisivo relativo alla scadenza del debito ed alla intervenuta decadenza dalla fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c.,in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.: C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] particolare, si duole che la c orte d’ a ppello abbia errato nell’affermareche in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Banca ha revocato gli affidamenti, rendendo da tale data esigibile il debito garantito dalla fideiussione, e contestualmente inviato una richiesta di pagamento scritta, rispettando così il termine di seimesi.

Lamenta che l a predetta comunicazione cont eneva la comunicazione della revoca degli affidamenti senza alcuna richiesta di pagamento scritta; e che la Corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo che il finanziamento garantito dalla fideiussione fosse scaduto il 10.4.2015 (come risulta espressamente riconosciuto dalla Banca nella raccomandata sopra riprodotta), sicché al 12.9.2016 la Banca era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., il termine di 6 mesi ivi previsto andando computato dal 10.4.2015.

5. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse in ordine alla pretesa valenza derogatoria all’art. 1957 cod. civ. dell e pattuizion i intercorse tra le parti,sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

5.1. I n ordine alla clausola n. 7 del contratto la c orte d’appello , pur rilevandonela parziale “eventuale nullità” (perché riproducente il testo di uno schema di fideiussione predisposto unilateralmente dall’ABI, dichiarato in contrasto con le regole sulla concorrenza nel 2005 dalla Banca d’Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito) ritenuta comunque non estendentesi all’ intero contratto , ha affermato che l’espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione in argomento dell’obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” sia nella specie idonea a derogare( a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all’art. 1957 cod. civ. , incompatibile con l’onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza.

C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] fare richiamo a precedenti di questa Corte ( a partire dal più risalentequello di cui a Cass. Sez. 3 n. 13078/ 2008 a quello più recente Cass. Sez. 3, n. 22346/2017), il giudice dell’appello ha ulteriormente affermato che per far valere il diritto ne l termine di decadenza ex art.1957 cod. civ. è invero sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale, al riguardo sottolineando che nella specie, «poiché la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas , sia a lla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata a.r. in data 12-9-2016 (come risulta dalla documentazione prodotta sub doc. 24 e 25 fascicolo di primo grado MPS), il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato e non può in alcun modo ritenersi intervenuta la decadenza prevista dalla medesima disposizione normativa»(pag. 15 della sentenza impugnata). 5.2.Orbene tale affermazione è erronea.

La corte di merito non si è infatti avveduta che il termine semestrale di decadenza dettato dall’art. 1957 cod. civ. non risulta nella specie rispettato in quanto il credito è divenuto esigibile non già al momento della revoca degli affidamenti bensì al momento della scadenza della obbligazione principale, per stessa ammissionedella banca creditrice ( v. raccomandata a.r. del 12/09/2016)avvenuta il 10/4/2015 , sicché in data 12/9/2016 il termine di decadenza era invero già spirato (doc.

VII C appello - nn. 24 e 25 alleg. fascicolo prime cure della banca odierna resistente).

Un tanto risulta confermato dalla successiva comunicazione del 18/10/2016, là dove la stessa banca dà atto dell’ammontare del debito residuo per rate insolute derivante dalfinanziamento di cui è controversia “alla data di chiusura del 10 /04/ 2015 ”, facendo richiesta di immediato pagamento al garante (doc.

VII C appello - n. 26 alleg. fascicolo prime cure della banca odierna resistente).

C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che la lettera del 12/9/2016 si sostanzia nella comunicazione da parte della banca del la revoc a degli affidamenti concessi e della chiusura dei rapporti aperti,senza invero alcuna richiesta di pagamento al garante , viceversa formulata nella successiva comunicazionescritta del 18/10/2016 .

