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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12961/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, proposta ai sensi della disciplina emergenziale, del Pubblico Ministero, in personq del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo n Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha escluso l'aggravante dei motivi abietti o futili e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione per il tentativo di omicidio, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, di [OSCURATO:PERSONA], colpito ripetutamente alla testa, al volto e al collo con un coltello da cucina, con conseguenti lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a quaranta giorni , in Avezzano il 21 dicembre 2019.

2. Sulla base delle testimonianze di alcune persone che assistettero al fatto, l'imputato, dopo essersi reso protagonista di un acceso diverbio con la vittima e una terza persona, ad un tratto scappò via dal luogo ove stavano "strillando tra loro", all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] e Corso della Libertà, e in quel frangente la vittima si accasciò a terra sanguinante, mentre l'altra persona lanciò un oggetto, probabilmente una bottiglia, all'indirizzo dell'imputato che scappava.

Dal referto del Pronto soccorso si trae che Abbadi riportò ampie e multiple ferite da taglio, a margini lineari, della fronte e del viso, dalla regione laterale fino alla piramide nasale, ferita al collo interessante solo cute e sottocute.

Il medico che redasse il referto ha chiarito che le lesioni dimostrano in modo evidente che i colpi sono stati inferti don l'intenzione e la determinazione di menomare la funzionalità organica della vittima.

3. La Corte di appello ha quindi rilevato che, valutate le caratteristiche dell'ama, le zone corporee attinte (fronte, viso, collo) e la gravità delle lesioni, sussistono i requisiti di idoneità e inequivocità degli atti.

Ha poi aggiunto che la prova del dolo si trae dalla violenza dell'aggressione e dalla considerazione dei distretti corporei raggiunti.

Ha infine escluso la ricorrenza dell'attenuante della provocazione alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in sua compagnia.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta criminosa.

È stato affermato il tentativo di omicidio in assenza di prove.

La consulente medico-legale del pubblico ministero non ha proceduto a visitare la presunta persona offesa e ha fondato la sua consulenza in ordine alla entità delle lesioni sulla documentazione medica in atti.Si tratta per il vero di prove insufficienti.

Alla presunta persona offesa furono refertate nell'immediatezza lesioni con prognosi soltanto di quindici giorni, sicché la condotta del ricorrente non può essere considerata un tentativo di omicidio.

Il compendio istruttorio non dà poi prova del dolo omicida.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.

Dagli atti di causa emerge chiaramente che Abbadi tenne un atteggiamento provocatorio; sfidò il ricorrente, lo affrontò spalleggiato da un terzo, [OSCURATO:PERSONA].

Vi fu una vera e propria violenta contesa.

5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte di appello ha correttamente ed adeguatamente motivato in punto di responsabilità, svolgendo argomentazioni critiche che hanno attestato l'esistenza delle condizioni per la conferma della condanna.

Il fatto è stato ricostruito logicamente sulla base delle dichiarazioni testimoniali di quanti videro la scena, consistita in una lite con urla e strilli tra l'imputato e la vittima, immediatamente seguita dal veloce allontanamento, una sostanziale fuga, dell'imputato, e dall'accasciarsi a terra della vittima sanguinante, mentre la terza persona che era presente sui luoghi lanciava un oggetto, probabilmente una bottiglia, all'indirizzo dell'imputato in fuga.

È del tutto logica l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato, al più coinvolto in una lite meramente verbale, in una aggressione portata avanti con strilli e urla, rispose in modo del tutto sproporzionato, facendo uso di un coltello con cui sferrò colpi in parti vitali del corpo della vittima, causando anche un vistoso taglio alla base della testa.

L'elaborato peritale in atti ha confermato quanto si trae già dal fascicolo fotografico relativo alle conseguenze patite dalla vittima, e il fatto che fu redatto soltanto sulla base della documentazione raccolta in fase di indagine non è ragione di svilimento probatorio.

La perizia non potette avvalersi di un esame clinico della vittima perché si rese irreperibile e pertanto il perito ricorse alle fotografie e alla documentazione medica per poter svolgere i necessari accertamenti, la cui validità non è assolutamente condizionata dalla possibilità di un contatto diretto con la vittima.

Dalla prognosi di guarigione delle lesioni, indicata in quindici giorni e quindi non in un periodo particolarmente elevato, non può trarsi argomento per ritenere l'insussistenza degli atti idonei e inequivocamente diretti a cagionare la morte della vittima.

Vale infatti il principio di diritto per il quale "in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa" - Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Rv. 261702 -.

Sulla sussistenza del dolo la Corte di appello ha ben motivato, desumendo l'elemento psicologico dallo strumento utilizzato, un coltello appunto e quindi un mezzo particolarmente letale, dalla violenza dell'aggressione, dai distretti corporei raggiunti dal coltello.

Ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo")" - Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 -.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha rilevato la carenza di prova in ordine alla dedotta provocazione, non ricavando " dalle dichiarazioni della persona offesa e della terza persona che assistette alla scena, [OSCURATO:PERSONA], elementi per delineare un fatto ingiusto che potette procurare lo stato d'ira dell'imputato.

