CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03577/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso sono, da un lato, volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, preclusa in questa sede, e dall'altro aspecifici, in quanto tali da risolversi in una generica reiterazione delle doglianze, in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, desunta dal quantitativo nonché dalle modalità di confezionamento, di detenzione e occultamento, nonché in ordine alla pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, giustificata dall'insussistenza di elementi positivamente valutabili e dal quantitativo di droga sequestrato; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente