Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 124/1974
ECLI:IT:COST:1974:124
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA]
il tribunale di Montepulciano ha sollevato, in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n.
317, 138 codice stradale e 589, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui punisce l'omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale.
Osserva il giudice a quo che un'ingiustificata disparità di
trattamento si verificherebbe, in correlazione al citato art. 589 c.p.,
qualora determinate violazioni del codice stradale, a prescindere dal
fatto che siano state depenalizzate o meno, siano conciliabili in via
amministrativa, giacché per quelle non oblabili si verificherebbe
l'assorbimento nella pena maggiore, comminata per l'omicidio colposo,
mentre per le altre, ove l'interessato abbia provveduto al pagamento
nelle vie brevi, si verificherebbe un concorso di sanzioni, con
ingiustificato aggravamento della pena.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 17 luglio 1972, chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.
In rito viene rilevato che l'impugnato art. 138 del codice stradale
disciplina l'oblazione delle contravvenzioni non depenalizzate, mentre
all'imputato sono state addebitate le violazioni degli artt. 109 e 102
del codice stradale, ormai depenalizzate; vi sarebbe quindi un difetto
di rilevanza nella questione prospettata.
Nel merito la difesa dello Stato nega che l'art. 589, secondo
comma, c.p. configuri un'ipotesi di reato complesso, di cui all'art. 84
c.p., giacché, perché possa applicarsi tale norma, occorrerebbe che
gli elementi aggiuntivi del reato base costituissero titoli autonomi di
reato, il che non si potrebbe verificare specie dopo che la legge n.
317 del 1967 ha depenalizzato molte contravvenzioni al codice stradale.
Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura, la questione appare infondata.
:
La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il
principio costituzionale d'eguaglianza il combinato disposto degli
artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967,
n. 317, e 589, secondo comma, del codice penale, secondo cui in caso di
omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione
stradale le somme pagate a titolo di conciliazione amministrativa sono
escluse dall'assorbimento nella pena più grave, comminata per
l'omicidio, con conseguente ingiustificato aggravio delle sanzioni per
chi abbia effettuato l'oblazione.
Va respinta, in via preliminare, l'eccezione di irrilevanza
sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato. E vero che le
contravvenzioni ascritte all'imputato nel giudizio innanzi al tribunale
di Montepulciano sono state depenalizzate e che l'art. 138 codice
stradale concerne la conciliazione amministrativa di quelle sanzionate
penalmente, tuttavia tale norma è denunciata non autonomamente, ma
soltanto in quanto richiamata dall'impugnato art. 5 della legge 3
maggio 1967, n. 317; disposizione, quest'ultima, concernente il
pagamento oblativo in misura ridotta delle sanzioni depenalizzate,
razionalmente riferibile al giudizio pendente innanzi al giudice a quo.
Nel merito la questione non può essere accolta.
L'ordinanza di remissione si fonda sul presupposto che l'art. 589,
secondo comma, c.p., nel prevedere l'omicidio colposo con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, integri
un'ipotesi di reato complesso (art. 84 c.p.). Solo in relazione a tale
configurazione potrebbe prospettarsi la questione sollevata dal
tribunale di Montepulciano, assumendosi che le sanzioni meno gravi
siano assorbite nella pena più grave. Peraltro secondo la comune
interpretazione della dottrina e della giurisprudenza della Cassazione,
condivisa da questa Corte, nell'ipotesi dell'art. 589, secondo comma,
c.p. non si ha reato complesso ma concorso di reati. Invero mancano gli
elementi costitutivi previsti dall'art. 84 c.p., giacché la condotta
descritta dalla norma impugnata integra il reato di omicidio colposo
qualificato dalle violazioni di altre norme che non costituiscono
necessariamente, di per sé, autonomi reati. Questa conclusione,
emergente anche dalla formulazione originaria della norma, è oggi
ulteriormente confermata dalla natura meramente amministrativa delle
sanzioni irrogate per molte violazioni alle regole sulla circolazione
stradale, che rende inconcepibile il richiamo all'art. 84 del codice
penale.
Essendo infondato il presupposto giuridico da cui muove l'ordinanza
di remissione, viene meno ogni dubbio in ordine alla legittimità delle
norme denunciate.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio
1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in
tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e
589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del
tribunale di Montepulciano in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere