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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 24027/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7658/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2910/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con sentenza resa in data 23/11/2021, la Corte d’appello di Bologna,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primogrado, ha rideterminato (in aumento) l’importo della condanna pronunciatadal primo giudice a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per il pagamento, in favore della Fogli, delle somme a quest'ultima dovutein relazione al contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra la Fogli (quale locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA].r.l. (quale conduttrice); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatol’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva omesso di ricomprendere, nell’importo posto a oggetto della condannapronunciata nei confronti della società conduttrice, le somme da quest’ultima dovute a titolo di maggior danno ex art. 1591 c.c., avendola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provveduto alla restituzione dell’immobile concesso in locazione solo in data 10/9/2020 a fronte dellascadenza del rapporto nel febbraio dello stesso anno; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; l’impresaFogli Giacomina non ha svolto difese in questa sede; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenutoincontestato l’accertamento dell’entità del canone di locazione convenutotra le parti, nonostante la contestazione su tale punto, da partedell’odierna istante, avesse informato l'intero giudizio di merito;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale condannato la societàconduttrice al pagamento, in favore della locatrice, di somme a titolidi canoni pur dopo la scadenza del contratto di locazione, senza chela controparte avesse mai fornito la prova nell’entità di tale canone, nonpotendo lo stesso ritenersi in alcun modo incontestato; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la società odierna ricorrente abbia del tutto trascurato di individuare, nel la contesta zione del l’ammontare del canonedovuto, il ‘ fatto ’ oggetto d ella pretesa contestazione, essendosi limitataad affermare espressamente di non aver “ mai riconosciuto ed anzi sempre recisamente contestato il preteso riconoscimento degli ulterioricanoni chiesti dalla locatrice ”; appare del tutto palese, dall’esame di tali affermazioni, come la società ricorrente abbia oggettivamente contenuto le proprie contestazioni,non già all’entità del canone (ossia del suo ammontare), bensìalla sua debenza ; al riguardo, la sentenza d’appello ha stigmatiz zato la sentenza di primogrado, là dove - pur avendo riconosciuto la debenza del canone peri tre mesi dal dicembre 2019 al febbraio 202 0 ( ed anzi oggetto di richiesta di compensazione da parte della ricorrente con un proprio controcredito – d ifesa , quest ’ultima, implicante necessariamente il riconoscimento dell’esistenza di una locazione per il canone come indicato dalla locatrice , peraltro al lordo di rivalutazione e interessi) aveva invece negato che fossero dovuti i canoni fino al rilascio in quantonon riconosciuti ;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, del tutto legittimamente la corte ha rilevato l’erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui il riconoscimento dell’ammontare del canone per i detti tre mesi non valesse per l’ammontare dovuto sino al rilascio ; e ciò, al di là della circostanza secondo cui la stessa ricorrente , secondo quanto rilevato nell’esposizione del fatto contenuta in ricorso , ave sse contestato la debenza della somma per le emergenze legate alla diffusione della pandemiaCOVID senza alcuna deduzione circa l’eventuale diversità del canone dovuto , ed anzi avendo, come detto, assunto una prospettazioneimplicante il riconoscimento dell’ammontare del canone eccependonela compensazione ; conil terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezioneavanzata dalla conduttrice circa la non imputabilità, alla propriaresponsabilità, del ritardo nella riconsegna dell’immobile locato nonché sulla domanda di accertamento dell’entità del canone di locazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’odierna ricorrente si sia sottratta al correttoassolvimento dei propri oneri di allegazione imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c., avendo la stessa trascurato di allegare la specifica indicazione(e dimostrazione) di quanto deciso dal primo giudice ( cui risalirebbeil rigetto del la propria domanda riconvenzionale o delle sue prospettazioni), ed essendosi altresì astenuta dall’indicazione delle modalitàattraverso le quali il giudice d’appello sarebbe stato investito dallaquestione qui dedotta; nellaspecie, diversamente da quanto genericamente indicato dalla ricorrente(cfr. nota a pag. 23, ultimo rigo, in cui si afferma la mancata Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri necessità di alcuna riproposizione ) , la stessa avrebbe dovuto comprovarel’avvenuta proposizione di uno specifico appello incidentale (se del caso condizionato ) sul punto o , in ogni caso ( ove la questione fosserimasta assorbita, ossia non decisa dal primo giudice ), la relativa espressariproposizione ex art. 346 c.p.c. ; con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione avanzata dalla conduttrice circa l’asserita inammissibilità ex art. 437 c.p.c. della domandanuova introdotta in appello dalla locatrice, avente ad oggetto il pagamento degli ulteriori canoni successivi alla scadenza del contrattosino al rilascio dell’immobile locato; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla cens ura in esame, l’odiernaricorrente si sia totalmente sottratta agli oneri di allegazione alla stessa imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo denunciato un’ipotetica novità della domanda proposta in appello dalla locatrice senza fornire i documenti processuali (ossia gli atti contenenti la domandaoriginariamente proposta dalla controparte) indispensabili a comprovarequanto denunciato, sì da impedire al giudice di legittimità laverifica dell’effettività dell’errore contestato ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7658/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2910/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con sentenza resa in data 23/11/2021, la Corte d’appello di