In tal modo ha confermato la ricostruzione già operata dalla sentenza di primo grado (v'. fl. 10) e il ricorrente null'altro ha fatto che opporre una diversa valutazione dei dati probatori, che nella sede del controllo di legittimità non può trovare considerazione.4.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, proposta ai sensi della disciplina emergenziale, del Pubblico Ministero, in personq del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo n Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha escluso l'aggravante dei motivi abietti o futili e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione per il tentativo di omicidio, aggravato dalla recidiva specifica e infraquinquennale, di [OSCURATO:PERSONA], colpito ripetutamente alla testa, al volto e al collo con un coltello da cucina, con conseguenti lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a quaranta giorni , in Avezzano il 21 dicembre 2019. 2. Sulla base delle testimonianze di alcune persone che assistettero al fatto, l'imputato, dopo essersi reso protagonista di un acceso diverbio con la vittima e una terza persona, ad un tratto scappò via dal luogo ove stavano "strillando tra loro", all'incrocio tra [OSCURATO:PERSONA] e Corso della Libertà, e in quel frangente la vittima si accasciò a terra sanguinante, mentre l'altra persona lanciò un oggetto, probabilmente una bottiglia, all'indirizzo dell'imputato che scappava. Dal referto del Pronto soccorso si trae che Abbadi riportò ampie e multiple ferite da taglio, a margini lineari, della fronte e del viso, dalla regione laterale fino alla piramide nasale, ferita al collo interessante solo cute e sottocute. Il medico che redasse il referto ha chiarito che le lesioni dimostrano in modo evidente che i colpi sono stati inferti don l'intenzione e la determinazione di menomare la funzionalità organica della vittima. 3. La Corte di appello ha quindi rilevato che, valutate le caratteristiche dell'ama, le zone corporee attinte (fronte, viso, collo) e la gravità delle lesioni, sussistono i requisiti di idoneità e inequivocità degli atti. Ha poi aggiunto che la prova del dolo si trae dalla violenza dell'aggressione e dalla considerazione dei distretti corporei raggiunti. Ha infine escluso la ricorrenza dell'attenuante della provocazione alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e di [OSCURATO:PERSONA] che si trovava in sua compagnia. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta criminosa. È stato affermato il tentativo di omicidio in assenza di prove. La consulente medico-legale del pubblico ministero non ha proceduto a visitare la presunta persona offesa e ha fondato la sua consulenza in ordine alla entità delle lesioni sulla documentazione medica in atti.Si tratta per il vero di prove insufficienti. Alla presunta persona offesa furono refertate nell'immediatezza lesioni con prognosi soltanto di quindici giorni, sicché la condotta del ricorrente non può essere considerata un tentativo di omicidio. Il compendio istruttorio non dà poi prova del dolo omicida. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. Dagli atti di causa emerge chiaramente che Abbadi tenne un atteggiamento provocatorio; sfidò il ricorrente, lo affrontò spalleggiato da un terzo, [OSCURATO:PERSONA]. Vi fu una vera e propria violenta contesa. 5. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha correttamente ed adeguatamente motivato in punto di responsabilità, svolgendo argomentazioni critiche che hanno attestato l'esistenza delle condizioni per la conferma della condanna. Il fatto è stato ricostruito logicamente sulla base delle dichiarazioni testimoniali di quanti videro la scena, consistita in una lite con urla e strilli tra l'imputato e la vittima, immediatamente seguita dal veloce allontanamento, una sostanziale fuga, dell'imputato, e dall'accasciarsi a terra della vittima sanguinante, mentre la terza persona che era presente sui luoghi lanciava un oggetto, probabilmente una bottiglia, all'indirizzo dell'imputato in fuga. È del tutto logica l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato, al più coinvolto in una lite meramente verbale, in una aggressione portata avanti con strilli e urla, rispose in modo del tutto sproporzionato, facendo uso di un coltello con cui sferrò colpi in parti vitali del corpo della vittima, causando anche un vistoso taglio alla base della testa. L'elaborato peritale in atti ha confermato quanto si trae già dal fascicolo fotografico relativo alle conseguenze patite dalla vittima, e il fatto che fu redatto soltanto sulla base della documentazione raccolta in fase di indagine non è ragione di svilimento probatorio. La perizia non potette avvalersi di un esame clinico della vittima perché si rese irreperibile e pertanto il perito ricorse alle fotografie e alla documentazione medica per poter svolgere i necessari accertamenti, la cui validità non è assolutamente condizionata dalla possibilità di un contatto diretto con la vittima. Dalla prognosi di guarigione delle lesioni, indicata in quindici giorni e quindi non in un periodo particolarmente elevato, non può trarsi argomento per ritenere l'insussistenza degli atti idonei e inequivocamente diretti a cagionare la morte della vittima. Vale infatti il principio di diritto per il quale "in tema di tentato omicidio, la scarsa entità (o anche l'inesistenza) delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa" - Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Rv. 261702 -. Sulla sussistenza del dolo la Corte di appello ha ben motivato, desumendo l'elemento psicologico dallo strumento utilizzato, un coltello appunto e quindi un mezzo particolarmente letale, dalla violenza dell'aggressione, dai distretti corporei raggiunti dal coltello. Ha fatto quindi corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione che si presentava ex ante all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo")" - Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275012 -. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha rilevato la carenza di prova in ordine alla dedotta provocazione, non ricavando " dalle dichiarazioni della persona offesa e della terza persona che assistette alla scena, [OSCURATO:PERSONA], elementi per delineare un fatto ingiusto che potette procurare lo stato d'ira dell'imputato. In tal modo ha confermato la ricostruzione già operata dalla sentenza di primo grado (v'. fl. 10) e il ricorrente null'altro ha fatto che opporre una diversa valutazione dei dati probatori, che nella sede del controllo di legittimità non può trovare considerazione.4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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