6. Alla fondatezza - nei suindicati termini e limiti - del 1° e del 2° motivo, assorbiti gli altri motivi [il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunziaviolazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3, 14, 20 e 33 della Legge n. 287/1990, dell’art. 41 Costituzione, dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 11 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente affermato essere il provvedimento n. 55 in data 2.5.2005 della Banca d’Italia relativo allesole fideiussioni omnibus , non potendo pertanto trovare applicazione con riguardo alla fideiussione specifica prestata dall’odierno ricorrente; nonché lamenta cheoggetto di censura non sono invero le fideiussioni omnibus bensì alcune clausole contrattuali ( tra cui quella prevedente la rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 c.c., oggetto del presente giudizio) utilizzate dal sistema bancario in maniera uniforme sui contratti di fideiussione; e che le clausole oggetto di censura da parte del provvedimento 2.5.2005 della Banca d’Italia, in quanto frutto di una accertata intesa anticoncorrenziale e di una accertata applicazione uniforme, mantengono la loro caratteristica in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione contemplantele clausole contenute nel modello ABI censurato.

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia omesso esame del fatto decisivo relativo all’accertamento della qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente –violazione ed errata applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 in relazione all’art. 1957 c.c., in riferimento all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5c.p.c., dolendosi che la cort e d’appello abbia omesso di esaminare la sollevata eccezione di nullità della clausola n. 7 della C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi fideiussione,per vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005, nonché il fatto decisivo rappresentato dalla dedotta sua qualità di consumatore], consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° e il 2° motiv o di ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbiti il 3° e il 4° motivo.

