CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024
Cassazione n. 10559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06HTOQU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso (violazione di legge/vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante del fatto di lieve entità - C. cost. n. 86/2024) è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, a fronte di una congrua e non illogica motivazione che esclude la lieve entità della rapina posta in esse dall'odierno ricorrente in ragione delle modalità del fatto (minaccia perpetrata mediante l'utilizzo di un coltello) e dell'intensità del dolo (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo che contesta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.O.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.