Bologna,in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primogrado, ha rideterminato (in aumento) l’importo della condanna pronunciatadal primo giudice a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per il pagamento, in favore della Fogli, delle somme a quest'ultima dovutein relazione al contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione concluso tra la Fogli (quale locatrice) e la [OSCURATO:PERSONA].r.l. (quale conduttrice); a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatol’erroneità della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva omesso di ricomprendere, nell’importo posto a oggetto della condannapronunciata nei confronti della società conduttrice, le somme da quest’ultima dovute a titolo di maggior danno ex art. 1591 c.c., avendola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. provveduto alla restituzione dell’immobile concesso in locazione solo in data 10/9/2020 a fronte dellascadenza del rapporto nel febbraio dello stesso anno; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; l’impresaFogli Giacomina non ha svolto difese in questa sede; lasocietà ricorrente ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la società ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenutoincontestato l’accertamento dell’entità del canone di locazione convenutotra le parti, nonostante la contestazione su tale punto, da partedell’odierna istante, avesse informato l'intero giudizio di merito;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale condannato la societàconduttrice al pagamento, in favore della locatrice, di somme a titolidi canoni pur dopo la scadenza del contratto di locazione, senza chela controparte avesse mai fornito la prova nell’entità di tale canone, nonpotendo lo stesso ritenersi in alcun modo incontestato; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osservail Collegio come la società odierna ricorrente abbia del tutto trascurato di individuare, nel la contesta zione del l’ammontare del canonedovuto, il ‘ fatto ’ oggetto d ella pretesa contestazione, essendosi limitataad affermare espressamente di non aver “ mai riconosciuto ed anzi sempre recisamente contestato il preteso riconoscimento degli ulterioricanoni chiesti dalla locatrice ”; appare del tutto palese, dall’esame di tali affermazioni, come la società ricorrente abbia oggettivamente contenuto le proprie contestazioni,non già all’entità del canone (ossia del suo ammontare), bensìalla sua debenza ; al riguardo, la sentenza d’appello ha stigmatiz zato la sentenza di primogrado, là dove - pur avendo riconosciuto la debenza del canone peri tre mesi dal dicembre 2019 al febbraio 202 0 ( ed anzi oggetto di richiesta di compensazione da parte della ricorrente con un proprio controcredito – d ifesa , quest ’ultima, implicante necessariamente il riconoscimento dell’esistenza di una locazione per il canone come indicato dalla locatrice , peraltro al lordo di rivalutazione e interessi) aveva invece negato che fossero dovuti i canoni fino al rilascio in quantonon riconosciuti ;Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ciòposto, del tutto legittimamente la corte ha rilevato l’erroneità dell'affermazione del primo giudice secondo cui il riconoscimento dell’ammontare del canone per i detti tre mesi non valesse per l’ammontare dovuto sino al rilascio ; e ciò, al di là della circostanza secondo cui la stessa ricorrente , secondo quanto rilevato nell’esposizione del fatto contenuta in ricorso , ave sse contestato la debenza della somma per le emergenze legate alla diffusione della pandemiaCOVID senza alcuna deduzione circa l’eventuale diversità del canone dovuto , ed anzi avendo, come detto, assunto una prospettazioneimplicante il riconoscimento dell’ammontare del canone eccependonela compensazione ; conil terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezioneavanzata dalla conduttrice circa la non imputabilità, alla propriaresponsabilità, del ritardo nella riconsegna dell’immobile locato nonché sulla domanda di accertamento dell’entità del canone di locazione; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’odierna ricorrente si sia sottratta al correttoassolvimento dei propri oneri di allegazione imposti dall’art . 366 n. 6 c.p.c., avendo la stessa trascurato di allegare la specifica indicazione(e dimostrazione) di quanto deciso dal primo giudice ( cui risalirebbeil rigetto del la propria domanda riconvenzionale o delle sue prospettazioni), ed essendosi altresì astenuta dall’indicazione delle modalitàattraverso le quali il giudice d’appello sarebbe stato investito dallaquestione qui dedotta; nellaspecie, diversamente da quanto genericamente indicato dalla ricorrente(cfr. nota a pag. 23, ultimo rigo, in cui si afferma la mancata Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri necessità di alcuna riproposizione ) , la stessa avrebbe dovuto comprovarel’avvenuta proposizione di uno specifico appello incidentale (se del caso condizionato ) sul punto o , in ogni caso ( ove la questione fosserimasta assorbita, ossia non decisa dal primo giudice ), la relativa espressariproposizione ex art. 346 c.p.c. ; con il quarto motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenzaimpugnata (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corteterritoriale omesso di pronunciarsi sull’eccezione avanzata dalla conduttrice circa l’asserita inammissibilità ex art. 437 c.p.c. della domandanuova introdotta in appello dalla locatrice, avente ad oggetto il pagamento degli ulteriori canoni successivi alla scadenza del contrattosino al rilascio dell’immobile locato; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, anche in relazione alla cens ura in esame, l’odiernaricorrente si sia totalmente sottratta agli oneri di allegazione alla stessa imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., avendo denunciato un’ipotetica novità della domanda proposta in appello dalla locatrice senza fornire i documenti processuali (ossia gli atti contenenti la domandaoriginariamente proposta dalla controparte) indispensabili a comprovarequanto denunciato, sì da impedire al giudice di legittimità laverifica dell’effettività dell’errore contestato ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimatasvolto difese in questa sede; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Cameradi consiglio del 27 giugno 2024 – R.G. n. 7658/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulterio
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