Ca ssa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di Vene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31263/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]’,rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in ROMA,via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio del secondo , PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.unipersonale, rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a . , a socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , ex lege domiciliata, in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour, [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1411 / 20 21 depositata il 10/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal la Consigliera dr.ssaIrene AMBROSI. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on sentenza n. 339/2019 il Tribunale di Padova accoglieva l’opposizione proposta da l sig. [OSCURATO:PERSONA] à avverso il decreto monitorio n. 4502/2016 con cui gli era stato intimato da parte della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento del l’importo di e uro 1.000.000, quale garante in forza di contratto di fideiussione del 2/10/2008 stipulato in favore della predetta Banca, a garanzia delle obbligazioni del debitore principale [OSCURATO:SOCIETA] s. r . l. ; per quanto ancora di interesse , il Tribunale riteneva assorbente in virtù del principio della ragione più liquida la questione della decadenza della banca ex art. 1957 c.c. a seguito della ritenuta nullità dell’art. 7 del contratto di fideiussione (che prevedeva la deroga alla disciplina del richiamato articolo). 2.Avverso la decisione del Tribunale proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., cessionaria dei crediti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello ; il contraddittorio veniva integrato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,che restava intimata. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1411/2021 ha accolto il gravame, e in riforma della sentenza di prime cure ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo de qu o , con condanna del medesimoal pagamento dell’importo di Euro 1.000.000, oltre a interessi. Nello specifico, la Corte territoriale , respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di nullità della C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi procura rilasciata alla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché respinto il motivo di appello riguardante l’incompetenza funzionale del Tribunale a conoscere della eccezione riconvenzionale di nullità per violazione della normativa antitrust, ha affermato che l’eventuale nullità dell’art. 7 della fideiussione per violazione della normativa antitrust non comporta la liberazione del fideiussore, in quanto l’art. 8 del contratto prevede che il fideiussore deve pagare “a semplice richiesta scritta” della Banca, in deroga alla disciplina dettata dall’art. 1957 c.c., essendo intenzione dei contraenti ritenere sufficiente la semplice richiesta scritta per evitare la decadenza prevista dalla predetta norma, con esonero del creditore dall’onere di proporre un’azione giudiziaria. La Corte veneziana ha altresì osservato che il 12.9.2016 la Banca, contestualmente alla revoca degli affidamenti( momento da cui il credito è divenuto esigibile ), ha inviato una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata in pari data, rispettando iltermine di decadenza dalla garanzia. Ha ulteriormente escluso che il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca d’Italia siaapplicabile alla fideiussione de qua, poiché la violazione della normativa antitrust attiene a lla fideiussione omnibus , mentre nel caso di specie trattasi di fideiussione specifica, sicché l’accertamento della Banca d’Italia non può riten ersi p rova privilegiata dell ’ esistenza d i una intesa anticoncorrenziale. Ha infine ritenuto infondate le domande ed eccezioni riproposte da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 346 c.p.c. tese a riconoscere, da un lato, la qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente, al riguardo escludendo di dover esaminare l’eccezione per avere la Banca formulato le sue richieste in via stragiudiziale nei confronti della debitrice principale entro i 6 mesi, ed essendo l’odierno ricorrente un avvocato, già socio della [OSCURATO:SOCIETA] per un breve periodo in epoca successiva alla stipula della fideiussione; da altro canto, la parziarietà della fideiussione limitata alla quarta parte del debito, stante l’inequivoco tenore letterale della garanzia personale circa il limite entro l’importo di € 1.000.000,00 per ciascun garante, confermato dal testo dell’art. C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 11 del contratto, in base al quale in caso di più soggetti garanti ciascuno risponde per l’intero ammontare del debito. 3. A vverso la suindicata pronunzia della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] à propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. unipersonale, rappresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimata,la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svoltoattività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. ; Le partihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il primo motivo il ricorrente denunzia “ in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell’art. 1957 c.c.”. Si duole non essersi dalla Corte di merito considerato che la sufficienza della semplice richiesta scritta, in luogo della proposizione di un’azione giudiziaria,può essere intesa quale deroga dell’art. 1957 c.c. solo limitatamente alla modalità e alla natura della iniziativada assumere nei confronti del debitore principale, e non anche al termine semestrale ivi previsto, come confermato anche dai precedenti di legittimità d a lla stessa Corteterritoriale richiamati (Cass. 16285/2016; 22346/2017), ove si sottolineacome l’inserimento di una simile clausola sia finalizzato non già all’esclusione ma a una deroga parziale della disciplina dettata dall’art.1957 c.c. limitata alla modalità di proposizione delle istanze verso il debitore principale, da effettuarsiper iscritto eda inviarsi entro il termine di decadenza di seimesi. 2.Con il secondo motivo denuncia omesso esame del fatto decisivo relativo alla scadenza del debito ed alla intervenuta decadenza dalla fideiussione per mancato rispetto del termine semestrale previsto dall’art.1957 c.c.,in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.: C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] particolare, si duole che la c orte d’ a ppello abbia errato nell’affermareche in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Banca ha revocato gli affidamenti, rendendo da tale data esigibile il debito garantito dalla fideiussione, e contestualmente inviato una richiesta di pagamento scritta, rispettando così il termine di seimesi. Lamenta che l a predetta comunicazione cont eneva la comunicazione della revoca degli affidamenti senza alcuna richiesta di pagamento scritta; e che la Corte d’appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo che il finanziamento garantito dalla fideiussione fosse scaduto il 10.4.2015 (come risulta espressamente riconosciuto dalla Banca nella raccomandata sopra riprodotta), sicché al 12.9.2016 la Banca era decaduta dalla garanzia ex art. 1957 c.c., il termine di 6 mesi ivi previsto andando computato dal 10.4.2015. 5. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse in ordine alla pretesa valenza derogatoria all’art. 1957 cod. civ. dell e pattuizion i intercorse tra le parti,sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati. 5.1. I n ordine alla clausola n. 7 del contratto la c orte d’appello , pur rilevandonela parziale “eventuale nullità” (perché riproducente il testo di uno schema di fideiussione predisposto unilateralmente dall’ABI, dichiarato in contrasto con le regole sulla concorrenza nel 2005 dalla Banca d’Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra istituti di credito) ritenuta comunque non estendentesi all’ intero contratto , ha affermato che l’espressa previsione nel testo della stipulata fideiussione in argomento dell’obbligo di pagamento a “semplice richiesta scritta” sia nella specie idonea a derogare( a prescindere dalla relativa qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia) all’art. 1957 cod. civ. , incompatibile con l’onere di proporre domanda giudiziale entro sei mesi, a pena di decadenza. C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] fare richiamo a precedenti di questa Corte ( a partire dal più risalentequello di cui a Cass. Sez. 3 n. 13078/ 2008 a quello più recente Cass. Sez. 3, n. 22346/2017), il giudice dell’appello ha ulteriormente affermato che per far valere il diritto ne l termine di decadenza ex art.1957 cod. civ. è invero sufficiente una mera richiesta scritta di pagamento, non essendo al riguardo necessario promuovere l'esercizio di azione giudiziale, al riguardo sottolineando che nella specie, «poiché la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas , sia a lla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento con lettera raccomandata a.r. in data 12-9-2016 (come risulta dalla documentazione prodotta sub doc. 24 e 25 fascicolo di primo grado MPS), il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato e non può in alcun modo ritenersi intervenuta la decadenza prevista dalla medesima disposizione normativa»(pag. 15 della sentenza impugnata). 5.2.Orbene tale affermazione è erronea. La corte di merito non si è infatti avveduta che il termine semestrale di decadenza dettato dall’art. 1957 cod. civ. non risulta nella specie rispettato in quanto il credito è divenuto esigibile non già al momento della revoca degli affidamenti bensì al momento della scadenza della obbligazione principale, per stessa ammissionedella banca creditrice ( v. raccomandata a.r. del 12/09/2016)avvenuta il 10/4/2015 , sicché in data 12/9/2016 il termine di decadenza era invero già spirato (doc. VII C appello - nn. 24 e 25 alleg. fascicolo prime cure della banca odierna resistente). Un tanto risulta confermato dalla successiva comunicazione del 18/10/2016, là dove la stessa banca dà atto dell’ammontare del debito residuo per rate insolute derivante dalfinanziamento di cui è controversia “alla data di chiusura del 10 /04/ 2015 ”, facendo richiesta di immediato pagamento al garante (doc. VII C appello - n. 26 alleg. fascicolo prime cure della banca odierna resistente). C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che la lettera del 12/9/2016 si sostanzia nella comunicazione da parte della banca del la revoc a degli affidamenti concessi e della chiusura dei rapporti aperti,senza invero alcuna richiesta di pagamento al garante , viceversa formulata nella successiva comunicazionescritta del 18/10/2016 . 6. Alla fondatezza - nei suindicati termini e limiti - del 1° e del 2° motivo, assorbiti gli altri motivi [il terzo motivo, con il quale il ricorrente denunziaviolazione ed errata applicazione degli artt. 2, 3, 14, 20 e 33 della Legge n. 287/1990, dell’art. 41 Costituzione, dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché degli artt. 11 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente affermato essere il provvedimento n. 55 in data 2.5.2005 della Banca d’Italia relativo allesole fideiussioni omnibus , non potendo pertanto trovare applicazione con riguardo alla fideiussione specifica prestata dall’odierno ricorrente; nonché lamenta cheoggetto di censura non sono invero le fideiussioni omnibus bensì alcune clausole contrattuali ( tra cui quella prevedente la rinuncia al termine previsto dall’art. 1957 c.c., oggetto del presente giudizio) utilizzate dal sistema bancario in maniera uniforme sui contratti di fideiussione; e che le clausole oggetto di censura da parte del provvedimento 2.5.2005 della Banca d’Italia, in quanto frutto di una accertata intesa anticoncorrenziale e di una accertata applicazione uniforme, mantengono la loro caratteristica in relazione a qualsiasi tipo di fideiussione contemplantele clausole contenute nel modello ABI censurato. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia omesso esame del fatto decisivo relativo all’accertamento della qualità di consumatore in capo all’odierno ricorrente –violazione ed errata applicazione degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 206/2005 in relazione all’art. 1957 c.c., in riferimento all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5c.p.c., dolendosi che la cort e d’appello abbia omesso di esaminare la sollevata eccezione di nullità della clausola n. 7 della C.C. 05marzo2024 r.g.n. 31263/2021 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi fideiussione,per vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 206/2005, nonché il fatto decisivo rappresentato dalla dedotta sua qualità di consumatore], consegue la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1° e il 2° motiv o di ricorso nei termini di cui in motivazione,assorbiti il 3° e il 4° motivo. Ca ssa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione , alla Corte d’Appello di Vene
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